Nuovo rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle norme sulla media-conciliazione obbligatoria

Redazione 29/09/11
Scarica PDF Stampa

Un giudice di pace di Mercato San Severino (Salerno) ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea un procedimento denunciando la illegittimità della media-conciliazione obbligatoria in rapporto alla normativa europea.

Il giudice de quo nel provvedimento di rimessione della questione alla Corte pone quesiti chiari e precisi circa la legittimità e la compatibilità con la normativa europea dei limiti posti dalla legislazione nazionale all’accesso alla giustizia per i cittadini.

Come è noto, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati, nonché sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, per cui, quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. L’istituto conferisce alla Corte la possibilità di assolvere ad una duplice funzione:

a) svolgere il ruolo di giudice della legittimità degli atti europei, attraverso un meccanismo analogo a quello del giudizio in via incidentale sulle leggi;

b) risolvere i dubbi interpretativi delle norme europee, chiarendo il significato di queste.

Tuttavia, il modo in cui è stato concretamente utilizzato il meccanismo pregiudiziale nei rapporti tra le giurisdizioni nazionali e la Corte europea ha svelato una ulteriore finalità dell’istituto, per cui spesso il giudice europeo opera di fatto una forma di «sindacato occulto» sulle legislazioni nazionali, pronunciandosi più o meno direttamente sulla compatibilità tra una certa disciplina nazionale e quella europea di cui contestualmente chiarisce il senso e la portata (attraverso forme del tipo «il diritto comunitario osta/non osta ad una disciplina nazionale che preveda …..»).

Ciò premesso, il giudice di pace di Mercato San Severino ha chiamato la Corte a chiarire se gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il principio generale del Diritto dell’Unione di tutela giurisdizionale effettiva e, in generale, il diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri una normativa come quella recata, in Italia, dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011. Di detta normativa vengono messi in rilievo i seguenti aspetti:

a) eventualità che il giudice possa desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo;

b) eccessiva lunghezza della procedura di mediazione;

c) possibilità che il mediatore formuli una proposta di conciliazione in assenza del consenso delle parti;

d) eventuale possibile moltiplicazione dei procedimenti di mediazione (tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel medesimo giudizio nel frattempo instaurato), con il conseguente moltiplicarsi dei tempi di definizione della controversia;

e) costi eccessivamente onerosi della procedura di mediazione obbligatoria, aumentando la sproporzione rispetto ad un normale processo in relazione all’aumentare del valore della controversia o della sua complessità;

f) iniquità del regime delle spese processuali, contemplante una palese eccezione al principio della soccombenza.

Si tratta del secondo caso di rinvio alla Corte europea in un mese (il precedente a Palermo, si veda l’articolo pubblicato su questo stesso sito), per cui, ad evitare che altri ne seguano, l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana (Oua) auspica un tempestivo intervento del Ministero della giustizia. (Anna Costagliola)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento