Omissione di soccorso (art. 593 c.p): Tipicità

Elisa Grossi 20/12/22
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La fattispecie di cui all’art. 593 c.p è da ritenersi un istituto con ampi margini di tutela, difatti, la ratio è da rinvenirsi per una parte della dottrina nella tutela dei beni della vita e dell’incolumità individuale mentre per un altro orientamento rispecchierebbe quell’obbligo sociale della solidarietà ai sensi dell’art. 2 Cost.; tale fattispecie, seppur con diverse formulazioni, trova spazio in tutti gli ordinamenti europei a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, trovando più o meno tutela a seconda della forma di governo in vigore.
In Italia, richiamando il forte senso solidaristico, viene abolita la clausola c.d di indolenza colpevole, vale a dire, subordinare il verificarsi della fattispecie in esame alla condizione che non esponesse il soccorritore ad un danno o pericolo personale, infatti, si presuppone che il soggetto obbligato dovrà attuare tutte quelle condizioni di sicurezza per soccorrere il soggetto bisognoso e non esporre sé stesso ad eventuali pericoli.

Indice

1. Il reato omissivo proprio

Il Legislatore ha formulato l’istituto in analisi considerando che il soggetto attivo possa essere “chiunque”, di fatto, analizzando complessivamente la fattispecie si potrà dedurre che gli eventuali soggetti “responsabili” possano essere solo coloro che ricoprono una determinata posizione, per meglio dire, coloro che si trovano in prossimità dei soggetti che necessitano di assistenza, in tal senso, sarà opportuno identificare l’istituto in esame nella categoria dei reati omissivi propri in cui all’obbligo solidaristico si aggiunge l’obbligo di intervenire alfine di salvaguardare i beni altrui posti in pericolo, per meglio dire, si configurerà una fattispecie nelle forme dell’omissione (propria) quando il soggetto preposto non compie un’azione che la legge penale prevede come obbligatoria e necessaria in determinate circostanze tassativamente individuate.

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2. Analisi della fattispecie. La locuzione “trovare”

La locuzione trovare si ripete in entrambe le situazioni tipiche caratterizzanti la fattispecie, in tal senso, sarà opportuno individuare ciò che dovrà intendersi con tale termine, difatti, troviamo un orientamento (sia della dottrina che della giurisprudenza) estensivo ed uno restrittivo; per ciò che riguarda il primo orientamento non presuppone necessariamente il contatto fisico con la persona bisognosa, nonché l’obbligo di soccorso si attiverebbe anche qualora l’eventuale soccorritore verrebbe a conoscenza della situazione per via indiretta purché tale conoscenza consenta la possibilità di un aiuto immediato, di contro, l’interpretazione restrittiva prevede che il soccorritore abbia una conoscenza diretta della situazione di pericolo; l’interpretazione che si tende a preferire risulta essere quella restrittiva poiché quella estensiva allargherebbe in maniera eccessiva l’obbligo di attivazione in quanto, come sopra menzionato, presuppone l’agire anche per conoscenza indiretta.
Successivamente, la fattispecie rispecchia i canoni del reato omissivo (proprio) difatti qualora vi siano più soggetti in grado di compiere l’azione doverosa prevista dal Codice penale, sarà sufficiente che uno solo di questi si attivi nonché la situazione di pericolo dovrà essere concreta, vale a dire che, il soggetto bisognoso dovrà essere esposto effettivamente ad una situazione potenzialmente lesiva della vita o dell’incolumità, situazione che andrà successivamente accertata in via giudiziaria.

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Elisa Grossi

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