Nuovo Codice dei contratti pubblici: digitalizzazione, RUP e procedure

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Il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023 ha sostituito il vecchio D. Lgs n. 50/2016 apportando rilevanti novità in materia di appalti pubblici.
In particolare, con la PARTE II rubricata “Della Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (artt. 19 – 36), il nuovo codice impone la digitalizzazione dell’intera procedura di gara in linea con i principi [1]di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa oltre che con quello di trasparenza, tenuto conto anche degli obiettivi del PNRR di rilancio economico[2].
In un tale contesto, si comprende l’esigenza di semplificazione delle procedure e dei controlli sugli operatori economici da parte della stazione appaltante che si traduce in maggiore celerità di espletamento delle stesse, nel rispetto dei principi che ispirano la buona amministrazione.
Ulteriore novità riguarda la figura del RUP che da “responsabile unico del procedimento” tramuta in “responsabile unico del progetto”, il quale dovrà assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico” (art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

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Indice

1. Semplificazione e affidamento diretto sotto soglia comunitaria


Tra le novità apportate dal nuovo D. Lgs. n 36/2023 si annovera la semplificazione delle procedure di affidamento diretto, già introdotta dai precedenti Decreti Semplificazione[3].
L’articolo 50 d.lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (di cui all’articolo 14) con affidamento diretto:

  • per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

anche senza consultazione di più operatori economici”, potendo la stazione appaltante trattare sin dall’origine della gara con un unico operatore economico.
Resta buona prassi un’indagine di mercato preliminare all’affidamento con comparazione delle offerte di più operatori economici.
L’articolo 50 D. Lgs. n. 36/2023 individua le ipotesi di procedura negoziata senza bando “previa consultazione di […] operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”, per:

  • lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (previa consultazione di almeno 5 operatori);
  • lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (previa consultazione di almeno 10 operatori);
  • per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 (previa consultazione di almeno 5 operatori).

In tali ultimi casi, la normativa richiede la previa consultazione di più operatori economici tenuto conto del maggior importo della gara.

2. Controllo dei requisiti


Il nuovo codice dei contratti pubblici prevede un’ulteriore semplificazione in relazione ai controlli che la stazione appaltante è tenuta ad attuare nei confronti degli operatori economici coinvolti nella gara ad evidenza pubblica.
Per le gare fino a 40.000 euro, infatti, gli operatori economici saranno tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000.
Lo strumento dell’autodichiarazione si presta, oltre che a responsabilizzare l’operatore economico dichiarante, a realizzare il principio di economicità, ottimizzando i tempi dei controlli che la stazione appaltante è tenuta ad attuare sull’operatore in fase di gara.
La stazione appaltante, infatti, verifica le dichiarazioni anche a campione[4].
In mancanza dei requisiti da parte dell’operatore economico la stazione appaltante sarà tenuta a procedere alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalle procedure indette per un periodo variabile stabilito dalla normativa[5].
Dal sistema delineato si ricava che il RUP, per le procedure fino a 40.000 euro, potrà assolvere al proprio onere di verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici acquisendo una dichiarazione sostitutiva (anche per il tramite del DGUE[6]) attestante il possesso degli stessi[7].


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3. La nuova figura del RUP “Responsabile Unico del Progetto”


La funzione del RUP “Responsabile Unico del Progetto”, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, consiste nell’assicurare “il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”.
La modifica ha natura non solo formale (si ricordi che per il vecchio codice D. Lgs. n. 50/2016 il RUP era acronimo di Responsabile Unico del Procedimento) ma anche sostanziale, in quanto il nuovo codice dei contratti ne definisce in modo puntuale funzioni, compiti, requisiti e responsabilità.
In particolare, l’ Allegato I.2 del D: lgs. n. 36/2023 disciplina le attività del RUP[8].
Di particolare rilievo assume la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di istituire una struttura stabile a supporto del RUP e di conferire incarichi a più soggetti per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico limitatamente ad “appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche[9].
La struttura di supporto al RUP è contemplata anche per l’ipotesi di RUP carente di taluni dei requisiti richiesti dalla normativa. In tal caso, la struttura di supporto avrà la prerogativa di compensare i requisiti mancanti[10].
Ulteriore novità è quella prevista dal comma 4 dell’art. 15 del nuovo D. Lgs. n. 36/2023 che riconosce alla stazione appaltante la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento[11].
Pur garantendo l’unicità del RUP per il singolo affidamento, la nuova normativa concede la facoltà alla PA di evitare la concentrazione di compiti e relative responsabilità in capo ad un unico soggetto in favore di una forma di parcellizzazione per fasi, conservando un ruolo di di supervisione, indirizzo e coordinamento in capo al RUP principale.
A ben vedere, il nuovo Responsabile Unico del Progetto delineato dal nuovo codice dei contratti pubblici sarebbe assimilabile alla figura del project manager del settore privato[12].
Resta fermo, come per il precedente codice D. Lgs. n. 50/2016, l’obbligatorietà dell’ufficio di RUP, non potendo il soggetto designato rifiutare l’incarico ricevuto[13].

4. Subappalto a cascata


Ulteriore novità introdotta dal nuovo codice dei contratti pubblici D. L.gs n. 36/2023 è l’eliminazione del divieto del subappalto a cascata.
Il subappalto a cascata si realizza quando l’esecuzione della prestazione, già in subappalto, diviene oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto a cascata non era consentito dal precedente D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 105, comma 19, ne prevedeva espressamente il divieto[14].
Il nuovo Codice, rompendo con l’impostazione precedente, di fatto elimina il divieto ex lege di subappalto a cascata ma al contempo introduce la facoltà per la stazione appaltante di decidere, secondo discrezionalità, quali prestazioni non possono formare oggetto di subappalto[15].
Pertanto la stazione appaltante introdurrà negli atti di gara, quando lo ritenga opportuno, l’esclusione del subappalto a cascata per i seguenti motivi:

  • specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza;
  • natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
  • di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
  • garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

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Il volume ha lo scopo di fornire dei focus specifici sulle più rilevanti modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace, pur se non integralmente, dal 1° luglio 2023.La trattazione è stata pensata, e sviluppata, in modo differente rispetto alla classica manualistica; si sono infatti voluti evitare gli appesantimenti dottrinali, limitando al massimo i richiami normativi e riportando solamente quelli indispensabili per meglio inquadrare le principali novità rispetto al precedente Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).In particolare, l’Autore illustra i nuovi principi del “risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato”, la valorizzazione della semplificazione, dell’accelerazione e della digitalizzazione, la nuova figura del RUP (che da Responsabile Unico del Procedimento assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto), per poi ripercorrere tutte le innovazioni seguendo lo sviluppo della procedura di gara, dalla progettazione/programmazione all’esecuzione del contratto.Il taglio della pubblicazione, che si articola attraverso brevi approfondimenti degli istituti e un apparato di essenziali considerazioni pratico-operative, rende il volume adatto non solo a chi si occupa di appalti nella pubblica amministrazione e negli uffici gare delle imprese, ma anche a chi intendesse approfon- dire la conoscenza in vista di esami e/o concorsi per il pubblico impiego.Stefano UsaiVice segretario, responsabile dei servizi: Staff e direzione; Gestione delle risorse finanziarie e umane. Responsabile per la trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell’accesso civico; funzionario sostituto ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990. Formatore in materia di appalti e attività degli Enti locali in genere, autore di articoli e di numerose pubblicazioni in materia.

Stefano Usai | Maggioli Editore 2023

Note

  1. [1]

    Art. 1, comma 1, Legge n. 241/1990 Legge sul procedimento amministrativo:  “1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell’ordinamento comunitario”.

  2. [2]

    Media Consult, articolo “La grande sfida del nuovo Codice: la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” https://www.mediaconsult.it/la-grande-sfida-del-nuovo-codice-la-digitalizzazione-del-ciclo-di-vita-dei-contratti/

  3. [3]

    Decreto Semplificazione, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Decreto Semplificazioni bis, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

  4. [4]

    Art. 52, comma 1, (Controllo sul possesso dei requisiti), Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.”.

  5. [5]

    Art. 52, comma 2, (Controllo sul possesso dei requisiti), Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.

  6. [6]

    Documento di Gara Unico Europep (DGUE), Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue

  7. [7]

    “Verifiche requisiti ultra semplificate per gli affidamenti entro i 40.000 euro all’insegna del risultato e della fiducia”, Pierluigi Girlando, articolo del 23.06.2023, https://leautonomie.asmel.eu/verifiche-requisiti-ultra-semplificate-per-gli-affidamenti-entro-i-40-000-euro-allinsegna-del-risultato-e-della-fiducia/

  8. [8]

    ALLEGATO I.2 – Attività del RUP Art. 2, comma 3 “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.”.

  9. [9]

    ALLEGATO I.2 – Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)  – Art. 3. Struttura di supporto.

  10. [10]

    ALLEGATO I.2 – Attività del RUP Art. 2, comma 3:  “Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.“.

  11. [11]

    Art.15, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023 : “Ferma restando l’unicità del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.

  12. [12]

    APPALTI PUBBLICI: IL NUOVO RUOLO DEL RUP DOPO IL D.LGS. 36/2023”, articolo del 27.06.2023, portale News Digital PA,
    https://news.digitalpa.it/nuovo-ruolo-rup-36-2023-appalti-pubblici/#:~:text=Il%20ruolo%20di%20RUP%20%C3%A8,e%20ne%20tiene%20le%20fila.

  13. [13]

    Art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023: “L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento”.

  14. [14]

    Art. 105, comma 19, D. Lgs. n. 50/2016: “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”.

  15. [15]

    Art. 119, comma 17, D. Lgs. n. 36/2023: “Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Dott.ssa Martina Iacono

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