Omicidio di identità quasi legge: perché è più grave delle lesioni gravissime

Redazione 27/03/17
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Si dà già per approvata il disegno di legge che sta discutendo ora il Parlamento in merito all’introduzione di un reato nuovo, specifico, all’interno del codice penale, che sarà rubricato come “omicidio di identità” agli articoli 577-bis, 577-ter, 577-quater. La proposta arriva con fermezza e decisione al fine di introdurre una penalizzazione più severa contro coloro che sfregino il volto di donne e uomini, con un intento preciso, che va oltre il mero fine di provocare una lesione fisica.

L’iter legislativo è iniziato su istanza di una delle vittime della violenza retrograda dei soggetti in questione, Carla Caiazzo, che fu rovinosamente bruciata dall’ex mentre era incinta. Tuttavia, il Ddl è approdato velocemente alla Camera, dove ha fin da subito trovato un consenso unanime, silente davanti alla gravità dei sempre più frequenti fatti di cronaca.

 

Omicidio di identità: il nuovo reato

Il modello legislativo che ha fondato la struttura del testo di legge sull’omicidio di identità è stato rinvenuto nella legge n. 119/2015 contro il femminicidio, con cui condivide alcuni strumenti di contrasto. Infatti, il reato sarà aggravato qualora l’aggressore risulti legato da una relazione affettiva con la vittima, ed è previsto un vero e proprio aumento della pena della reclusione, che ammonta nel minimo ai 12 anni, da un terzo fino alla metà, se “i fatti sono commessi dall’ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell’unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente”.

L’ulteriore analogia è ravvisabile nella previsione di una tutela anche successiva all’aggressione, garantendo alle vittime e ai loro figli un sostegno anche economico. Sono previste poi, in caso di condanna, le pene accessorie della “interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte“.

 

Le analogie con la legge contro il femminicidio

Viceversa, nel testo di legge in discussione, si è provveduto ad istituire il c.d. Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto al fenomeno, del quale faranno parte rappresentanti del ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione. Questo è un aspetto di cruciale importanza, di cui si è già lamentata la mancanza all’interno del provvedimento contro il femminicidio, in quanto la prevenzione è l’unica vera arma da utilizzare, affinché non si debba nemmeno più ricorrere alle pene. Un inasprimento delle pene che non sia corredato di un piano a lungo termine di investimento nell’educazione e nella cultura, già a partire dalle scuole elementari, si rivelerà del tutto vano.

Inoltre, è necessario implementare le modalità e gli strumenti di cui si dotano le forze dell’ordine e le potenziali vittime di reato nella fase precedente, quando ancora non sia stato commesso il delitto più grave ma siano state già perpetuate condotte violente, minacciose e intimidatorie.

 

Perché il delitto di lesioni era insufficiente

La necessità di istituire un delitto ad hoc per tale atto illecito di violenza deriva dalla constatazione della profonda differenza che intercorre tra le mere lesioni gravi o gravissime, anche dolosamente arrecate, ad un soggetto, e la volontà manifesta di attentare all’identità della persona colpita, ricollegabile anche al suo aspetto fisico, che si vuole irreversibilmente cancellare, come sfregio alla dignità della stessa. Pertanto, si è ritenuto opportuno assicurare una sanzione penale più grave e commisurata all’entità del danno volutamente provocato alla vittima, che non subisce una lesione in una parte del corpo qualsiasi, ma proprio sul viso, emblema della persona nella sua insostituibile e irripetibile interezza.

 

Sabina Grossi

Redazione

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