Note sul trattamento penale dell’ incapace di intendere e di volere: in particolare, i rapporti fra imputabilità e colpevolezza

Redazione 20/12/00
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Di Carla Ottonello
Il concetto di coscienza e volontà è richiamato in tre articoli del Codice Penale: all’art. 42, comma 1, ai fini della sussistenza del fatto direato, all’art. 43, sede di definizione del dolo, criterio di imputazione soggettiva tipico dei delitti, infine all’art. 85, che apre il capo dedicato all’imputabilità del reo, affermandone l’esistenza in capo al soggetto allorché questi sia capace di intendere e volere.
Il coefficiente psichico richiesto dall’art. 42, comma 1 si distingue nettamente dalle altre previsioni, esprimendo le “condizioni minime richieste dall’ordinamento perché un comportamento dell’uomo, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, gli possa essere normalmente riferito, sia cioè proprio di costui”1.
Qui la volontà soggettiva non deve sorreggere il risultato -giuridicamente rilevante- del comportamento commissivo o omissivo dell’agente, ma esclusivamente l’azione, potendo solo in sua presenza riferirsi l’attività muscolare al soggetto e dunque affermarsi l’esistenza di una azione penalmente rilevante2. Nel caso di sonno fisiologico, o nell’esempio di una improvvisa fuoriuscita di gas soporifero che cagiona l’addormentarsi di un adulto il quale con il peso del proprio corpo schiaccia ed uccide il bambino che aveva accanto, prima ancora di una verifica sulla colpevolezza dell’agente, manca l’esistenza del fatto di reato nella sua componente oggettiva -la quale consta di condotta commissiva od omissiva dell’agente, evento cagionato e nesso di causalità fra i due, sia che si ritenga che si costruisca il reato come composto da un elemento oggettivo e soggettivo (teoria bipartita), sia articolato in polo oggettivo, soggettivo e assenza di cause di giustificazione (teoria tripartita)-, al pari di quanto accade in presenza di costringimento fisico (cp 46) o forza maggiore (cp 45), difettando un impulso psicologico alla base del movimento corporeo e dunque il concetto stesso di azione umana3.
Tale concetto assume particolare evidenza e autonomia non tanto nel reato doloso, in cui la coscienza e volontà dell’azione è in re ipsa nel coefficiente doloso, quanto nel reato colposo. Invero il soggetto che ha agito prevedendo o meno l’evento, ma non volendolo, esegue pur sempre la sua condotta in piena coscienza e volontà. Si pensi all’autista che guida lucidamente e consapevolmente la sua auto, ma, superando imprudentemente i limiti di velocità massima consentita, investe colposamente il passante.
Nel dolo (art. 43 cp) la previsione e volontà dell’evento -naturalistico per i reati che ne sono provvisti, o in senso giuridico, come lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma nei reati di mera condotta- si spingono oltre la mera padroneggiabilità e padronanza della condotta: rappresentazione e volizione devono sorreggere tutti gli elementi oggettivi della fattispecie criminosa: condotta, evento e nesso di causalità fra i due. A ben vedere, anzi, il dolo al momento della condotta sussisterà anche nel caso in cui concretamente lo svolgimento del nesso causale conduca all’evento, pur in maniera difforme da quanto innescato dall’autore, purché -e qui interviene il discorso relativo ad un altro elemento della componente oggettiva del reato, il nesso di causalità- purché non si innesti nella successione causale una concausa che intervenga a spezzare il nesso teleologico innescato dall’autore (ex art. 41 comma 2 cp)4.
La capacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 85 cp è definita idoneità del soggetto a conoscere, comprendere e discernere i motivi della propria condotta, valutandone le conseguenze5, e attitudine a determinarsi in modo autonomo, scegliendo la condotta adatta al motivo che appare più ragionevole6. Dunque, “intendere” come idoneità del soggetto a rendersi conto del valore della proprie azioni, ma anche rappresentarsi la realtà in cui si muove così come essa è, senza distorsioni; “volere” come facoltà di volere ciò che in maniera autonoma si giudica doversi fare.
L’imputabilità è un concetto riferito essenzialmente alla maturità psicologica dell’agente e alla sua sanità mentale, le quali ne rispecchiano il contenuto più propriamente sostanziale.
Si pensi ad un soggetto affetto da mania di persecuzione che, sentendosi seguito da un passante in strada, lo aggredisce ed uccide.
In tale ipotesi è ravvisabile un “errore” commesso dal soggetto, errore nella rappresentazione della realtà che è fittizia, non reale.
Il concetto di errore richiama la disciplina all’art. 47 cp dell’errore sul fatto di reato, che, in quanto tale, esclude il dolo, mancando in capo all’agente l’esatta rappresentazione del dato fattuale della fattispecie oggettiva criminosa, incompatibile con il coefficiente psicologico doloso. Si pensi all’esempio ricorrente del cacciatore che, intravedendo una sagoma dietro un cespuglio, spara per uccidere la sua preda, cioè quello che credeva essere un animale, ma colpisce un uomo.
Tuttavia, a ben vedere, l’ipotesi di errore di cui all’art. 47 cp -che elide il dolo, ma lascia aperta la valutazione relativa alla possibilità concreta di prevedere e dunque di evitare l’evento, cuore del rimprovero normativo alla base della responsabilità colposa dell’agente, si differenzia sostanzialmente dal fenomeno della non imputabilità, in cui l’agente vuole uccidere il suo presunto persecutore e si determina a ciò proprio a cagione di tale supposta qualità. Si è in presenza di un errore ben diverso dal precedente, un “errore sui motivi”, prendendo a prestito una terminologia civilistica, in cui la condotta materiale, pur voluta, non è stata il frutto di una libera scelta dell’autore, ma scaturita da una distorta percezione della realtà.
E dunque il caso dell’infermo potrebbe far pensare non tanto all’errore ex art. 47 cp, quanto piuttosto ad un errore su una causa di esclusione della punibilità, a voler costruire la fattispecie dell’esempio sopraindicato come errore (e quindi putatività) su una causa di giustificazione, legittima difesa nella specie, ex art. 59 cp valutata a favore del soggetto.
Tuttavia se l’esempio citato si presta ad una simile, forzata, ricostruzione, poco sostenibile sarebbe l’estensione di una tale argomentazione ad altre ipotesi, pur pacificamente ritenute in grado di escludere la imputabilità del soggetto: si pensi, ad es., al raptus di follia che spinge un uomo a commettere una strage, o al gesto di un genitore che, affetto da gravissima depressione, defenestra il proprio figlio, per poi togliersi la vita (ma, naturalmente, non muore). Si tratta di stati patologici che alterano, eludendola in toto o riducendole sensibilmente, le capacità percettiva e di autodeterminazione del soggetto. Esse sono ben distinte dall’effetto psicologico di stati emotivi e passionali, i quali rilevano solo ai fini dell’applicazione di circostanze attenuanti -quali la provocazione (art. 62 n.2 cp) o l’aver agito per suggestione di folla in tumulto (art. 62 n.3 cp), oltre alle attenuanti generiche-, essendo stati espressamente esclusi dal novero delle cause tipizzate -ma non tassative- di esclusione dell’imputabilità7.
Imputabilità, che, si ricordi, va accertata in concreto anche laddove il soggetto sia affetto da infermità, per escludere l’imputabilità quando l’atto criminoso fosse conseguenza dell’anomalia8, ma ammetterla, viceversa, quando il delitto concernesse un campo del tutto diverso da quello che interessa il settore psichico alterato9, o nel caso del c.d. lucido intervallo.
Le argomentazione fin qui esposte, relative alla portata della nozione di incapacità di intendere e di volere alla base dell’affermazione dell’imputabilità dell’agente, sono state utilizzate in vario modo dalle due principali, opposte, teorie in tema di rapporto fra imputabilità e colpevolezza.
La tesi minoritaria, facendo leva su una nozione di colpevolezza -nelle sue due articolazioni di dolo e cola- esige in capo al soggetto una normalità e maturità psichica, indispensabili per cogliere la carica di disvalore della propria condotta.
Si parla, pertanto, di pseudo-dolo e pseudo-colpa, ossia condizioni mentali che di dolo e colpa possiedono solo il sostrato naturalistico. Tale impostazione trova un riscontro letterale nel medesimo art. 85 cp: in esso si parla di “fatto”, naturalistico, oggettivo, previsto dalla legge come rato, formula identica all’art. 42 comma 2 (che richiede per l’applicazione della pena che il fatto previsto dalla legge come delitto sia sorretto dal dolo dell’autore), diversamente dall’art. 61 comma 1, in tema di circostanze del reato già perfetto di tutti i suoi elementi costitutivi –oggettivi e soggettivi-, e dall’art. 133 cp in tema di indici di commisurazione della sanzione applicabile in concreto, in cui si legge il termine “reato”.
A conseguenze opposte giunge la tesi prevalente, che ricostruisce l’imputabilità come status personale e la colpevolezza come rapporto psichico fra il volere del soggetto ed un determinato atto.
Si ammette la possibilità di riscontrare gli stati psichici del dolo e della colpa anche nella condotta di un soggetto incapace di intendere e di volere al momento dell’atto ( che, ad es., può aver previsto e voluto l’evento come conseguenza della propria azione o omissione), e la Giurisprudenza di legittimità10 ha avuto modo di precisare che sul piano processuale, l’accertamento dell’imputabilità sia prodromico rispetto alla colpevolezza.
L’accertamento della colpevolezza del non imputabile va condotto, secondo tale impostazione, alla stregua dei normali criteri di individuazione dell’elemento soggettivo del reato dettati dagli art. 42 e 43 cp, ad onta del deficit intellettivo o cognitivo che affligge il soggetto.
A fondamento di tale orientamento si pone l’osservazione dell’assenza di parametri normativi che precludono l’applicazione al non imputabile delle disposizioni che attengono alla riferibilità psichica del fatto al suo autore, nonché il dato positivo cosituito dagli artt. 222 e 224 cp: ancorando i minimi di durata delle misure di sicurezza applicabili ai soggetti non imputabili alla gravità del reato commesso, essi rinviano implicitamente per il concreto accertamento della gravità ai criteri dettati dall’art. 133 cp dell’intensità del dolo o del grado della colpa, per cui, il giudice, chiamato ad irrogare la sanzione, dovrà necessariamente accertare il carattere doloso o colposo della condotta.
Se l’imputabilità si riferisce alla maturità o sanità psichica dell’agente, è solo l’idoneità a comprendere la portata delle proprie azioni e ad autodeterminarsi ad essere carente in capo all’incapace, e non la coscienza e volontà fondanti il dolo. Ed invero, se l’art. 27, comma 3 della Costituzione fissa come finalità della punizione del reo la sua rieducazione -superando una concezione del diritto penale di marca esclusivamente retributiva, a vantaggio della c.d. generalprevenzione e soprattutto specialprevenzione del diritto penale medesimo-, la rieducazione avrà un senso per un soggetto idoneo ad esserne motivato, perché capace di rappresentarsi correttamente la realtà ed in funzione di questa scegliere il proprio comportamento alla luce dei valori appresi durante l’esecuzione della pena.
Altra conferma a tale opzione si fonda, in ultimo, sulla collocazione sistematica delle norme sull’imputabilità. L’art. 85 cp è contenuto nel titolo “reo e persona offesa del reato”, successivo al titolo secondo “del reato”, in cui, invece, si rinviene la disciplinategli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono la struttura della fattispecie criminosa. L’imputabilità, come la recidiva e l’abitualità -seppure, con diversi effetti- rappresenta, in tal guisa, una qualità, un modo di essere del soggetto agente, condizione richiesta esclusivamente ai fini della applicabilità della pena.

1 Così, C. Cass. S.U. 16/4/80, Cass. Pen, Massimario, 81, pg. 172 ss.
2 Taluno, al fine di assoggettare a responsabilità anche gli atti automatici, quali atti riflessi o istintivi, che non si svolgono nel campo della piena coscienza, interpreta l’art. 42 nel senso che per l’esistenza della componente oggettiva del reato sia richiesto non solo uno sforzo cosciente -in cui la volontà interviene come potere di impulso o di inibizione-, ma sia sufficiente anche la mera possibilità per l’autore di evitare o impedire con uno sforzo di attenzione o con un intervento di arresto i movimenti automatici.
3 Cfr. C. Cass. 12/6/60, Giust. Pen. 61, II, pg. 458.
4 Ad es., se Tizio spinge la vittima dal precipizio prefigurandosi e volendone la morte per annegamento nel mare sottostante, ma il decesso avviene in seguito al violento impatto del corpo contro una roccia e a causa del successivo rotolamento fino al mare, non è escluso il dolo dell’autore per il solo fatto che lo sviluppo causale innescato dalla sua condotta non corrisponda perfettamente alla sua iniziale rappresentazione, che pure deve sorreggere tutti gli elementi essenziali della fattispecie tipica di reato.
5 Si veda Nuvolone P., “Il sistema del Diritto Penale”, Cedam, pag. 250 ss.
6 Così Antolisei F., “Manuale di Diritto Penale”, P. Generale, a cura di L. Conti, Giuffré pag. 530.
7 La norma in parola, art. 90 cp, è probabilmente superflua, giacché per una corretta applicazione del principio in essa enunciato sembrano sufficienti gli artt. 88 e 89 cp. Invero, non può negarsi rilievo agli stati emotivi e passionali ai fini dell’esclusione o attenuazione della capacità di intendere e volere quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio, anche transeunte, squilibrio mentale, tale da obnubilare o attenuare la coscienza e paralizzare completamente o notevolmente la volontà. Cfr. C.Cass.29/11/84, Cass. Pen., 86, pg. 739 e C.Cass. 11/5/87, ivi, 89, pg. 805. Si vedano sul punto anche Antolisei, op. cit., pg. 552 e Mantovani, op. cit., pg. 654.
8 L’infermità ex art. 88 cp. Può essere di natura propriamente psichica, ma altresì fisica, tale da alterare, anche transitoriamente lo stato di salute mentale del soggetto.
9 Si pensi al furto commesso da un individuo affetto da grave forma di depressione.
10 Cfr. C.Cass. 14/6/80, Cass. Pen., 81, pg. 496.

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