Il commercialista che commette un errore nell’esercizio della propria attività, se denunciato dal contribuente, deve pagare le sanzioni al suo posto. Il contribuente, tuttavia, deve comunque versare le imposte precedentemente dovute al fisco. Questo quanto confermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La decisione della Commissione Tributaria su fisco e sanzioni
La CTR del Lazio è stata chiamata a giudicare sul caso di una società che, nel 2005 e nel 2006, aveva ceduto delle merci senza poi presentare le dovute dichiarazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate aveva di conseguenza emesso due avvisi di accertamento nei confronti della società, ma questa si era opposta sostenendo che le omissioni di pagamento erano dovute alla negligenza del professionista incaricato e non erano quindi attribuibili ai soci. La società aveva dunque impugnato gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), chiedendo la revoca delle sanzioni, ma l’organo si era espresso a favore dell’Agenzia delle Entrate. La società si era infine rivolta in appello alla CTR del Lazio, che con la sentenza n. 1829/21/2016 si è espressa in suo favore: ai sensi del D.Lgs. 472/1997, è il professionista che ha commesso una negligenza a dover pagare le sanzioni del fisco.
Il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che “il contribuente […] non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi“. Non basta dunque semplicemente dimostrare che la colpa dell’omissione di pagamento sia esclusivamente del commercialista o del professionista delegato al compito; il fatto deve anche essere denunciato alla magistratura. Ebbene, si legge nella sentenza della CTR, entrambi i presupposti richiesti dal D.Lgs. si sono verificati nel caso in esame. La società ricorrente, che aveva denunciato la negligenza del suo commercialista, non è dunque obbligata a pagare le sanzioni disposte dall’Agenzia delle Entrate.
L’ordinanza della Cassazione e la responsabilità del contribuente
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11832/2016 del 9 giugno 2016.
Non sempre, tuttavia, la soluzione del caso si risolve così semplicemente a favore del contribuente. Ce lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016. Chiamata a giudicare la contesa tra un cittadino e l’Agenzia delle Entrate in merito al pagamento di alcune sanzioni e alla responsabilità del commercialista del contribuente, la Suprema Corte ha deciso in favore dell’Agenzia. Per quanto infatti il contribuente denunciasse il professionista “per il mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi”, gli Ermellini hanno ricordato che gli obblighi tributari “non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista” e richiedono invece “un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione”. Deve essere dimostrata, in altre parole, un’effettiva forma di negligenza attribuibile esclusivamente al professionista e prontamente denunciata dal contribuente: non sta all’Agenzia delle Entrate provare che quest’ultimo abbia peccato di disattenzione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento