Nuovo reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali: cosa prevede il ddl

Presentato un progetto di legge con cui si vuole introdurre il reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona: vediamo in cosa consiste.

Scarica PDF Stampa Allegati

Presentato un progetto di legge con cui si vuole introdurre il reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona: vediamo in cosa consiste. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Consigliamo anche Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Scarica il testo del DDL in PDF

leg.19.pdl_.camera.2601.19PDL0160790.pdf 214 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il progetto di legge


È stato recentemente presentato innanzi alla Camera dei Deputati un disegno di legge, contrassegnato come AC 2601, in cui, tra le novità ivi introdotte le quali, complessivamente considerate, riguardano l’introduzione di talune disposizioni e di una delega al Governo in materia di tutela dell’identità digitale e della rappresentazione sintetica delle persone fisiche, è prevista anche la previsione di un’apposita norma incriminatrice, cioè l’art. 617-octies c.p., con cui si prevede un nuovo illecito penale, ossia il reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona.
Orbene, fermo restando che è stato concepito un precetto normativo di questo genere, assieme alle altre misure incluse del capo III di siffatto disegno di legge, per tutelare “l’identità digitale” (così: relazione illustrativa afferente siffatto progetto normativo, p. 2), nel presente scritto si procederà ad una breve disamina di quanto contemplato in siffatta statuizione di legge. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Consigliamo anche Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. L’elemento oggettivo del reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali


Tenuto conto che l’art. 8 del disegno di legge AC 2601 “reca una modifica al codice penale, mediante l’introduzione del nuovo articolo 617-octies concernente il reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona” (così: relazione illustrativa afferente siffatto progetto normativo, p. 2), essendo ivi enunciato al primo (e unico) comma che, dopo “l’articolo 617-septies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 617-octies – (Uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona) – Chiunque, senza il consenso dell’interessato, utilizza, diffonde o commercializza contenuti digitali idonei a rappresentare in modo realistico una persona fisica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante diffusione massiva o automatizzata ovvero se risulta idoneo a ledere gravemente la reputazione della persona offesa. Il delitto è perseguibile d’ufficio»”, esaminando siffatto illecito penale a partire dall’elemento oggettivo che lo connota, tale precetto normativo, così strutturato, prevede che codesto delitto, il quale può essere commesso da chiunque (e, dunque, si tratta di un reato comune), è configurabile nella misura in cui si utilizzano, si diffondano o si commercializzano contenuti digitali.
Pur tuttavia, affinché siffatto reato possa stimarsi perfezionato sotto il versante obiettivo, occorre che ricorrano anche questi altri requisiti, ossia che: 1) tali comportamenti siano posti in essere senza il consenso dell’interessato; 2) siffatti contenuti digitali, che costituiscono, ad avviso di chi scrive, l’oggetto del reato in questione, devono essere in grado di rappresentare in modo realistico una persona fisica.
In assenza, quindi, di uno tra questi requisiti, il delitto in esame non potrà reputarsi sussistente.

Potrebbero interessarti anche:

3. Aggravante speciale ad effetto speciale


La disposizione legislativa in esame, inoltre, prevede un’aggravante, ovviamente speciale (in quanto si riferisce unicamente al reato qui in rassegna) e ad effetto speciale (perché può comportare un aumento della pena superiore a un terzo), che ricorre laddove il fatto sia compiuto tramite una diffusione massiva (e, pertanto, è richiesta una copiosa diffusione delle condotte suesposte) o, in alternativa, automatizzata, o, ancora, se tale fatto-reato risulti essere in grado di nuocere gravemente la reputazione della persona offesa (e, dunque, si richiedere una lesione grave alla reputazione della vittima, non essendo sufficiente una lesione che non possa considerarsi tale).
Orbene, in tal caso, la pena preveduta nel primo comma, che consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da euro 5.000 a euro 50.000, “subisce” un incremento sanzionatorio che può variare da un terzo alla metà.

4. Procedibilità


Per espressa previsione normativa, è infine stabilita la procedibilità d’ufficio per tale reato, e ciò è stato fatto “al fine di evidenziare la gravità sociale del fenomeno e la necessità di una tutela generalizzata” (così: relazione illustrativa afferente siffatto progetto normativo, p. 2).

5. Conclusioni


Queste sono in sostanza le novità che connotano siffatto disegno di legge sotto il versante penale.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se codesto progetto normativo verrà approvato, così com’è, da ambedue i rami del Parlamento.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento