Nuovo Codice delle Assicurazioni: l’art. 149 esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile

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É questo il principio con cui il G.d.P. di Lecce con la sentenza in rassegna ha respinto l’eccezione preliminare con cui il responsabile civile di un sinistro, citato in giudizio unitamente alla Compagnia assicurativa del danneggiato, ha chiesto l’estromissione dal giudizio.
Per il G.d.P. adito, infatti, non vi è dubbio che la mancata partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile comporti una serie di problemi di grande rilevanza quali, a titolo esemplificativo:
         la mancata partecipazione del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto nello stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti della Compagnia di assicurazione che garantisce il proprio veicolo;
         la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe allo stesso di difendersi in giudizio per evitare gli effetti negativi consistenti ad esempio nell’aumento del premio assicurativo e nell’eventuale superamento del massimale;
         l’assenza del responsabile civile nel giudizio renderebbe impossibile l’accertamento pregiudiziale della sussistenza dei presupposti di fattosu cui si fonda l’azione risarcitoria ex art. 149 d. lgs. n. 209/05e cioè il fatto che si sia verificato il sinistro;
         il fatto che dal sinistro diano derivati danni alle cose e lesioni personali inferiori a 9 punti del grado percentuale del danno biologico;
         l’esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli;
         la mancanzadi responsabilità in capo al conducente del veicolo danneggiato (ecc.).
D’altra parte, ha concluso il Giudice, il tenore letterale del sesto comma dell’art. 149 del codice delle assicurazioni esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile.
Avv. ****************
Dott. ****************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. ****************** ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa Civile n°4061/08 RG. vertente tra:
……… difeso dall’ Avv. ************* e dal dott. ********* D’*****,
………………. difesi dall’Avv. ***********,
…………… ASSICURAZIONI S.P.A., difesa dall’Avv. **************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/1/2008, ……… ha esposto che il giorno 06/07/20O7, all’incrocio tra via Abruzzo e via Puglia, in San Cesario di Lecce, *************** a bordo dell’autovettura Fiat Bravo, di proprietà della Cooperativa …………, a causa di ima incauta manovra di retromarcia, aveva urtate l’autovettura Volkswagen Golf, di proprietà di esso attore e condotta da ……….a che in quel momento era ferma.
Nel lamentare danni al mezzo, ha evocato in giudizio la Compagnia di assicurazione ……… spa che garantiva il proprio veicolo, nonché la conducente e la proprietaria dell’auto Volkswagen Golf, per sentirle condannare al risarcimento dei danni.
Costituitasi in giudizio la cooperativa ……….., ha contestato la domanda, eccependo preliminarmente la sua estraneità alla pretesa attorea; dato che alla luce della nuova normativa che regolamenta il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale avrebbe il ………. dovuto proporre l’azione nei soli confronti dell’ Impresa di assicurazione che garantiva il suo veicolo.
Costituitasi anche la Compagnia convenuta, ha eccepito preliminarmente la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi nonché ribadito la stessa eccezione sollevata dalla ………. in ordine alla proposizione della domanda che andava effettuata solo nei suoi confronti e non anche nei riguardi della proprietaria e conducente dell’auto Volkswagen Golf.
La causa è stata trattenuta per la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate all’udienza del 06.05.2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le eccezioni preliminari sono infondate.
Quanto, alla eccepita nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi, si rileva che 1’atto di citazione contiene una esaustiva esposizione del fatto e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, nonché una precisa determinazione dell’oggetto della domanda.
In ordine all’altra eccezione preliminare, si ripropone la questione relativa alla partecipazione del responsabile civile, quale litisconsorte necessario, nelle cause introdotte ex art. 149 del nuovo codice delle assicurazioni. Ora, non vi è dubbio che la mancata partecipazione al giudizio del presunto responsabile civile comporti una serie di problemi di grande rilevanza. Innanzitutto la mancata partecipazione del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto nello Stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti della Compagnia di assicurazione che garantisce il proprio veicolo. In secondo luogo, la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe allo stesso di difendersi in giudizio per evitare, ignaro, gli effetti negativi consistenti ad esempio nell’aumento del premio assicurativo e nell’eventuale superamento del massimale.
Inoltre l’assenza del responsabile civile nel giudizio renderebbe impossibile l’accertamento pregiudiziale della sussistenza dei presupposti di fatto su cui si fonda l’azione risarcitoria ex art. 149 d. lgs. n. 209/05 e cioè il fatto che si sia verificato il sinistro; il fatto che dal sinistro diano derivati danni alle cose e lesioni personali inferiori a 9 punti del grado percentuale del danno biologico; l’esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli; la mancanza di responsabilità in capo al conducente del veicolo danneggiato (ecc.).
D’altra parte, il tenore letterale del sesto comma dell’ art. 149 del codice delle assicurazioni esclude dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del responsabile civile.
P.T.M.
Il Giudice di Pace di Lecce, non definitivamente pronunziando ai sensi dell’art. 278 c.p.c., rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti;
provvede per l’ulteriore corso come da separata ordinanza;
rinvia la pronuncia sulle spese di lite alla sentenza definitiva.
Lecce 26.06.2008.

Matranga Alfredo

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