Occupazione illegittima di un fondo e risarcimento del danno

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In punto di diritto a fronte di un’occupazione illegittima di un fondo e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione da parte della PA, il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo.

È quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione II, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 708, mediante la quale ha accolto il ricorso.

 

La vicenda

La pronuncia traeva origine dal fatto che CAIO e TIZIA con atto di citazione convenivano in giudizio la Provincia di Vibo Valentia dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per accertare e dichiarare che la Provincia si era appropriata di terreno di loro proprietà, meglio indicato nell’atto, e, per l’effetto, per condannarla a corrispondere:

a) un’indennità per il periodo di occupazione legittima con decorrenza dal 4 febbraio 1999 fino al termine di legge;

b) un’indennità per il periodo di occupazione illegittima;

c) il risarcimento dei danni in ragione del valore reale degli immobili in favore degli stessi, quale corrispettivo della sua perdita definitiva e dell’inverarsi della cd. accessione invertita;

d) il risarcimento del danno relativo alla diminuzione di valore dei residuati; il tutto per la complessiva somma che sarà accertata in corso di causa a mezzo idonea CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Premettevano che:

i – con determina n.88 del 14 dicembre 1998 del responsabile del IV settore dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia veniva autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori di collegamento stradale rapido tra la SS 522 e la SS 18, precisamente il secondo stralcio variante Santa Domenica di Ricadi (dichiarazione di pubblica utilità ex art.1 L. 3.01.1978 n.1 con approvazione del progetto da parte della G.P. di VV n.102 del 13 marzo 1998);

ii – i terreni di parte ricorrente per cui è causa, all’epoca di proprietà del sig. Cesare Bragò, sono stati interessati dal procedimento di espropriazione;

iii – le opere di immissione in possesso si sono svolte in data 4 febbraio 1999, per come comunicato a parte ricorrente;

iv – in data 15 marzo 2001 i lavori sono stati ultimati, per come risulta da certificato di ultimazione lavori;

v – nonostante il decorso dei termini di occupazione d’urgenza, nonché la realizzazione delle opere pubbliche, non è mai intervenuto il relativo decreto di espropriazione pubblica.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e formulava la chiamata in garanzia della ditta Leopoldo Sorriso.

 

Il Tribunale di Vibo Valentia autorizzava l’integrazione del contradditorio, ordinando la vocatio in ius della ditta su citata che, chiamata in giudizio, rimaneva contumace.

Con sentenza n. rep. xxxx/2013, all’esito della camera di consiglio del 14 marzo 2013, il Tribunale di Vibo Valentia declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri CAIO e TIZIA hanno riassunto il detto giudizio innanzi a questo giudice, riproponendo le medesime istanze, già formulate con atto di citazione innanzi al giudice ordinario.

Tanto premesso ed esposto, il Collegio, sicuramente con giurisdizione a decidere sulla domanda risarcitoria da occupazione illegittima, non condividendo, invece, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa di parte ricorrente relativa alla corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità per occupazione legittima, atteso l’assetto normativo in materia di riparto di giurisdizione tra le due magistrature, ai sensi dell’art. 53 comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, con ordinanza collegiale n.2022 del 2016 ha sollevato il conflitto di giurisdizione innanzi alla Corte regolatrice per le determinazioni conseguenti, sospendendo il giudizio relativamente alla domanda di condanna alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima.

Con riferimento alle restanti domande, il Collegio ha disposto di acquisire documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento all’adozione degli atti della procedura in questione ed alla eventuale definizione della procedura espropriativa dei terreni di che trattasi, con allegazione dei relativi atti e di ogni altro atto utile relativo alla procedura espropriativa in questione.

Il Collegio ritiene che sussistono, nel caso, i presupposti per una sentenza non definitiva, limitatamente alla domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti per illegittima occupazione dell’area di proprietà, rimanendo sospeso, invece, il giudizio con riferimento alla domanda di indennizzo da occupazione legittima, rispetto alla quale la questione, come detto, è stata rimessa alla Corte regolatrice per le determinazioni di competenza.

 

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, chiamato a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 708/2017 ha ritenuto i motivi fondati ed ha accolto il ricorso.  

Il Collegio ritiene, in ordine alla questione evidenziata, di attenersi a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 30 aprile 2015 n. 71), delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenze 19 gennaio 2015 n. 735, 29 ottobre 2015 n. 22096 e 25 luglio 2016 n. 15283), dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 febbraio 2016 n. 2) e del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo, sez..IV, 7 novembre 2016, n.4636).

Evidenzia il TAR che il quadro che ne risulta – ricostruito alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo – è, in estrema sintesi, il seguente:

a) quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sulla occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene;

b) l’illecito permanente viene a cessare solo in conseguenza:

I) della restituzione del fondo;

II) di un accordo transattivo;

III) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;

IV) di una compiuta usucapione;

V) di un provvedimento emanato ex art. 42 –bis t.u. espr.

Ne consegue che, a fronte di un’occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove a seguito della dichiarazione di p.u. non ha fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo.

La recente giurisprudenza, sulla base dei superiori principi, è giunta a superare anche la posizione della persistenza del diritto di proprietà in capo all’originario proprietario, non scalfita nemmeno dalla proposizione della domanda di risarcimento del danno, quest’ultima da rigettarsi proprio perché presupponente una perdita del diritto di proprietà, invece non intervenuta (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011 n. 4833; 2 settembre 2011 n. 4970; 3 ottobre 2012 n. 5189).

Conclusivamente, ritiene il Collegio, aderendo ai recenti approdi giurisprudenziali che appaiono in linea con l’orientamento della Corte Europea, che il privato che abbia subito un’occupazione illegittima, fermo restando il diritto alla restituzione del bene, non costituendo la realizzazione dell’opera pubblica un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa (cfr. Corte Costituzionale 4 ottobre 2010 n. 293; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5844), può ben chiedere il solo risarcimento del danno subito, rinunciando in tal modo alla proprietà del bene ed alla sua restituzione (in quanto non interessato a quest’ultima).

Risulta agli atti che, permanendo l’occupazione anche in data successiva alla scadenza dell’efficacia dei provvedimenti legittimanti l’immissione in possesso, l’occupazione dei terreni di proprietà di parte ricorrente si sia protratta illegittimamente, con efficacia lesiva della situazione giuridica fatta valere in questa sede; deve pertanto riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo oltre che il danno per equivalente per la perdita del bene, cui parte ricorrente ha implicitamente rinunciato, da calcolarsi secondo i criteri che di seguito vengono indicati ex art. 34, co. 4, c.p.a.:

– il danno per equivalente va commisurato al valore del terreno prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate del Comune di Vibo Valentia (dati reperibili per ciascun Comune sul sito wwwt.agenziaentrate.gov.it), al momento del deposito del ricorso introduttivo, con cui è stata manifestata implicitamente la volontà dismissiva del diritto di proprietà (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 16 febbraio 2017, n.253);

– quanto al danno da mancata disponibilità, esso può essere determinato applicando analogicamente quanto previsto dall’art. 42 bis co. 3 DPR 327/2001 nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima (ovvero a decorrere dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora questa prima fase sia rimasta integra, come appare nel caso in questione) sino al momento in cui ha richiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno (Corte di Cassazione, S.U. 19 gennaio 2015, n.735);

– trattandosi di un debito di valore, su tale somma dovranno essere corrisposti interessi legali e rivalutazione, anno per anno, sino alla data di liquidazione dell’importo così determinato;

Riassumendo, le parti intimate, in applicazione della disciplina attualmente vigente, sulla base del petitum azionato con il presente giudizio (azione di risarcimento danni) sono tenute a risarcire i danni nei termini sopra indicati, fermo restando il potere dell’amministrazione di procedere all’acquisizione dell’immobile mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2000; in quest’ultimo caso, oltre alle somme come sopra determinate, sarà dovuta anche la posta del ristoro per danno non patrimoniale secondo quanto stabilito dall’art. 42-bis citato.

Ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), cod. proc. amm. è, pertanto, opportuno disporre che le parti intimate procedano, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, al risarcimento del danno come sopra determinato, fermo restando il potere dell’amministrazione intimata, entro il medesimo termine, di emettere provvedimento ex art.42-bis, corrispondendo le somme di cui sopra; l’eventuale provvedimento di acquisizione dovrà essere tempestivamente notificato alla parte ricorrente e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente, nonché comunicato alla Corte dei Conti.

 

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