Obbligo green pass per insegnanti e studenti: per il TAR il ricorso è inammissibile

Redazione 26/08/21
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Recentissimo il decreto del TAR Lazio che dichiara inammissibile il ricorso per l’annullamento e la disapplicazione dell’obbligo del green pass per studenti e insegnanti per il ritorno alle attività in presenza a partire dal 1° settembre 2021.
Precisamente il TAR, con decreto n. 4453 del 24 agosto 2021, afferma che la natura dell’atto impugnato, essendo una fonte normativa primaria, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento, in virtù del principio di separazione dei poteri, l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge.

Considerazioni del TAR Lazio

  • oggetto di impugnazione è un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo (decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021). I ricorrenti chiedono la sospensione cautelare dell’dell’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 che aggiunge l’art. 9–ter al decreto legge n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”;
  • la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento, in virtù del principio di separazione dei poteri, l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario;
  • manca l’impugnazione contestuale di atti applicativi del decreto legge, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione ed alle nome interposte;
  • la palese inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.

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