Nuovo limite per la mediazione tributaria

Redazione 04/05/17
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1. L’ampliamento della procedura di reclamo-mediazione
L’art. 10 del d.l. 24.4.2017, n. 50, ha elevato da 20.000 a 50.000 euro il limite di soglia entro il quale va esperita la procedura di reclamo-mediazione qualora si voglia impugnare un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate o da altro ente impositore o dall’Agente della riscossione.
La modifica è molto semplice in quanto è limitata soltanto all’importo oggetto della controversia, che varia da 20.000 a 50.000 euro. Secondo l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, tale somma è rappresentata dall’ammontare della pretesa se questa ha per oggetto soltanto le sanzioni.
Invece, va considerato soltanto l’ammontare delle imposte se la pretesa ha per oggetto anche le sanzioni, gli interessi e le somme aggiuntive (ad esempio, le spese di notifica). La regola trova applicazione anche nel caso di  rifiuto ad operare il rimborso richiesto dal contribuente, nonché il caso di “silenzio-rifiuto” frapposto all’istanza di rimborso dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla sua proposizione.
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2. La decorrenza
La modifica non è immediatamente operante, ma entrerà in vigore per gli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°.1.2018”.
In pratica, per gli atti impugnabili che sono stati notificati entro il 31.12.2017, è necessario considerare l’importo di 20.000 euro.
A decorrere dal 1°.1.2018 va tenuto presente che l’obbligo di osservare la procedura di reclamo-mediazione ha per oggetto:
a) gli atti impositivi che evidenziano una pretesa a titolo di imposte non superiore a 50.000 euro;
b) gli atti di irrogazione delle sanzioni di importo non superiore a 50.000 euro;
c) i provvedimenti di rifiuto al rimborso di tributi di importo non superiore a 50.000 euro;
d) le fattispecie di “silenzio-rifiuto”, mantenute per 90 giorni dalla proposizione dell’istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) di importo non superiore a 50.000 euro.
3. L’agente della riscossione
Il comma e dell’art. 10 estende anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono gli accordi  di mediazione la norma che limita la loro responsabilità per danno erariale nel solo caso di dolo e non anche di colpa grave.

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