Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dopo il D.L. 90/2014 (G.U. n.144 del 24 giugno 2014)

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Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali dopo il D.L. 90/2014 (G.U. n.144 del 24 giugno 2014)

 

In neretto sono evidenziate le novità introdotte dal D.L. 90/2014

 

 [1]  1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a  decorrere  dal  30  giugno 2014  nei  procedimenti   civili,   contenziosi   o   di   volontaria giurisdizione,  innanzi  al  tribunale,  il   deposito   degli   atti processuali e dei  documenti  da  parte  dei  difensori  delle  parti precedentemente costituite  ha  luogo  esclusivamente  con  modalità telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  il  deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o  delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità  di cui  al  presente  comma.  a  depositare  gli  atti  e  i   documenti

provenienti dai soggetti da esse nominati.  ((Per  difensori  non  si intendono  i  dipendenti   di   cui   si   avvalgono   le   pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.)) [2]

 [1] 2. Nei processi esecutivi  di  cui  al  libro  III  del  codice  di procedura civile la  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica successivamente al deposito dell’atto con  cui  inizia  l’esecuzione.

 [1] 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli  atti  e  dei  documenti  da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore,  del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

  4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento  davanti  al tribunale di cui al  libro  IV,  titolo  I,  capo  I  del  codice  di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti,  degli  atti  di  parte  e  dei  documenti  ha   luogo esclusivamente  con  modalità  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il  presidente del  tribunale  può  autorizzare  il  deposito  di  cui  al  periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della  disposizione di  cui  al  comma  1  al  giudizio   di   opposizione   al   decreto d’ingiunzione.

 [3] ((5. Con uno o più decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio nazionale  forense  ed  i   consigli   dell’ordine   degli   avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata la funzionalità dei servizi di  comunicazione,  può  individuare  i tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per l’obbligatorietà del deposito telematico.))

  6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal  quindicesimo  giorno successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della  giustizia,  previa  verifica,  accerta  la funzionalità dei servizi di comunicazione. I  decreti  previsti  dal presente comma sono  adottati  sentiti  l’Avvocatura  generale  dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.

  7. Il deposito di cui ai commi da 1 a  4  si  ha  per  avvenuto  al momento in cui viene generata la ricevuta  di  avvenuta  consegna  da parte del gestore di  posta  elettronica  certificata  del  ministero della giustizia. [4] ((Il deposito è tempestivamente eseguito quando  la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le  disposizioni  di  cui  all’articolo  155, quarto e quinto comma, del codice  di  procedura  civile.  Quando  il messaggio di  posta  elettronica  certificata  eccede  la  dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del  responsabile  per  i sistemi informativi automatizzati del ministero della  giustizia,  il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il  deposito è tempestivo  quando  è  eseguito  entro  la  fine  del  giorno  di scadenza.))

  8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo  periodo,  il  giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e  dei  documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando  i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

  9. Il giudice può  ordinare  il  deposito  di  copia  cartacea  di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

 [5] ((9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.)) 

 [6] ((9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015  nei  procedimenti  civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo esclusivamente  con  modalità  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma,  a  depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale forense ed i consigli  dell’ordine  degli  avvocati  interessati,  il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le  corti  di  appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l’obbligatorietà del deposito telematico.))

 

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AGGIORNAMENTO [1]

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto (con l’art. 44, comma 1) che “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, si applicano esclusivamente  ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.

 

AGGIORNAMENTO [2]

All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

 

AGGIORNAMENTO [3]

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, più individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per

l’obbligatorietà del deposito telematico.».

 

AGGIORNAMENTO [4]

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

 

AGGIORNAMENTO [5]

all’articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.»;

 

 

AGGIORNAMENTO [6]

 

dopo il comma 9-bis, introdotto dall’articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico. »

Antonio Revelino

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