Nuovo codice deontologico forense: a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Redazione 31/07/14
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Anna Costagliola

Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato la settimana scorsa il testo aggiornato del nuovo codice deontologico forense, unitamente alla Relazione illustrativa, al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Adempimento quest’ultimo previsto proprio dalla legge forense 247/2012 per suggellare l’obiettivo di tutela dell’affidamento della collettività alla correttezza nell’esercizio della professione forense.

Il presidente del CNF Guido Alpa ha definito il nuovo codice “moderno ed aggiornato, che configura l’Avvocato del nuovo millennio a fianco dei cittadini, delle imprese, degli organismi intermedi, con le sue capacità di assistenza e soprattutto di consiglio”.

Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.

Secondo l’interpretazione corrente, il codice deontologico deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge 247/2012. Pertanto, tutte le norme che, in un modo o nell’altro, regolamentano la deontologia della funzione difensiva devono ritenersi veicolo del pubblico interesse al corretto esercizio della professione, se è vero che la difesa ha funzione sociale ed è mezzo di attuazione di diritti a rilevanza costituzionale.

La violazione di tutti i doveri (art. 51 L. 247/2012), di tutte le regole di condotta, di tutti i canoni (art. 17 L. 247/2012), di tutti i principi (art. 3 L. 247/2012) e di tutte le norme di comportamento previste dal codice deontologico forense costituisce quindi illecito disciplinare.

La bozza del nuovo codice si compone di settantatre articoli raccolti in sette titoli:

1) il primo (artt. 1-22) individua i principi generali in materia di deontologia forense ai fini della qualità ed efficacia della prestazione professionale; esso costituisce la parte generale del codice che segna il quadro ed il perimetro in cui si cala la parte speciale articolata nei successivi sei titoli, che alla parte generale ovviamente si raccordano;

2) il secondo (artt. 23-37) è riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita. In questo titolo, sulla scorta delle previsioni del nuovo ordinamento, è stato più puntualmente scandito il momento genetico del rapporto e dell’incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso (artt. 23, 25, 27);

3) il terzo (artt. 38-45) si occupa dei rapporti tra colleghi. Da tale titolo, rispetto all’attuale codice, è stata espunta la previsione che riguarda i rapporti con il Consiglio dell’Ordine che è andata a costituire, con altre, il nuovo titolo riservato ai rapporti con le Istituzioni forensi;

4) il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri dell’avvocato nel processo, prevedendo tra gli altri, il “dovere di verità” (art. 50), il tema della “testimonianza dell’avvocato” (art. 51), il “divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52), il dovere da osservare nei rapporti con gli organi di informazione (art. 57). Tale titolo contempla, inoltre, una nuova previsione in tema di “ascolto del minore” (art. 56) che dà conto di un delicato profilo delle dinamiche processuali in materia di famiglia e minori, affermatosi soprattutto in dipendenza degli ultimi affacci legislativi e giurisprudenziali sulla obbligatorietà di tale adempimento;

5) il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con terzi e controparti, valorizzando deontologicamente, in coerenza con quanto previsto dai principi generali, il comportamento anche extra professionale dell’avvocato (artt. 63 e 64);

6) il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti dell’avvocato con le Istituzioni forensi nelle sue varie manifestazioni, ovvero quando è chiamato, come componente delle stesse, a svolgere un servizio a favore della collettività e della categoria (artt. 69 e 72), quando è tenuto a determinati comportamenti strettamente inerenti alla sua posizione professionale (art. 70), quando infine è chiamato, uti singulus, a collaborare con l’Istituzione (art.71);

7) il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale mutuata dalla legge forense ma che può costituire anche appropriata ed essenziale norma di chiusura del codice.

Il nuovo codice entrerà in vigore 60 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione.

 

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