Notificazioni in proprio ex l. 53/1994

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Con la Legge n. 228 del 24-12-2012 è stata ulteriormente aggiornata – con alcuni necessari ritocchi in materia di notificazione a mezzo posta elettronica certificata –  la normativa che attribuisce agli avvocati la facoltà di notificare i propri atti giudiziari, originariamente introdotta dalla legge 53/1994, e modificata dall’art. 25 della Legge 183/2011.

Per avvalersi di tale facoltà di notificazione occorre, preliminarmente, che l’avvocato si munisca della autorizzazione del proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza: per ottenere la quale è sufficiente dotarsi dell’apposito registro conforme al Decreto ministeriale 27/05/1994, G.U. 07/06/1994 n. 131, in vendita presso le cartolerie specializzate che andrà unito alla domanda di autorizzazione, e che l’Ordine provvederà a vidimare.

Ai sensi dell’art. 7 della L. 53/1994 “tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione,

e, una volta concessa,

“dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.”

Si tenga presente che soltanto dopo la delibera di autorizzazione, i cui estremi andranno riportati sulle relate di notifica (e perfino sulle buste utilizzate per la spedizione a mezzo posta), sarà possibile eseguire le notificazioni previste dalla normativa in esame.
 

1 – Quali atti si possono notificare

 L’avvocato autorizzato all’esecuzione delle notifiche potrà notificare tutti gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, purché afferenti allo svolgimento di un suo incarico professionale (ossia, previo conferimento di procura).

Restano esclusi, ovviamente, tutti gli atti riguardanti attività proprie dell’Ufficiale Giudiziario (p. es., atto di avviso ex art. 608 cpc, od atto di pignoramento).

Sarà quindi possibile notificare un precetto di pagamento, purché esso non contenga la trascrizione di cambiali od assegni (della quale solo l’Ufficiale Giudiziario può certificare la conformità);

– è possibile notificare una licenza od uno sfratto per morosità o per finita locazione [1] (che consiste in una intimazione ed una citazione);

– è possibile notificare una sentenza [2] (per es., a fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, od ai fini della esecuzione), purchè l’avvocato notificatore sia costituito in quel giudizio;

è possibile, in astratto, notificare un’atto stragiudiziale, ma solo nel caso in cui l’avvocato notificante sia munito di procura: e poiché l’atto stragiudiziale non è compreso tra gli atti indicati nell’art. 83 co. 3 cpc (citazione, ricorso, controricorso, comparsa, ecc.), sembra necessaria in tal caso una procura notarile, i cui estremi andranno indicati nel corpo dell’atto stragiudiziale.

E’ opportuno ricordare come non esistano, per l’avvocato notificatore, le limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari [3]: la notifica di una citazione avanti il Tribunale di Milano, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Torino, ben può essere eseguita da un avvocato con studio in Catania [4].

 

2 – Modalità di notificazione

A – Gli atti possono essere notificati a mezzo del servizio postale

 Occorre, all’uopo, dotarsi delle apposite buste verdi (che recano l’indicazione della Legge 21-01-1994 n. 53), nonché degli avvisi di ricevimento (verdi) e delle ricevute di raccomandata (scritte in rosso) distinte dalla sigla AG (atti giudiziari).

La relazione di notifica conterrà il riferimento alla procura (“il sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, difensore di Aulo Augerio per mandato a margine dell’atto di citazione di cui infra”), all’autorizzazione (“autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di Vattelapesca con delibera del 21-01-2012 alla notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, come modificata dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011 n. 183”), al numero cronologico (“previa annotazione al numero cinque (5) del mio registro cronologico”), ed all’atto da notificare (“ho notificato l’allegato atto di citazione al sig. Numerio Negidio, residente in 90134 Palermo, cortile dei Pellegrini n. 1, ivi spedendone copia conforme in piego raccomandato con avviso di ricevimento numero 76410023456-7, spedito dall’Ufficio Postale di Catania 8 in data 18-07-2012, corrispondente a quella del timbro postale di vidimazione. f.to Avv. Marco Tullio Cicerone”).

E’ importante ricordare:

– di indicare nella relata il numero della raccomandata (quello indicato sotto il codice a barre della ricevuta di accettazione);

– di incollare sulla busta il codice a barre, con il numero di raccomandata, che si trova sulla ricevuta di accettazione, e sull’avviso di ricevimento (dal lato dove si trova il codice a barre) la sottostante striscetta adesiva che ripete il numero della raccomandata;

– di indicare nella relata la data di spedizione del plico;

– di sottoscrivere la relata (in originale e copia) nonché la busta;

– di far apporre dall’ufficio postale il timbro di vidimazione, sia sulla copia – prima di inserirla nella busta – sia sull’originale.

E’ poi necessario:

– indicare come mittente, nell’avviso di ricevimento, “per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura”, la parte istante e il suo procuratore;

– indicare nell’avviso di ricevimento, “per le notificazioni effettuate in corso di procedimento” anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso (art. 3 L. 53/1994).

 

B – Nei confronti di Avvocati iscritti al medesimo Albo del notificante, è possibile eseguire la notifica per “consegna diretta”

 Si tratta di una modalità da ritenersi superflua, a seguito della introduzione della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ed eccessivamente macchinosa:

– l’atto (originale e copie) deve essere previamente datato e vidimato dall’Ordine di appartenenza;

– la notifica va eseguita nel domicilio del destinatario (portandosi appresso il registro cronologico, per ivi raccogliere la firma del ricevente, se diverso dal destinatario).

 

C – Nei confronti di persone fisiche (compresi gli avvocati, per le notifiche ex art. 170 cpc) o giuridiche, il cui indirizzo di p.e.c. sia risultante da pubblici elenchi [5], la notificazione può essere eseguita a mezzo email di posta elettronica certificata con le modalità di cui all’art. 3 bis L. 53/1994

 Tale modalità di notifica, inizialmente uguale per l’avvocato e per l’ufficiale giudiziario (per il rinvio all’art. 149 bis CPC), è ora consentita all’Ufficiale Giudiziario all’indirizzo comunque conosciuto dalla pubblica amministrazione, mentre l’avvocato può eseguirla solo all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.

Si tratta della modalità più agevole, economica e celere, che permette di raggiungere immediatamente:

– avvocati (per esempio, per la notificazione di un appello) e professionisti iscritti ad un albo;

– società e ditte individuali.

Per verificare, innanzitutto, se una società o una ditta si è dotata di indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, basta consultare gratuitamente il sito “www.registroimprese.it“;

per verificare l’indirizzo PEC attraverso la consultazione del ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronico) basta collegarsi – identificandosi con la propria smart card – ad un punto d’accesso  o al portale dei servizi telematici del ministero (all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).

Per l’esecuzione della notifica occorre quindi:

– se l’atto da notificare è costituito da un documento cartaceo, l’avvocato deve estrarre copia informatica dell’atto da notificare, ed attestarne la conformita’ all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [6];

– deve quindi realizzare la relazione di notifica, che deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;

f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo e’ stato estratto;

g) l’attestazione di conformita’ di cui al comma 2.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

(“RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Io sottoscritto avv. Marco Tullio Cicerone, cod. fisc. CCRMCT06A03A433H, quale difensore di Aulo Augerio, cod. fisc. GRALAU43T27C351U  per procura a margine del ricorso per ingiunzione di cui infra, autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di Vattelapesca con delibera del 21-01-2012 alla notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al numero ventitre (23) del mio registro cronologico, ho notificato l’allegato ricorso per ingiunzione di pagamento con procura a margine, e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1234/2012 del Tribunale di Vattelapesca,  al sig. Numerio Negidio, inviandone copia per immagine su supporto informatico conforme al suo originale – da me sottoscritta con firma digitale per autentica per gli effetti di cui all’art. 22 co. 2 D.L.vo n. 82/2005 – a mezzo della posta elettronica certificata al suo indirizzo risultante dall’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, nonché nel ReGIndE, <<numerio.negidio@pec.odcec.ct.it>>. f.to Avv. Marco Tullio Cicerone”);

– sottoscrivere digitalmente entrambi tali documenti (denominati, per esempio, “atto.pdf” e “relata.pdf”), utilizzando gli appositi software (DiKe, o DigitalSign, o Firma OK!Gold, o equivalente), e la propria SMART-CARD ed il relativo PIN: ciò determinerà la creazione dei nuovi files (denominati, nello stesso esempio, “atto.pdf.p7m” e “relata.pdf.p7m”) nel formato p7m;

– predisporre un messaggio email PEC, avente nell’oggetto la dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994», in cui sia l’indirizzo dell’avvocato notificatore, che quello del destinatario, devono essere indirizzi di posta certificata (“NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: Allego al presente messaggio PEC, ai fini della notificazione ai sensi della legge 53/94, come modificata dall’art. 25 legge 183/2011, i seguenti documenti da me sottoscritti digitalmente: 1 – copia autentica del ricorso per ingiunzione di pagamento con procura a margine e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1234/2012 del Tribunale di Vattelapesca; 2 – relata di notifica. Distinti saluti f.to Avv. Marco Tullio Cicerone”);

– inviare il messaggio email PEC, allegando sia l’atto che la relata, in formato “.p7m”.

E’ bene tenere presente che l’atto sottoscritto digitalmente, avente estensione “p7m” , non può essere letto, se non attraverso un software di verifica della firma digitale (che verifica, contemporaneamente, la genuinità del documento).

Sarà quindi opportuno, per evitare al destinatario l’apparente impossibilità di leggere l’atto notificato, indicare nel messaggio che per la lettura del file firmato digitalmente (avente estensione .p7m) è necessario utilizzare un software di verifica della firma digitale, tra quelli indicati all’indirizzo:

 http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale .

 

3 – Momento perfezionativo della notificazione per il notificante

 Mentre la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona immediatamente (anzi, per la precisione, si intende consegnato al destinatario quando è reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario [9]), il problema può porsi in relazione alle notifiche a mezzo posta.

Per effetto delle note sentenze della Corte Costituzionale 26/11/2002 n. 477 e 23/01/2004 n. 28 la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non in quella – successiva – di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

La motivazione della decisione sottolinea come non possa addebitarsi al notificante l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, e che la soluzione del problema deve individuarsi nel “principio della sufficienza […] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante”;

e che tale principio, avente portata generale, deve riferirsi ad ogni tipo di notificazione essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e, nel caso di notifica a mezzo posta, l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Conseguentemente, secondo la Corte Costituzionale, “gli effetti della notificazione (…)  devono essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.” 

 La giurisprudenza sembra del tutto costante nel ritenere che anche per l’avvocato notificatore ex L. 53/1994 la notifica si perfezioni con la spedizione della raccomandata  [10].

 

4 – Prova della notifica

 La prova della notifica a mezzo posta, o mediante consegna diretta, è costituita – al pari della notifica eseguita dall’Ufficiale Giudiziario – dalla relazione di notifica posta in calce all’atto notificato.

Nel caso di notifica telematica, la prova della notifica è costituita, invece, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata: ossia da documenti informatici veri e propri.

Tale documento potrà essere depositato in tale formato solo se vi sia un fascicolo elettronico del procedimento: in caso diverso, l’art. 9 co. 1 bis (introdotto dalla Legge 228/2012) prevede che “qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

L’avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tale copia ai documenti informativi originali.

 

5 – Ulteriori adempimenti

 A – impugnazioni

 “Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 9 Legge 53/1994).

In caso di impugnazioni – opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ecc. – del deposito andrà quindi fatta annotazione nell’apposito spazio del registro cronologico (estremi di deposito atti notificati, art. 9).

Si ritiene che la comunicazione possa avvenire anche a mezzo posta, e che la contemporaneità (od immediatezza) vadano contemperate con la previa verifica dell’esito positivo della notifica.

 

B – sfratti

 Quando l’atto da notificare sia costituito da una intimazione di sfratto o di licenza (art. 660 co. 7° cpc), e l’atto non venga notificato in mani proprie del destinatario, occorre spedirne avviso a mezzo di normale lettera raccomandata, ed allegare all’originale la ricevuta di spedizione.

 

C – copia per la trascrizione

 Poichè l’Avvocato notificatore – a differenza dell’Ufficiale giudiziario – non ha il potere di certificare la conformità della copia rispetto all’originale, per poter eseguire la trascrizione di una domanda giudiziale occorrerà – dopo l’iscrizione della causa a ruolo – richiedere alla Cancelleria il rilascio di copia autentica della citazione [11].

 

5 – Adempimento fiscale

 L’art. 10 della legge n. 53/1994 prevede che “Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca” , poi prevista dal D.M. 27-05-1994 in G.U. 07/06/1994 n. 131 nei seguenti importi:

– fino a tre destinatari, € 2,58 (originarie Lit. 5.000);

– da tre a sei destinatari, € 7,75 (originarie Lit. 15.000);

– oltre sei destinatari, € 12,39 (originarie Lit. 24.000).

Tale marca non è stata espressamente abrogata con la istituzione del “contributo unificato”, e pertanto è ancora dovuta [12].

Per le notifiche telematiche, la L. 228/2012 ha previsto che al pagamento del relativo importo si provvede mediante sistemi telematici, anziché mediante apposizione della marca.

 

6 – Il registro cronologico

 L’art. 8 prevede la necessità, per procedere alle notifiche in proprio, di dotarsi di un registro cronologico, conforme al modello  stabilito con decreto ministeriale, numerato e vidimato dal Presidente dell’Ordine o da un Consigliere da lui delegato, previa autorizzazione di cui all’art. 7; è prescritto, altresì, che ogni notificazione venga annotata, giornalmente sul detto registro cronologico.

Il nuovo comma 4 bis dell’art. 8, introdotto dalla Legge 24-12-2012 n. 228, specifica ora che tali disposizioni non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, restando ovviamente in vigore per gli altri tipi di notifica.

Nel caso che uno stesso atto vada notificato a più destinatari, non sembra chiaro se il numero cronologico rimanga lo stesso, o debba essere progressivo per ognuna delle registrazioni: i diversi vademecum pubblicati dai vari Ordini forniscono indicazioni differenti.

Non essendo in grado di reperire alcun riferimento normativo, diremmo – basandoci sulle effettive modalità di tenuta dei registri cronologici degli Ufficiali Giudiziari – che debba assegnarsi un solo numero di cronologico per ciascun atto, indipendentemente dal numero dei destinatari, che dovranno in ogni caso essere annotati in righi diversi.

Per ogni notifica, quindi, si annota il numero cronologico, cognome e nome della parte istante, la natura dell’atto da notificare, l’ufficio giudiziario, cognome e nome del destinatario, ed indirizzo del destinatario.

Vanno poi indicati gli estremi della notificazione postale (numero della raccomandata, ufficio postale di spedizione, data di spedizione ed eventuale data di restituzione del plico per compiuta giacenza, importo della spesa postale).

 

7 – Nullità

 In merito alle nullità, merita ricordare la decisione della Cassazione civile, sez. un., 01/12/2000, n. 1242, che ha evidenziato il disposto dell’art. 11 della Legge 53/1994: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copiadell’atto o sulla data della notifica.”

 Pertanto, “in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), la notifica va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa”.

Va poi ricordata la norma, di portata generale, di cui all’art. 156 c.p.c. co. 3, secondo cui “La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”: ma è controverso se il raggiungimento dello scopo vada identificato con la instaurazione del contraddittorio, ossia con la costituzione della parte [13], o se  sia sufficiente la dimostrazione della effettiva conoscenza dell’atto in capo al destinatario [14].

 

[1] di avviso contrario, ma erroneamente, le “brevi note” dell’Ordine degli Avvocati di Mantova (http://www.ordineavvocatimantova.it/up/Relazione%20Notifiche.pdf)

[2] Comm. trib. reg. Venezia, sez. XXIX, 22/03/2011, n. 32

[3] Consiglio di Stato, sez. VI, 15/06/2011, n. 3646

[4] T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 07/03/2012, n. 590; Consiglio di Stato, sez. VI, 15/06/2011, n. 3646; Consiglio di Stato, sez. V, 28/09/2005, n. 5185; Cassazione civile, sez. I, 25/06/2003, n. 10077; Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2000, n. 1938

[5] cfr. Legge n. 53/1994, art. 3, comma 3 bis, come modificato dalla legge 228/2012; dal 20-10-2012 il Decreto Legge 179/2012, art. 5,  estende alle imprese individuali l’obbligo, già previsto per le società, di comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec); il decreto, all’art. 16, estende la possibilità di notifica a mezzo PEC (sia per l’ufficiale giudiziario, che per l’avvocato abilitato alle notifiche) a tutti coloro che hanno un indirizzo PEC risultante da registri accessibili alle pubbliche amministrazioni, e prevedendo la istituzione di un pubblico elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti

[6] v. art. 3 bis della Legge 53/1994, come riformulato dall’art. 1, co. 19, della Legge n. 228/2012.

[7] art. 111 co. 1  DPR 1229/1959: “L’ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti pubblici rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti.”

[8] Cassazione civile, sez. lav. 19/08/2004 n. 16317; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/1984, n. 6272

[9] v. comma 1 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal D.L.vo n. 82/2005

[10] T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 11/05/2011, n. 252; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09/03/2011, n. 676 (in alcuni repertori tale decisione viene massimata in senso contrario per un errore evidente, ove si esamini il testo integrale); Cassazione civile, sez. III, 28/02/2011, n. 4919; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16/02/2011, n. 160; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 10/09/2010, n. 4681; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16/06/2010, n. 1841; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 01/06/2010, n. 353; Consiglio di Stato, sez. VI, 13/04/2010, n. 2055; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 10/03/2010, n. 2665; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08/02/2010, n. 1620; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 27/01/2010, n. 45; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20/01/2010, n. 20; Cassazione civile, sez. III, 13/11/2009, n. 24041; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11/11/2009, n. 11068; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 29/10/2009, n. 641; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11/09/2009, n. 2393; Cassazione civile, sez. I, 30/07/2009, n. 17748; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 23/07/2009, n. 520

[11] così, correttamente, le “brevi note” dell’Ordine degli Avvocati di Mantova, su:
http://www.ordineavvocatimantova.it/up/Relazione%20Notifiche.pdf

[12] con circolare 25-11-2005 il Ministero invitava gli Ufficiali Giudiziari a vigilare sull’esatta corresponsione dei detti diritti

[13] Cassazione civile, sez. II 10/03/2011 n. 5743: “trattandosi di nullita’ per mancanza di presupposti legali dell’esercizio di una facolta’ attribuita dalla legge, in mancanza della tempestiva costituzione dell’intimato, non puo’ essere sanata dalla dimostrazione che la notifica abbia raggiunto il suo scopo”

[14] T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 26/03/2009, n. 363: “il raggiungimento dello scopo non necessariamente deve essere dimostrato con la costituzione in giudizio, quando – come nel caso di specie – sia provato che la notifica sia giunta all’indirizzo dei destinatari”

Francesco Isola

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