Oblio: informazione, verità, pertinenza e continenza

Redazione 21/03/19
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Nel tempo si è superata quell’impostazione che voleva che l’editore fosse  esonerato da qualsiasi obbligo risarcitorio per i pregiudizi connessi alla pubblicazione, in assenza di reato, grazie all’affermazione del diritto all’identità (93). E, come si è detto, va riconosciuta garanzia costituzionale del diritto alla  identità personale. Tuttavia, tale base va incontro a limiti, «di pari rango primario» (94), derivanti «dalla peculiare natura “antagonista” del diritto medesimo,  al suo dover coesistere, cioè, nell’ordinamento, con diritti contenutisticamente  di segno inverso, pure essi fondamentali e costituzionalizzati» (95). In una decisione nota come «decalogo del giornalista» (96), secondo la Suprema Corte (97),  «si riflette (…) nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla identità  personale ed i contrapposti diritti di critica, di cronaca e di creazione artistica  (a loro volta riconducibili alla comune matrice costituzionale dell’art. 21 della  Costituzione) quel fenomeno di confliggenza di interessi, di cui la casistica è  ricchissima (si pensi alla libertà sindacale confliggente con la libertà di impresa;  al diritto alla salute confliggente con l’interesse della produzione ecc.) e che  trova soluzione attraverso il contemperamento e l’equo bilanciamento delle  libertà antagoniste, per modo che la tutela dell’una non sia esclusiva di quella  dell’altra».

Il presente contributo è tratto da

Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno

Attraverso i contributi della giurisprudenza nazionale ed europea, l’opera ricostruisce i contorni del diritto all’oblio e delle relative forme di tutela, responsabilità e risarcimento del danno.Di taglio pratico, il testo garantisce all’operatore i mezzi necessari per l’esercizio di un diritto di non ancora facile definizione, illustrando gli strumenti di tutela dei dati personali presenti in rete.Il volume è completato da un’appendice normativa, una ricca rassegna di giurisprudenza nazionale ed europea, dalla raccolta dei provvedimenti significativi del Garante per la protezione dei dati personali e da indicazioni operative su come cancellare i dati dall’indicizzazione automatica dei principali motori di ricerca.Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Patrocina davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, innanzi alle quali ha ottenuto alcuni significativi provvedimenti. È chiamato a svolgere attività di insegnamento presso vari Atenei. Dirige il “Notiziario giuridico telematico” ed è responsabile di INFCON (Istituto Nazionale per la Formazione Continua), dell’ADISI di Lugano e di altri enti scientifici. È autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. È presidente del Cesdet, Centro Studi di Diritto Europeo delle Telecomunicazioni. Collabora a diverse testate ed è editorialista della rivista “Guida al Diritto del Sole 24 Ore”.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2017 Maggioli Editore

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Diritto di manifestare il proprio pensiero

Si consideri che il diritto sancito all’art. 21 della Carta costituzionale si deve intendere in  una duplice accezione: se, da una parte, vi è il diritto di informare, dall’altra, vi è anche il diritto  di essere informati. Due facce della stessa moneta, quindi, quelle presentate dall’art. 21, che,  quindi, esprime un diritto “attivo” e uno “passivo”. Il principio, ribadito dalla Consulta (99), è di fondamentale importanza (100). L’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (ispirato all’art. 10 della  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,  recepita dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea), nel sancire la libertà di espressione e  d’informazione prevede che «[o]gni individuo ha diritto alla libertà di espressione». Lo stesso  articolo dispone che «[t]ale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche  e senza limiti di frontiera».

La Corte costituzionale italiana ha sempre dato un peso fondamentale al diritto previsto  dall’art. 21 Cost. Un recente dictum ha evidenziato che «nella libertà di manifestazione del pensiero, solennemente proclamata dall’art. 21 Costituzione, non è compreso soltanto il diritto di informare, ma  anche il diritto insopprimibile ad essere informati (a qualsiasi livello)» (101).  Del resto, «il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero,  scaturente dal disposto dell’art. 21 della Costituzione, non può, oggi, in una moderna società  democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, e cioè come diritto  non solo “ad informare” ma anche “ad essere informati”» (102) In estrema sintesi, «il diritto di  libera manifestazione del pensiero deve essere considerato valido non solo per chi direttamente  lo diffonde, ma anche per chi direttamente lo riceve sotto forma di informazione» (103).
Il conflitto dev’essere risolto a favore di un bilanciamento degli opposti valori costituzionali, che si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità  del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto alla identità personale  ove ricorra la triplice condizione: a) della verità (oggettiva (104) o anche solo «putativa» (105)) dei fatti divulgati; b) della utilità sociale della notizia (c.d. «pertinenza»); c) della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non  eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività,  con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (c.d. «continenza»).

In effetti, come anche ricordato recentemente (106), secondo la Suprema Corte, a partire  dagli Anni Ottanta (107), per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore, lecita  espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per violazione dei diritti  della personalità, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente  lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai  primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati  da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi  obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della  realtà oggettiva false; il che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale  può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatori  dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (108); b) nella sussistenza di un interesse pubblico all’informazione, vale a dire la c.d. «pertinenza» (109); c) nella forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la «continenza», in considerazione del fatto che mai lo scritto deve eccedere lo scopo informativo  da conseguire ed essere improntato a serena obiettività, «con esclusione di ogni preconcetto  intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche  la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta» (110).

Vedi anche:”Il diritto ad essere dimenticati su internet: diritto all’oblio e come invocarlo”

L’interesse pubblico all’informazione

In sostanza, secondo la Suprema Corte, «soltanto la correlazione rigorosa  tra fatto e notizia di esso soddisfa l’interesse pubblico dell’informazione, che  è la ratio dell’art. 21 della Carta costituzionale, di cui il diritto di cronaca è  estrinsecazione» (111).

Tanto da giungere ad affermare come non fosse configurabile la diffamazione in presenza  degli altri due requisiti della continenza e pertinenza (112).

In effetti, «il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie  e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della  persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti  dagli artt. 2 e 3 Cost. e, segnatamente in materia di cronaca giudiziaria, deve  confrontarsi, altresì, con il presidio costituzionale della presunzione di non  colpevolezza di cui all’art. 27 Cost

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