Omicidio preterintenzionale – Scheda di Diritto

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’art. 584 del Codice Penale, e rappresenta una figura intermedia tra l’omicidio doloso e quello colposo.

Redazione 18/12/24

L’omicidio preterintenzionale è disciplinato dall’art. 584 del Codice Penale italiano e rappresenta una figura intermedia tra l’omicidio doloso e quello colposo. Tale reato si configura quando, nel compiere un’azione diretta a causare lesioni personali (art. 581 e 582 c.p.), si cagiona la morte di un individuo, senza però volerla. La peculiarità di questa fattispecie risiede nella preterintenzione, ossia il superamento dell’evento voluto dal soggetto attivo.
Il legislatore ha previsto una cornice sanzionatoria specifica per l’omicidio preterintenzionale: “reclusione da dieci a diciotto anni”. La ratio della norma risiede nell’esigenza di punire un comportamento che, pur senza un’intenzionale volontà omicida, produce un evento di estrema gravità come la morte di una persona.

Indice

1. Elementi costitutivi del reato di omicidio preterintenzionale


Gli elementi essenziali che caratterizzano l’omicidio preterintenzionale sono:

  • Condotta dolosa iniziale: l’agente deve compiere atti diretti a causare percosse o lesioni personali.
  • Evento morte non voluto: la morte della vittima deve essere un evento eccedente, non previsto né voluto dall’autore del fatto.
  • Nesso causale: è indispensabile che tra la condotta iniziale e l’evento morte sussista una relazione diretta, tale da poter attribuire la responsabilità penale al soggetto.

2. La preterintenzione: natura giuridica


La preterintenzione si differenzia dal dolo (che richiede la volontà di cagionare l’evento) e dalla colpa (dove l’evento si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia). Si configura, quindi, come una categoria autonoma, basata su un dualismo concettuale: dolo nella condotta iniziale e colpa nell’evento finale.
In termini pratici, il soggetto agente non desiderava l’evento morte, ma la sua condotta lo ha determinato, rendendolo punibile per un reato più grave rispetto all’intento iniziale.

3. Differenze con altre fattispecie


È fondamentale distinguere l’omicidio preterintenzionale da altri reati con cui potrebbe essere confuso:

  • Omicidio doloso (art. 575 c.p.): qui la morte è l’evento voluto, mentre nell’omicidio preterintenzionale non lo è.
  • Omicidio colposo (art. 589 c.p.): in cui la morte è causata da una condotta imprudente o negligente.
  • Lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 c.p.): che non contemplano l’evento morte.

4. Il nesso di causalità


Il nesso causale gioca un ruolo cruciale nella configurazione del reato. È necessario dimostrare che l’evento morte sia una conseguenza diretta e prevedibile della condotta dell’agente. Per l’art. 40 c.p., “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso non è conseguenza della sua azione od omissione.”
La giurisprudenza, in particolare, sottolinea che l’evento deve rientrare nel novero delle conseguenze prevedibili, anche in presenza di concause (ad esempio, uno stato di salute precario della vittima).

5. Pena e circostanze


La pena prevista dall’art. 584 c.p. può essere modificata dalla presenza di circostanze aggravanti o attenuanti. Tra le più rilevanti troviamo:

  • Aggravanti comuni: come la crudeltà o l’uso di armi.
  • Aggravanti specifiche: legate a situazioni di minorata difesa della vittima.
  • Attenuanti: come lo stato di provocazione o di ira dell’agente.

6. Criticità applicative


L’omicidio preterintenzionale solleva alcune questioni critiche sia sul piano teorico che pratico:

  • Difficoltà probatorie: accertare il dolo iniziale e il nesso causale può essere complesso, specialmente quando vi sono concause o azioni collettive.
  • Contrasto tra dottrina e giurisprudenza: il reato è visto come un ibrido tra dolo e colpa, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con il principio di colpevolezza.

7. Giurisprudenza rilevante


Alcune pronunce significative della Corte di Cassazione hanno contribuito a chiarire i contorni applicativi dell’omicidio preterintenzionale:

  • Cass., sez. I, n. 2169/1993: ha precisato che la preterintenzione si configura solo quando l’evento morte è conseguenza immediata della condotta lesiva.
  • Cass., sez. V, n. 42974/2014: ha sottolineato che il reato richiede un dolo iniziale e una colpa nell’evento eccedente.
  • Cass., sez. I, n. 17360/2018: ha ribadito l’importanza della prevedibilità dell’evento morte.

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