Novità Normative in materia di procedura concorsuale e relativi adempimenti

Manno Pina 17/07/13
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Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 1 ha introdotto l’obbligo per gli organi delle procedure concorsuali ( curatori, commissari straordinari, commissari giudiziali, liquidatori) di comunicare entro 10 giorni dalla nomina il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) al registro delle imprese.

La nuova normativa in materia oltre a presentare un forte carattere innovativo assume notevole rilievo in quanto consente a chiunque possa avervi interesse ( creditore e/o altro avente diritto ) di conoscere l’indirizzo dell’organo della procedura concorsuale incardinata.

Sarebbe certo stato più giusto far decorrere detto termine dal momento dell’accettazione dell’incarico anziché che dalla nomina.

L’ accettazione, infatti, è l’adempimento necessario, necessitante ed indefettibile tramite cui il professionista ( generalmente avvocato o dottore commercialista ) diviene vero e proprio organo della procedura e, ex art. 30 legge fallimentare per ciò che concerne quella specifica e singola procedura concorsuale, pubblico ufficiale.

In assenza di accettazione viene meno l’obbligo di procedere a qualsiasi forma e/ o tipo di comunicazione al registro dell’imprese.

Fra le innovazioni principali l’art. 92 della legge fallimentare, così come attualmente formulato, prevede che il curatore, o l’altro organo della procedura, provveda ad inoltrare ai creditori e a chiunque possa avervi interesse oltre alle informazioni di rito, l’indirizzo PEC cui far pervenire tutte le comunicazioni afferenti la procedura, ivi compresa l’istanza di insinuazione al passivo con l’ indicazione di un termine entro il quale i creditori dovranno a loro volta dare il proprio indirizzo PEC .2

Nelle procedure concorsuali ove siano già state fatte le comunicazioni di cui agli artt. 92,171, 207 legge fallimentare e 22 decreto legislativo 270/1999 la nuova normativa trova applicazione a decorrere dal 31.10.2013.

Gli organi delle singole procedure concorsuali , infatti, avrebbe dovuto comunicare, e si presume l’abbiano fatto, entro e non oltre il 30.06.2013 3 il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai singoli creditori e/o agli aventi diritto con l’invito ad indicare a loro volta entro 3 mesi dal ricevimento della stessa l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.

La mancata comunicazione e l’omissione di eventuale e/o successive variazione di indirizzo comporterà come conseguenza che tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Le nuove disposizioni normative sulle procedure concorsuali hanno radicalmente modificato le modalità di presentazione del ricorso di insinuazione al passivo nei fallimenti che, ai sensi del secondo comma dell’ articolo 93 della legge fallimentare, non dovrà più essere depositato in cancelleria ma bensì trasmesso al curatore e/ o al commissario giudiziale, al commissario liquidatore o al liquidatore esclusivamente via posta elettronica certificata, unitamente a tutta la documentazione.

Ne consegue, per logica ed immediata consequenzialità, che ad oggi l’unico mezzo per partecipare al passivo o promuovere istanza di restituzione dei beni o di rivendica è quello della trasmissione per via telematica della domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal curatore o dal commissario.

Peculiare e meritevole di attenzione in questo senso si configura la modifica apportata al secondo comma dell’ articolo 93 della legge fallimentare dalla legge di stabilità entrata in vigore il 1.01.2013 4 che al sesto comma dello stesso articolo prevede “ l’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale”.

Ciò significa che tutta la documentazione va trasmessa al curatore all’indirizzo pec dallo stesso indicato e che in cancelleria è possibile depositare soltanto l’originale cartaceo dei titoli di credito allegati al ricorso.

Interessante come le nuove disposizioni attribuiscano ai singoli organi della procedura concorsuale un onere di certificazione e conservazione delle istanze di insinuazione al passivo e di acquisizioni d’ informazioni , comunicazioni e documenti precedentemente indirizzati ed esaminati esclusivamente dalle cancellerie fallimenti dei tribunali.

Secondo la nuova normativa, infatti, il ricorso di insinuazione al passivo depositato in cancelleria presenta carattere di irricevibilità’.

Sarà il curatore e, solo lui, a dover recepire le istanze con annessa documentazione e sarà sempre lui che dopo avere stilato l’elenco dei creditori dovrà provvedere ad associare le istanze alle posizioni dei singoli creditori presenti in anagrafica.

Nessun regime sanzionatorio è, tuttavia, previsto dalla norma nell’ipotesi di mancato adeguamento alla stessa.

Vero è che la mancata comunicazione della pec e il mancato rispetto delle nuove modalità di gestione, incidendo sulla corretta esplicazione della procedura, potrebbero giustificare la revoca immediata del professionista incaricato.

Tale considerazione potrebbe ricondursi alla differente disciplina prevista nel caso di amministrazione straordinaria e fallimento.

L’ art. 54 del Dlgs 270/1999, infatti, prevede espressamente la revoca del commissario straordinario nel caso di inosservanza del termine indicato per la presentazione del programma di liquidazione.5

Nel fallimento, invece, in assenza di una simile disposizione è plausibile ritenere che eventuali ritardi o negligenze da parte del curatore possano essere vagliate ai fini della revoca dell’incarico, da qui l’assimilabilità delle due fattispecie.

Il nuovo secondo comma dell’articolo 95 legge fallimentare impone al curatore di trasmettere nel termine di 15 giorni anteriori all’udienza il progetto di stato passivo ai creditori e agli altri aventi diritto.

Si sviluppa un rapporto diretto tra creditori e curatori con il venir meno della fase di intermediazione da parte della cancelleria.

Ma se ciò non sembra comportare alcun problema per le procedure incardinate a partire dal 19.12.2012, difficoltà sembrano invece esserci per le vecchie procedure, ossia per i procedimenti incardinati prima del 19.12.2012.

Entro quanto il curatore deve comunicare il proprio indirizzo pec al registro delle imprese?

Come si devono comportare gli uffici e gli organi della procedure dinanzi alla presentazione di ricorsi ex art. 101 legge fallimentare ? 6

Per quanto concerne il primo quesito si è evidenziato come il termine ultimo per adeguarsi da parte dei professionisti è cristallizzato al 30.06.2013.

Riguardo al secondo quesito si potrebbe ovviare al problema della presentazione della domande tardive7 in cancelleria mediante una precisa candelarizzazione dell’udienze di verifica dello stato passivo da parte del Giudice Delegato.8

Il curatore raccolte le richieste e la documentazione potrebbe così provvedere a depositare il progetto di stato passivo e le domande nei 15 giorni antecedenti l’udienza altresì trasmettendo telematicamente ai creditori, evitando ulteriori e irricevibili depositi presso gli uffici giudiziari di domande di insinuazione tardiva dei crediti.

Ad oggi, infatti, si ribadisce il potere certificativo proprio delle cancellerie è passato nella mani dei curatori e fra un deposito in cancelleria e la ricezione via pec da parte del professionista è quest’ultima a prevalere, almeno nell’ambito delle procedure concorsuali.

Le modifiche apportate dalle nuove disposizioni alla procedura di concordato preventivo appaiono,invece, più tenui atteso che trattasi di procedura non caratterizzata dall’istituto dell’accertamento dello stato passivo ove appunto sono intervenute le più forti e pregnanti innovazioni.

La liquidazione coatta amministrativa segue la nuova normativa sul fallimento con gli accorgimenti e le differenze derivanti dalla differenza fra le due procedure.

Queste soltanto alcune delle innovazioni che spingendo sempre di più verso l’udienza e il processo telematico meritano ulteriori e più chiari approfondimenti.

1 convertito con legge 17 dicembre 2012 n.221 e successivamente integrato dalla legge 24.12. 2012 n. 228.

2 la normativa si introduce nell’ambito generale del processo di informatizzazione e trasmissione telematica delle comunicazioni e/o notificazioni nel processo civile, nello specifico l’articolo 17 del DL 179/2012 in materia concorsuale e fallimentare ha disposto 1) la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento 2) obbligo del curatore e degli organi fallimentari di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica 3) obbligo per i creditori ( o per i titolari di diritti sui beni) di presentare la domanda di insinuazione tardiva per via telematica

3 termine perentorio.

4 Legge 24 dicembre 2012 n 228 pubblicata in G.U. n 302 del 29 dicembre 2012

5 Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.09.2011 n° 18438 “Nonostante la Legge Fallimentare preveda l’ipotesi della revoca del curatore prima dell’esercizio dell’azione di responsabilità, tale indicazione non deve considerarsi tassativa, bensì solo normale, secondo l’id quod plerumque accidit; con esclusione, quindi, di alcun effetto preclusivo in dipendenza di dimissioni volontarie e preventive, accettate dall’ufficio e seguite da sostituzione. La predetta consecutio temporale – revoca ed esercizio dell’azione – ha infatti natura accidentale ed estrinseca alla fattispecie, il cui requisito oggettivo riposa sulla violazione dei doveri del munus”.

6 domande tardive di crediti

7 ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest’ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato ( Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo inoltre ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato

8 L’articolo 101 nella formulazione ex articolo 86 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n 5 prevedeva che “ le domande di ammissione al passivo di un credito ,di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, depositate oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive..”

Manno Pina

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