Nuove prospettive nei rapporti familiari, la figura dell’illecito endofamiliare

Scarica PDF Stampa

 

La famiglia è una comunità che si presenta come luogo di tutela dei diritti fondamentali della persona, diritti pieni, diritti soggettivi, inderogabili e la cui natura non può essere messa in discussione. Non può essere un luogo di compressione e di mortificazione dei diritti fondamentali. Il rispetto della dignità di ciascun familiare, il rispetto della personalità sono obblighi giuridici, non semplici obblighi morali.” 1

Sono trascorsi trenta anni dalla nascita della riforma del diritto di famiglia ed abbiamo assistito al passaggio da una concezione istituzionale ed autoritaria della famiglia, a quella che considera la famiglia come comunità, fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, tutti portatori di autonomi diritti soggettivi.

La L. 19 maggio 1975 n.151 nonché l’introduzione del divorzio, hanno segnato il passaggio dal modello familiare di tipo “esteso”2 a quello c.d. “nucleare”3, risultando emblemi di un processo di trasformazione della famiglia e di una crescente affermazione del ruolo femminile fuori e dentro la stessa, creando un sistema consono il più possibile al progresso sociale ed in particolar modo al modello costituzionale delineato dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.4.

Alla struttura gerarchica subentra una vera comunità, precipuamente dedita, in virtù di principi solidaristici e democratici, alla valorizzazione delle istanze dell’individuo che proprio nell’ambito della famiglia deve trovare il luogo deputato alla propria realizzazione non solo come genitore o figlio ma anche e soprattutto come “cives5.

Se, ai sensi dell’art. 2 Cost., la famiglia assume rilievo quale “formazione sociale” essenziale al pieno sviluppo dell’individuo, ciò permette di porre in evidenza come emerga un’effettiva considerazione del singolo componente familiare in quanto persona portatrice di posizioni giuridiche che devono essere tutelate senza alcun genere di limitazione6.

Inizialmente l’opinione prevalente, in dottrina e giurisprudenza, era restia ad ammettere che nell’ambito dei rapporti tra familiari potesse fare ingresso ad esempio la responsabilità aquiliana.

Ciò in quanto l’ordinamento ricollegava alla violazione dei doveri matrimoniali precise e tipizzate conseguenze, precludendo l’ingresso ad altre possibili forme di tutela in favore del componente la famiglia, sia esso coniuge e/o figlio, vittima di comportamenti illeciti7

Successivamente8 il diritto di famiglia si è aperto a nuovi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.9

Si è posto fine all’idea che la “famiglia” fosse un luogo poco garantito, all’interno del quale i familiari godono, in ragione di tale qualità, un’immunità tale da sottrarli ad ogni responsabilità risarcitoria, rendendo, nel contempo, la vittima di tali comportamenti, proprio perché «familiare», meno tutelata di altre, non già protetta a tutto campo, ma settorialmente, cioè a livello penalistico, o anche congiuntamente mediante adozione dei provvedimenti disciplinati e noti all’interno del diritto di famiglia, giammai, invece, accedendo al generale rimedio della responsabilità aquiliana.10

In particolare, la domanda di risarcimento del danno che un componente della famiglia ritenesse di aver subito ingiustamente a causa del comportamento illecito tenuto da altri familiari, viene più volte avanzata non tanto, ragionevolmente, perché mosso da un desiderio di vendetta quanto perché ci si rende conto di essere stati privati di un bene, di un diritto, di una possibilità di vita diversa, di avere cioè subito un vero e proprio danno morale, più che economico.11

Ed è in questo contesto che si inserisce la valutazione dell’eventuale nesso intercorrente tra l’illecito cagionato da condotte o fonti “interne” alla famiglia e l’applicabilità delle norme dettate in tema di risarcimento del danno ingiusto.

Si è evidenziato come l’art. 2043 c.c., fondamento della disciplina aquiliana, possa applicarsi anche al rapporto di coniugio, ritenendosi che lo status di coniuge non comporti una sospensione delle regole attinenti a detta responsabilità né riduca o limiti la tutela della persona, ma determini semmai un aggravamento delle conseguenze a carico del familiare responsabile 12.

Dall’odierna concezione del rapporto coniugale, come risultante dal primo comma dell’art. 143 c.c.,consegue il declino dell’orientamento vigente in passato relativo ad una sorta d’immunità13 come conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, il che rendeva impensabile l’applicazione delle regole della responsabilità civile nelle ipotesi in cui il danneggiato fosse legato al danneggiante da vincoli di parentela o coniugio.

Si riteneva infatti che l’individuo, nell’alveo di una concezione pluralistica di ampio respiro, potesse ricevere maggiore tutela, ancorché indiretta, attraverso le società intermedie in cui era inserito (prima fra tutte la famiglia, considerata nella tradizione del pensiero cristiano come ”societas naturalis”).

Ne discendeva l’indipendenza di tali “società” dal diritto comune nonché l’esclusione, ovvero un affievolimento, dell’ingerenza esterna anche ai fini della verifica di eventuali responsabilità di natura aquiliana, cui si sopperiva mediante il richiamo al principio di coesione e ai valori etici operanti all’interno della stessa società intermedia ovvero all’autosufficienza dei rimedi specifici della disciplina14.

La rilevanza, invece, dell’ambiente domestico nella costruzione della quotidianità di ciascuno, e l’attenzione al singolo all’interno della famiglia15 rende il tema del risarcimento del danno da illeciti compiuti tra le mura domestiche particolarmente interessante nella teoria del danno esistenziale e nella cumulabilità dei rimedi di carattere familiare e dell’azione risarcitoria. 16

L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale intorno al concetto di danno ingiusto ed alle clausole generali della responsabilità civile, ha fatto sì che un numero sempre maggiore di posizioni soggettive, all’interno del rapporto di famiglia, fosse attratto nella sfera di tutela ex art. 2043 c.c.

Il processo di coniugazione dei rapporti familiari con la lex Aquilia non è stato però privo di contrasti.

In epoca ancora recente si ribadiva infatti in giurisprudenza17, con significativi echi in dottrina18, la sufficienza, in via esclusiva, dei rimedi offerti dalla disciplina del diritto di famiglia nonché la ritenuta alternatività (ingenerata dall’accento posto sul ruolo della vittima in relazione allo “status familiae” e non alla lesione di un interesse della persona in quanto tale19) fra le sanzioni adottabili.

Ai fini di questa esclusione, risultava fondamentale da un lato il fatto che l’ordinamento ricollegasse la violazione dei doveri matrimoniali a precise e tipizzate conseguenze, dimostrando così di voler precludere l’ingresso ad altre possibili forme di reazione o di tutela in favore della vittima di quei comportamenti, dall’altro il ritenere incoerente ammettere un “danno da separazione” o “da divorzio”, giacché è la legge stessa a consentire all’individuo il diritto di separarsi e di porre fine all’esperienza matrimoniale20.

Si reputa, per l’appunto, che la semplice violazione dei doveri nascenti da matrimonio non possa automaticamente21 dare luogo ad una condanna al risarcimento (nonostante costituisca un presupposto necessario per l’applicazione della disciplina aquiliana), poiché in tal caso si assisterebbe a quanto negato dalla giurisprudenza22, ossia ad un’immediata corrispondenza tra inosservanza dei doveri matrimoniali, declaratoria di addebito (la quale è pronunciata solo a seguito dell’accertamento di inadempimenti colposi dei doveri coniugali che abbiano determinato l’intollerabilità della convivenza ovvero nei casi di grave pregiudizio della prole) e responsabilità extracontrattuale.

Può quindi affermarsi che, conferendo preminenza ai diritti della personalità anche nell’ambito familiare, la lesione dell’identità (spostando il punto di riferimento dal piano del “dovere non rispettato” a quello dell’ ”interesse leso”) consente al danneggiato di azionare rimedi di carattere risarcitorio e, dunque, di ottenere tutela completa e sostanziale delle sue ragioni23.

La prevalenza della prospettiva individualistica, agevolata nel nostro ordinamento anche dall’introduzione dell’istituto del divorzio e dalla successiva riduzione (con L. n. 74 del 1987) dei termini per ottenerlo, oltre al superamento della visione pubblicistica del diritto di famiglia, ha reso palese il principio secondo cui “lo status di familiare non deve comportare una riduzione ed una limitazione delle prerogative della persona, ma semmai un aggravamento delle conseguenze a carico del (familiare) responsabile24.

Sulla base di queste svolte, risultano oggi frequenti, nelle aule giudiziarie, domande di risarcimento dei danni da parte di un familiare che si ritenga leso dall’altrui comportamento pregiudizievole, nonostante, come si è potuto notare, l’opinione preponderante fosse inizialmente restia ad ammettere l’ingresso della responsabilità aquiliana nell’ambito dei rapporti tra familiari.

Ovviamente, non basta la mera condotta lesiva attuata da un membro della famiglia, ma si necessita un “quid pluris”.

Il comportamento deve cioè non solo risultare illecito, ossia cagionare un danno ingiusto, ma costituire la fonte della lesione di un interesse (e non più soltanto di un diritto soggettivo) meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Stante l’atipicità che caratterizza l’art. 2043 c.c., non è facile stabilire a priori quali posizioni giuridiche vantate dal soggetto siano suscettibili di tutela.

Spetterà pertanto al giudice il compito di istituire un “giudizio di comparazione” tra gli interessi in conflitto, quello del soggetto che si ritiene danneggiato, da un lato, e quello che si vuole perseguire per mezzo del comportamento lesivo, dall’altro.

Dal punto di vista prettamente processuale, la possibilità attribuita alle parti di introdurre nel procedimento di separazione o di divorzio domande diverse da quelle concernenti propriamente lo status ed i provvedimenti accessori al mutamento dello stesso (affidamento della prole, cd. diritto di visita o di frequentazione, mantenimento del coniuge e dei figli, assegnazione del domicilio familiare) dipende da una valutazione della domanda risarcitoria in termini di “accessorietà” o meglio di rapporto qualificato di interdipendenza di cause per far luogo alla competenza per connessione prevista ex art. 40 c.p.c.25 26.

I mutamenti dottrinali e giurisprudenziali evidenziati, nonché il ruolo svolto dall’organo di nomofilachia, hanno posto fine all’idea che la famiglia potesse essere considerata come un luogo meno garantito di altri, all’interno del quale i familiari godessero di un’immunità tale da escludere ogni pretesa risarcitoria, rendendo nel contempo la vittima di tali comportamenti meno tutelata.

La recente attenzione rivolta ai rapporti esistenti tra responsabilità civile e relazioni tra coniugi non è quindi occasionale.

Essa deriva sopratutto dai mutamenti avvenuti negli ultimi anni in riferimento alla concezione di “famiglia” nonché all’interno della responsabilità extracontrattuale.

Risulta a tal proposito necessario evidenziare la sentenza delle Sezioni Unite n.500/1999 con la quale viene riconosciuta la risarcibilità degli interessi legittimi (delineando così, anche nei rapporti tra familiari, nuove figure di danno) e respinta la tradizionale interpretazione dell’art.2043 c.c. che identificava il “danno ingiusto” esclusivamente con la lesione di un diritto soggettivo27.

Sentenza ritenuta rilevante anche in dottrina al fine di superare l’ostacolo ad un’applicazione dell’art. 2043 c.c. in ambito familiare posto che dal matrimonio nascono doveri non sempre rientranti nello schema del diritto soggettivo relativo di carattere patrimoniale e la cui violazione compromette comunque una posizione soggettiva di rilievo costituzionale.

È da notare inoltre che l’area della risarcibilità viene ampliata, non essendo essa definita da norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di situazioni determinate dal legislatore e pertanto suscettibili di tutela) bensì incentrata sulla “clausola generale” offerta dalla formula “danno ingiusto”, ossia provocato “non iure”, inferto cioè in mancanza di cause di giustificazione (art. 2043, 2044 e 2045 c.c.).

Di conseguenza, il fatto contra ius è certamente un danno ingiusto, ma può essere tale anche il fatto che non sia contra ius ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, dunque, anche situazioni qualificabili diversamente dai diritti possono godere di tutela aquiliana.

Nell’ambito della compromissione dei diritti del familiare, vanno inoltre opportunamente distinti gli illeciti cagionati da terzi soggetti (il c.d. illecito esofamiliare) da quelli commessi dagli appartenenti al nucleo familiare stesso (il cd. illecito endofamiliare).

Ciò che distingue prettamente la valutazione dell’illecito “endo” ed “eso” familiare è che nel primo caso occorre tener presente non solo come le aggressioni attuate si pongano in rilievo quali atti particolarmente gravi, ma anche e soprattutto che le stesse risultano essere maggiormente difficili da fronteggiare sotto il profilo sociale, psicologico, culturale, religioso, ecc. 28.

Posto che, come si è visto, non sussiste automatismo tra violazione dell’art. 143 c.c. e risarcimento del danno, il problema che si prospetta è quello di valutare quando l’inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio possa dare luogo ad un danno ingiusto che giustifichi l’applicazione della disciplina aquiliana29.

Per avvallare l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. ai rapporti tra coniugi, si evidenzia spesso come i rimedi previsti dal diritto di famiglia non siano adeguati rispetto alle conseguenze negative determinate dall’illecito endofamiliare30.

Dalla violazione dei doveri del matrimonio può infatti derivare, oltre ad un’intollerabilità nel prosieguo della convivenza, anche una lesione alla dignità o al rispetto della propria personalità e di conseguenza, qualora ciò si dovesse verificare, lo status di coniuge non potrebbe certo comportare una riduzione o limitazione della tutela della persona.

In questo modo è confermato il ruolo, nell’ambito dei rapporti familiari, del danno“esistenziale”, figura questa che sembra essere la più idonea a contrastare le conseguenze negative derivanti da un illecito, allorquando esso, pur cagionando gravi pregiudizi nella sfera di un membro della famiglia, si realizzi senza che siano integrati gli estremi del reato (il che permetterebbe la risarcibilità del c.d. “danno morale”) ovvero in assenza di una malattia accertabile dal punto di vista medico-legale (con conseguente risarcibilità del “danno biologico”).

Basti pensare all’ipotesi del c.d. “mobbing31, di cui si parla anche in seno alla famiglia, distinguendo quello “orizzontale” (fra coniugi), da quello “verticale” (concernente i rapporti con la prole), con richiamo alle ipotesi più diffuse del c.d. “mobbing genitoriale”.

In quest’ultima ipotesi, la condotta vessatoria mira a “punire” l’ex coniuge (dando cosi’ luogo al fenomeno del “mobbing orizzontale”), ma ne risultano coinvolti, in funzione strumentale, i figli della coppia (risolvendosi dunque nel “mobbing verticale”), in quanto la strategia persecutoria si manifesta in un’ostilità cronica finalizzata a delegittimare il partner in riferimento al suo status di genitore, tramite la sua esclusione dai processi decisionali riguardanti i figli, frequenti sabotaggi delle visite familiari, denigrazione del suo ruolo genitoriale, etc.

Appare quindi evidente la complessità e plurioffensività della fattispecie: se bersaglio diretto delle azioni è il coniuge (leso nel valore fondamentale della “genitorialità”), nondimeno la condotta illecita violerà diritti essenziali dei minori coinvolti32.

La condotta del familiare “mobizzante” talvolta può confinare in una fattispecie di reato33 (violenza privata, maltrattamenti in famiglia, molestie sessuali, minacce, percosse, etc.), altre volte invece si manifesta con vessazioni e persecuzioni inavvertibili all’esterno, non integranti gli estremi di reato e non agevoli quindi sotto il profilo della prova34.

Per riparare le conseguenze di siffatto illecito, il c.d. “danno non patrimoniale” appare anche in questo caso la figura di danno più appropriata, permettendo di sopperire alle lacune di un sistema non in grado di tutelare i valori della persona qualora non si ricada nella fattispecie di danno da “reato”35 o di danno “biologico”.

L’illecito endofamiliare, nella nuova concezione dei rapporti familiari, viene quindi risarcito in quanto effetto di una condotta “non iure” dalla quale scaturisce un danno “ingiusto”.

In ambito familiare il risarcimento del danno non patrimoniale sarà senz’altro accordato nel caso in cui la condotta trasgressiva di un coniuge, posta in essere in aperta e grave violazione di uno o più doveri matrimoniali, determini aggressione ai diritti inviolabili della persona, come, ad esempio, alla salute fisica o psichica, alla sessualità, all’integrità morale, alla dignità, all’onore, alla reputazione, alla privacy, secondo una lettura per l’appunto costituzionalmente orientata.36

Nonostante ancora parte della dottrina37 consideri non applicabile la norma generale dell’art. 2043 c.c. ai rapporti familiari, in quanto vigenti per essi rimedi specifici e settoriali (quali per l’appunto, l’addebito della separazione) e si rischierebbe di addossare al trasgressore due volte il medesimo fatto, si potrebbe obiettare a tali argomentazioni che addebito e responsabilità aquiliana hanno funzioni nettamente differenti: il primo, proiettandosi verso il futuro, ha lo scopo di determinare l’ammontare dell’assegno di separazione; la seconda, guardando al passato, ha come obiettivo l’accertamento di un danno da risarcire.

Oltretutto, se l’addebito fosse l’unica soluzione prospettata dal legislatore, non si spiegherebbe come l’istituto in questione possa convivere con ipotesi di responsabilità penale (art. 570 e 572 c.p.).

Difatti, la Cassazione nel 1995 ( sent. n . 5866)38 dispose che:

l’ addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento. Pertanto la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”.

La S.C., nella massima richiamata, ammise così la possibilità di richiedere tutela aquiliana, necessitando però una verifica della ricorrenza, nel caso concreto, della lesione di una posizione giuridica soggettiva, di una condotta dolosa o colposa e dell’esistenza di un nesso causale tra condotta ed evento.

Considerando quindi, che si esclude natura risarcitoria all’assegno di separazione o di divorzio, le eventuali conseguenze negative provocate dalla condotta illecita di un membro della famiglia nei confronti di un altro, non potranno che essere riparate mediante il risarcimento previsto, in generale, dall’art. 2043 c.c. e , nello specifico, dall’art. 2059 c.c.

La responsabilità aquiliana, grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., sembra essere l’unico strumento atto a garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona, senza alcuna limitazione dovuta allo status di “membro della famiglia”.

Risultando inadeguati altri strumenti39, quali:

  • la tutela penale prevista ex art. 570 c.p.40 e art. 572 c.p.41 necessitante, quest’ultima, di una pluralità di atti lesivi dell’integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo legati tra loro da un vincolo di abitualità, nonché dell’elemento psicologico unitario e programmatico;

  • l’applicabilità dell’art. 1218 c.c. (in materia di responsabilità contrattuale), in quanto il matrimonio non è esecuzione dell’atto matrimoniale così come il rapporto contrattuale è esecuzione del contratto (i doveri coniugali infatti, si distinguono, soprattutto quelli di carattere personale, dalle obbligazioni contrattuali non solo per il carattere “non patrimoniale” delle prestazioni ma soprattutto per la particolare natura dei comportamenti dovuti e per la loro immediata e diretta incidenza sulla persona)42.

Dati i presupposti dei due istituti, non vi è parallelismo tra addebito della separazione e risarcimento del danno, nonostante comunque la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio possa risultare quale condizione necessaria per entrambi.

 

1 Cassazione Civile sez. I, 10 maggio 2005 n° 9801 in fam. E dir., 2005, pag 367

2 Risalente all’epoca romana e caratterizzato dalla convivenza di più generazioni di figli sottoposti all’autorità del capostipite , ossia del “pater familias”.

3 Composto da coniugi ed eventuale prole e imperniato sul principio di unità e di uguaglianza tra coniugi.

4 A. Fraccon, Relazioni familiari e responsabilità civile, in Il diritto privato oggi a cura di P. Cendon, Giuffrè, 2003, 32 e ss. .

5 S. Patti, Famiglia e responsabilità civile, in DResp,Giuffrè, 2010, 5, 506 e ss. .

6 G. Cassano, in Rapporti familiari, responsabilità civile e danno esistenziale : il risarcimento del danno non patrimoniale all’interno della famiglia, Cedam, 2006, 57 ss. .

7 Ricordiamo ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n° 3367 e n° 4108 anno 1993 che si fondano sul convincimento che le regole che disciplinano la materia familiare costituiscano un sistema chiuso e completo.

8 la Corte di Cassazione con sentenza n° 9801 del 10 maggio 2005 ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale innesta la vicenda all’interno della problematica più ampia relativa alla risarcibilità della lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

9 Il tema del risarcimento del danno da illeciti compiuti tra le mura domestiche anima da non molti anni la discussione in dottrina e in giurisprudenza

10 Le impervie vie dell’illecitoendofamiliare: violazione dei doveri coniugali,addebito, responsabilità civile di Alessandra Arceri relazione al congresso Consiglio Notarile di Forlì , Forlì 30 luglio 2010

11 Danno essenziale da illecito endofamiliare –G. Dignani relazione al seminario su danno essenziale nelle relazioni familiari-Cons. Ordine Avvocati- Ancona 18 gennaio 2008

12 “Si evince incontestabilmente che vi è uno spostamento di attenzione del legislatore dal gruppo in sé ai suoi componenti all’interno della formazione sociale famiglia che questi contribuiscono a formare, con una valorizzazione dei singoli rapporti che in essa traggono origine e si sviluppano.” (Cass. pen. sez. VI, 19 giugno 2002, n. 36070, in Dir. e Giust., 2002, 40, 27);

A. Facci, S. Patti, G. Cassano, Danno non patrimoniale nel diritto di famiglia dopo le sezioni unite, introduzione di P. Cendon, Maggioli, 2006, 68 ss. .

13 E. Carbone, La giuridificazione delle relazioni domestiche e i suoi riflessi aquiliani, in Familia, 2006, 83 ss. .

14 L’immunità si esprimeva quindi attraverso un orientamento di natura pregiudiziale per il quale l’istituzione familiare si riteneva sottoposta esclusivamente a regole proprie: i principi del diritto comune, pur in assenza di una norma specifica al riguardo, rimanevano ad essa sostanzialmente estranei in maniera talmente ovvia che la famiglia veniva metaforicamente descritta come”un’isola che è solo lambita dalle onde del mare del diritto” ( A.C. Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Jovene, 1949, 57).

15 Tale attenzione sarebbe peraltro nel concreto disconosciuta ove invece si privilegiassero nell’ambito della normativa vigente in tema di famiglia interpretazioni che (…) valorizzassero precipuamente l’istituto della famiglia come soggetto di interessi giuridici autonomo in contrasto con le specifiche posizioni di interesse al suo interno, che pur risultano legislativamente riconosciute ed espressamente tutelate” (Cass. pen. sez. VI, 19 giugno 2002, n. 36070, in Dir. e Giust., 2002, 40, 27 già richiamata );

16 nella già richiamata sentenza della Cassazione sez. I n° 9801del 10/5/2005 si chiarisce definitivamente la questione della cumulabilità dei rimedi di carattere familiare e dell’azione risarcitoria.

17 Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 1993, n.4108, in Mass. Giust. Civ., 1993, 624.

18 M. Finocchiaro, La ricerca della tutela per la parte più debole non deve generare diritti al di là della legge, in GDir., 2002, n. 24, 49.

19 P. Cendon, G. Sebastio, Lei, lui e il danno. La responsabilità civile tra coniugi, in RCP, 2002, 1257 ss. .

20 G.Sebastio, in “Illeciti tra familiari, violenza domestica, risarcibilità del danno, in Familia, 2006, 71 e ss. .

Emblema di tale impostazione risulta essere la sentenza pronunciata dal S.C. in data 22 marzo 1993, n. 3367 (cui è seguita, nei termini medesimi, Cass. 6 aprile 1993, n. 4108, in Rep. Foro It.,1993, voce Separazione dei coniugi, n. 60), che ben riassume l’antico modo di ragionare della giurisprudenza di legittimità in merito all’illecito endofamiliare : si afferma infatti che “la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. non può essere invocata per la mancanza di un danno ingiusto, che presuppone la lesione di una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto. Ora, l’addebito della separazione ad un coniuge comporta solo gli effetti previsti dalla legge, ma non realizza la violazione di un diritto dell’altro coniuge”.

21 G. Facci, I nuovi danni nella famiglia che cambia, Ipsoa, 2004, 17 ss. .

22 Trib. Milano 4 giugno 2002, in Giur. It., 2002, 2290 ; Trib. Milano 24 settembre 2002, in RCP, 2003, 486.

23 D. Messinetti, Diritti della famiglia e identità della persona, in RCP, 2005, 137 ss. .

24 Patti, op. cit., 33.

25 P. Corder, Giudizio contenzioso di separazione e di divorzio, in Separazione, divorzio, annullamento, opera diretta da G. Sicchiero, 2005, 681 e ss. .

26 In alcune isolate ipotesi la S.C. si era però mostrata contraria, escludendo la possibilità d’introdurre, accanto alle domande tassativamente tipizzate dalla disciplina della separazione coniugale e del divorzio, domande ulteriori, non strettamente connesse all’oggetto della domanda principale ( così in Cass. 12 gennaio 2000, n. 266, in Giust. civ. mass., 2000, 46; Cass. 15 maggio 2001, n. 6660, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. 25 marzo 2003, n. 4367, in Giust. Civ., 2003, 14).

27 Facci, op. cit., 5.

28 P. Cendon, G. Sebastio, op. cit., 1270.

29G. Cassano,“La giurisprudenza degli illeciti nel diritto di famiglia : responsabilità da inadempienze, danni patrimoniali – biologici – morali- esistenziali, violazione nell’affido condiviso, diritti dei conviventi, con formulario, premessa di P. Cendon, Maggioli, 31 e ss. .

30 In questo senso : Cass. 10 maggio 2005, n. 9801, in Famiglia e diritto, 2005, 365 ss.;

Trib. Milano, 4 giugno 2002, in Giur. It., 2002, 2290.

Trib. Milano, 10 febbraio 1999, in Dir. Fam. Pers., 2001, 187.

31 A riguardo : App. Torino, 21 febbraio 2000, in Foro it., 2000, I, 1555.

32 G. Mariggiò, Interessi esistenziali e mobbing, in DResp, 2007, 3, 241.

33 Risulterebbe invocabile in tale ipotesi la L. 4 aprile 2001, n. 154, che detta “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.

34 A. M. Fasano, Il c.d. mobbing familiare, in Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, CEDAM, IV, 2004, 1675 :”…il mobbing familiare si compone in particolar modo di tutte le situazioni apparentemente non drammatiche, che si concretizzano nei confronti di un familiare nell’esperienza quotidiana sotto forma di violazioni di diritti personalissimi, o semplicemente con eccessi di cattiveria, severità, ingiurie indirette ma sistematiche (…), etc..

35 Combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 185 c.p. .

36 Cass., sez I, 7 maggio 2000, n. 7713, in Fam. e dir., 2001, 159.

37 G. Villa, A. Zaccaria, Adulterio e risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di fedeltà, in Giur. Mer., 1997, 466-478.

38 Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 1995, n. 5866, in Dir. Fam. Pers., 1997, 87.

39 G. Facci, G. Ferrando, Il nuovo diritto di famiglia, Zanichelli, 2011, II, 91 ss. .

40 Attinente esclusivamente alla violazione del dovere di assistenza morale o economica, senza alcun riferimento al dovere di fedeltà.

41 Relativo al reato di maltrattamenti in famiglia.

42 R. Lattanzi, Dovere di fedeltà e responsabilità civile e coniugale, in Giur. Mer., 1991, 762;

G. Oberto, I rimedi all’inadempimento dell’obbligo di mantenimento nell’ambito della crisi familiare”, in Fam. Dir., 2008, I, 77 ss. .

Caglioti Francesca Rosalba

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento