Obblighi formativi e trasferimento del lavoratore, nota del Welfare

Redazione 04/12/13
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Lilla Laperuta

Nella nota n. 20791 del 27 novembre 2013, la Direzione generale del Welfare ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore in caso di trasferimento del lavoratore, nello specifico in quelle ipotesi in cui è da valutare se è necessario integrare la formazione del lavoratore che venga trasferito, nell’ambito della stessa azienda, in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è destinato. Potrebbe, infatti, verificarsi che il lavoratore sia esposto a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad. es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire).

Al riguardo si afferma che qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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