Nella sentenza n. 6681 depositata il 23 marzo 2011 la terza sezione civile
della Cassazione ha riconosciuto la responsabilità civile della Consob,
chiamata a risarcire i danni provocati dal proprio omesso obbligo di vigilanza.
A dover essere indennizzato è un gruppo di risparmiatori truffati da una
società di intermediazione mobiliare sulla quale l’autorità di controllo
era intervenuta, troppo tardi, a sospenderne l’attività. Infruttuosamente
la Commissione ha provato a minimizzare l’imputazione per colpa omissiva, sostenendo
in Cassazione di essere tenuta, in base alle norme di cui alla L. 1 del 1991,
ad operare controlli formali e non sostanziali per quanto riguarda "il controllo
prodromico" dei prospetti di informazione al cliente.
L’attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob
– scrive la Cassazione nella citata sentenza – deve svolgersi nei limiti e
con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono,
ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, in considerazione dei principi
di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo
97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione.
Pertanto la Consob – prosegue il principio di diritto fissato dalla Cassazione
– è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del codice
civile sulla produzione del danno ingiusto e sul conseguente risarcimento.
Nel caso specifico, bene avrebbe fatto la Commissione di vigilanza ad esercitare
un controllo approfondito sull’onorabilità degli amministratori della società
truffaldina: una verifica più attenta avrebbe, infatti, messo in evidenza
la mancata produzione dei carichi pendenti in capo al patron della stessa (Lilla
Laperuta).