Nuove frontiere per i crediti di lavoro degli amministratori – competenza del G.L.- giurisprudenza di legittimità consolidata, finalmente anche i tribunali si uniformano.

Scarica PDF Stampa
La Sezione lavoro del Tribunale Civile di Cosenza ha cambiato orientamento circa la competenza per i crediti di lavoro dell’amministratore di condominio nei confronti dello stesso, stabilendo con sentenza n. 1187/06 che essa spetta al Giudice del Lavoro. Si tratta di una importante innovazione giurisprudenziale, per tale settore, oggetto di numerose pronunce di legittimità. In particolare dal 1992, si è posto il problema della qualificazione giuridica e tributaria dell’attività di amministratore di condominio, circa l’assoggettamento di tale figura all’imposta sul valore aggiunto. Da ciò ne è derivato l’individuazione dei requisiti per qualificare la figura di amministratore di condominio e per collocarla giuridicamente fra le professioni disciplinate dall’art 409 c.p.c. e, come tali, soggette alla competenza del G.L.
Rilevante è l’iter giurisprudenziale che ha portato a tale nuova interpretazione, culminato con le sentenze 6308/98 Cass. Penale, C.C. 3485/01 e con la recente sentenza del Tribunale Civile di Cosenza, prima nel suo genere in questo Foro, che ha innovato radicalmente la competenza in tale materia. Le mosse prendono l’avvio nel 1992 con la circolare n. 77/430400 del Ministero delle Finanze che afferma che l’amministratore di condominio rientra nell’ambito delle figure atipiche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se presenta determinati requisiti, fra i quali l’abitualità. Con la pronuncia n. 6308/1998, la Cassazione (sez. penale)  delimita il confine fra l’abitualità della professione e il numero dei condomini che è possibile amministrare restando nell’ambito dell’occasionalità e definitivamente  fa rientrare, la stessa, nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa, (indipendentemente dal numero di condomini amministrati) ogni qualvolta ricorrono i seguenti requisiti: 1) assenza di vincolo di subordinazione; 2) contenuto professionale della prestazione; 3) rapporto unitario e continuativo con il condominio; 4) mancanza di un’organizzazione di mezzi; 5)retribuzione periodica prestabilita.
I requisiti elencati trovano quindi fondamento nell’art. 409 n. 3 c.p.c. che dispone, affinché si configuri un rapporto di collaborazione, con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale in funzione del G.L., la necessità della continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; della coordinazione, come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale;della personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale.
Tutto ciò porta a qualificare inequivocabilmente l’attività di amministratore di condominio, ex art. 409 c.p.c., come parasubordinazione e ciò è stato confermato dalla recentissima pronuncia del Tribunale di Cosenza sez. Lavoro a seguito di ricorso del 17/12/04 con cui il ricorrente ha convenuto in giudizio davanti al G.L., il condominio, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di € 2.917,57 per aver svolto le funzioni di amministratore, dal 1990 al 1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo. Nel ricorso, il credito azionato dal ricorrente trovava riscontro in alcuni documenti allegati e nel fax, con cui il condominio comunicava il versamento di € 1.500,00, a mezzo di bonifico bancario, a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa che veniva depositato nel fascicolo d’ufficio all’udienza dell’ 11/01/06.
Il condominio, nel corrispondere la somma di cui sopra, adempiva solo parzialmente la propria obbligazione. Pertanto, ex art 1181 c.c., lo stesso restava obbligato ad eseguire esattamente la prestazione, con la facoltà del creditore di accettare l’adempimento parziale senza per questo perdere il diritto di agire per il residuo (C.C. 108/2000). Inoltre, il tardivo pagamento del credito di lavoro, avente sicuramente natura di pagamento parziale, dava il diritto di agire per ottenere la rivalutazione, al pari di qualsiasi creditore che avendo ricevuto un adempimento parziale agisca per il residuo importo del proprio credito (C. C. 4131/1986).
Per dimostrare infine la competenza del G.L. ex art. 409 n. 3 c.p.c., il ricorrente faceva riferimento alle attribuzioni ed alle funzioni dell’amministratore ex art. 1130 e 1131 c.c. e provava di aver svolto personalmente l’attività di amministratore sulla base di un accordo durato otto anni, mediante una reiterazione di incarichi da parte del condominio, non volti a perseguire contingenti ed occasionali interessi dello stesso committente, ma diretti, mediante la propria organizzazione, a perseguire ed a realizzare la volontà dei condomini deliberata in assemblea.
La tesi sostenuta dal ricorrente si conformava perfettamente alle pronunce ab inizio richiamate e, nella sentenza n. 3485/2001 della S. C. trovava il massimo fondamento giurisprudenziale:“…le controversie relative all’attività di amministratore devono essere devolute alla competenza del pretore in funzione del G.L. ex art. 413 c.p.c., perché rientranti nell’ambito della cosiddetta "parasubordinazione", e pertanto, “comprese nel novero delle figure "atipiche" di collaborazione coordinata e continuativa". (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 6331/1994; C.C. sez. lav. 9550/95; 7785/97; 12368/97; Cass. Pen. 6308/1998 sez. III; C.C. 92/1999; C.C. sez. lav. 16582/2002).
Particolare importanza assume, dunque, la sentenza 1187/06 del G.L. del Tribunale di Cosenza, costituendo, questa, la prima pronuncia, almeno in questo Foro, in questa direzione.
Con essa il giudicante ha riconosciuto la competenza del giudice adito, contravvenendo al precedente orientamento dello stesso Tribunale che si era dichiarato incompetente; inoltre, nel motivare il proprio convincimento, ha considerato fondata la domanda nel merito, ritenendo il credito azionato incontestato sia in ordine all’an che al quantum, condannando, pertanto, il condominio a corrispondere la somma dovuta, oltre interessi, rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
 
Avv. Maria Cipparrone

Cipparrone Maria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento