Nuovo rischio della cauzione provvisoria: secondo il Consiglio di Stato, per un appalto di lavori, l’amministrazione puo’ richiedere, oltre al possesso della certificazione Soa (attestante una qualificazione formale), anche un ulteriore requisito relativo

Lazzini Sonia 04/05/06
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Sorprendente appare il seguente pensiero contenuto in Consiglio di Stato nella decisione 878 numero del 28 febbraio 2006:
 
<Con il sistema di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994 e, in particolare, con l’obbligo per le amministrazioni appaltanti di cui all’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 34 del 2000, più indietro riportato, il legislatore ha voluto evitare che i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovessero essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare. In base alla normativa citata dal T.A.R. è sufficiente, quindi, che le stazioni appaltanti verifichino la formale corrispondenza tra le categorie indicate dal bando e quelle provate dalle imprese concorrenti con il sistema della qualificazioni attestati dagli organismi a ciò autorizzati. Si tratta, per quanto concerne la qualificazione tecnica dei concorrenti, che interessa in particolare la presente decisione, dell’attestazione del possesso da parte della impresa concorrente dei requisiti attinenti ai mezzi, al personale e all’organizzazione, valutati secondo parametri standard stabiliti a priori dagli organismi di attestazione, in relazione a lavori di determinate entità.
 
La clausola del bando che richiede la realizzazione di un certo fatturato, invece, risponde al diverso fine di chiedere la dimostrazione, che va oltre la qualificazione formale documentalmente attestata della capacità dell’impresa ad assumere determinati appalti, dell’entità complessiva dei lavori della stessa natura di quelli specificamente oggetto dell’appalto già svolti dall’impresa come indice di una sua affidabilità concreta>
 
A cura di *************
 
 REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione           ANNO 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
decisione
 
sul ricorso in appello n. 9924/2004, proposto dalla Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. *************,con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone, n. 12/b,
 
CONTRO
 
la ******, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli ********************* e ****************, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5,
 
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Bari, I Sezione, del 16.9.2004, n. 4002;
 
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti di causa;
 
Relatore, alla pubblica udienza del 21.6.2005, il Consigliere ********************;
 
Udito alla preliminare l’avv. ******* per delega dell’avv. ********, e l’avv. *****;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
La ******, s.r.l., ha impugnato in primo grado il bando della gara indetta dalla Provincia di Bari relativo al “programma degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. Gestione e aggiornamento informatizzato del catasto degli arredi stradali; manutenzione integrata delle sovrastrutture e della segnaletica di competenza della Provincia di Bari”.
 
La ricorrente ha impugnato anche, tra altri atti del procedimento, il verbale di gara n. 1 del 16.7.2004 con il quale la commissione giudicatrice l’ha esclusa dalla predetta gara.
 
La Provincia di Bari si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del T.A.R. della Puglia, Bari, I Sezione, con la sentenza del 16.9.2004, n. 4002, adottata ai sensi dell’art. 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificato dall’art.9 della legge 21.7.2000, n. 205, ha accolto il ricorso.
 
La Provincia di Bari appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
All’udienza del 21.6.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
DIRITTO
 
La Provincia di Bari appella la sentenza della I Sezione della sede di Bari del T.A.R. del 16.9.2004, n. 4002, adottata ai sensi dell’art. 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificato dall’art.9 della legge 21.7.2000, n. 205, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla ******, s.r.l., ed è stato annullato il bando della gara d’appalto relativo al “programma degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. Gestione e aggiornamento informatizzato del catasto degli arredi stradali; manutenzione integrata delle sovrastrutture e della segnaletica di competenza della Provincia di Bari”.
 
Per illegittimità derivata il T.A.R. ha annullato anche il provvedimento della commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1 del 16.7.2004 con il quale la ****** è stata esclusa dalla gara.
 
L’appello della Provincia di Bari è fondato nel merito.
 
La Sezione non si sofferma, pertanto, ad esaminare le eccezioni in rito sollevate in ordine al ricorso originario proposte dall’ente appellante.
 
Il T.A.R., con la pronuncia appellata, ha affermato che per l’appalto dedotto in controversia, comprendente lavori, forniture e servizi e, quindi, regolato dalla disciplina degli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 11.2.1994, n. 109, la stazione appaltante non avrebbe potuto chiedere a dimostrazione della capacità tecnico ed economico-finanziaria delle concorrenti altri requisiti oltre alle attestazioni SOA già indicate al punto III. 2. 1. 3. del bando.
 
Il bando, conformandosi alla disciplina sui lavori pubblici che prevede un sistema di qualificazione unico per gli appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00, secondo quanto prevede l’art. 8 della legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994, al punto ora richiamato, ha espressamente richiesto le attestazioni SOA relativamente alle categorie: OG3 prevalente, classe IV (valida fino ad Euro 2.582.284,00), concernente “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc” e della relativa manutenzione (secondo l’Allegato a al D.P.R. 25.1.2000, n. 34); OS10, classe seconda (valida fino ad Euro 516.457,00), concernente la segnaletica stradale, comprendente la fornitura, posa in opera, manutenzione ecc); **** (valida fino ad Euro 258.228,00) concernente l’esecuzione di rilevamenti topografici con l’uso di mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
 
Il T.A.R. ha rilevato che, in base all’art. 1, comma 3, del citato D.P.R. n. 34 del 2000 “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici” e che il successivo 4 comma della stesa norma, a sua volta, stabilisce che “Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.
 
Il bando di gara, che ha chiesto, con le clausole del punto III 2. 1. 2., lettere c) e d), anche la dichiarazione di avere effettuato nel triennio 2000-2002, servizi di manutenzione stradale per un fatturato non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (lett. c) e, per lo stesso periodo di tempo, un fatturato per i servizi di rilevazione topografica e di monitoraggio di infrastrutture stradali non inferiore ad Euro 300.000,00, sarebbe quindi illegittimo.
 
La Sezione non condivide tali conclusioni del T.A.R.
 
La clausola del bando che richiede la realizzazione di lavori per un determinato importo, ad avviso della Sezione, non collide con la normativa richiamata dal T.A.R., in quanto non attiene alla qualificazione tecnica o economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, a dimostrare la quale la normativa sopracitata ritiene necessaria e sufficiente le attestazioni di qualificazione SOA.
 
Con il sistema di qualificazione istituito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994 e, in particolare, con l’obbligo per le amministrazioni appaltanti di cui all’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 34 del 2000, più indietro riportato, il legislatore ha voluto evitare che i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovessero essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare. In base alla normativa citata dal T.A.R. è sufficiente, quindi, che le stazioni appaltanti verifichino la formale corrispondenza tra le categorie indicate dal bando e quelle provate dalle imprese concorrenti con il sistema della qualificazioni attestati dagli organismi a ciò autorizzati. Si tratta, per quanto concerne la qualificazione tecnica dei concorrenti, che interessa in particolare la presente decisione, dell’attestazione del possesso da parte della impresa concorrente dei requisiti attinenti ai mezzi, al personale e all’organizzazione, valutati secondo parametri standard stabiliti a priori dagli organismi di attestazione, in relazione a lavori di determinate entità.
 
La clausola del bando che richiede la realizzazione di un certo fatturato, invece, risponde al diverso fine di chiedere la dimostrazione, che va oltre la qualificazione formale documentalmente attestata della capacità dell’impresa ad assumere determinati appalti, dell’entità complessiva dei lavori della stessa natura di quelli specificamente oggetto dell’appalto già svolti dall’impresa come indice di una sua affidabilità concreta.
 
La clausola del bando ritenuta illegittima dal T.A.R. risponde a tale diversa esigenza della stazione appaltante e, quindi, ad avviso della Sezione, non è preclusa dal divieto prefigurato dall’art.1, comma 4, del D.P.R. n. 34 del 2000.
 
La clausola in parola pertanto erroneamente è stata ritenuta illegittima dal T.A.R.
 
Ne consegue che la ******, che ha dichiarato di avere realizzato un fatturato per lavori stradali superiori ad Euro 2.000.000,00 (punto III,2.1.2., lettc) ma non ha dichiarato di avere effettuato lavori di pari importo per i “servizi di manutenzione stradale”, come richiesto dal bando, quindi, legittimamente è stata esclusa dalla gara.
 
L’appello della Provincia di Bari, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve respingersi il ricorso di primo grado.
 
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge l’originario ricorso.
 
Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 21.6.2005
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 28 febbraio 2006
 

Lazzini Sonia

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