Non viola i principi di correttezza e buona fede contrattuale la banca che recede da un rapporto di libretto a risparmio

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Tribunale di PALMI, ordinanza del 11/11/2015

Il Tribunale di Palmi, in persona del dott. Natalino Sapone, con ordinanza depositata in data 11.11.2015 si è pronunciato in tema di recesso della banca da un rapporto costituito da un libretto di deposito a risparmio.

Il ricorrente ex art. 700 c.p.c. riferisce di aver aperto il rapporto per indirizzarvi bonifici e versare assegni superiori a €. 999,00= relativi alla propria attività professionale e chiede accertarsi l’illegittimità del recesso della banca in quanto del tutto imprevisto e arbitrario e, quindi, da valutarsi alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in tema di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.

La banca resistente deduce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che le norme che regolano il rapporto di libretto di risparmio prevedono il recesso con preavviso senza motivo e sottolinea la profonda differenza tra il suddetto rapporto e quello di conto corrente, sul quale è possibile domiciliare il periodico pagamento di RID, utenze e altro.

Il Tribunale di Palmi ha risolto la querelle evidenziando le differenze tra  il rapporto de quo  e quello di apertura di conto corrente e affermando che nel caso di specie non possono trovare applicazione i principi indicati dal ricorrente,  dettati esclusivamente in tema di apertura di conto corrente, ossia quando il recesso della banca determini la restituzione con immediatezza di somme di denaro.

Il giudice, quindi, ha operato un richiamo alla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (cfr. Corte Appello Bari, 28.2.2012, n. 173; Tribunale Salerno, 25.11.2009, n. 2467; Cass. Civ., 4.5.2009, n. 10182), in materia di recesso della banca dall’apertura di credito ribadendo i seguenti principi:

Alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in presenza di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare con la ragionevole aspettativa di cui, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta. La buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico .

Appare evidente che la buona fede può imporre comportamenti non previsti quando vi sia un’apprezzabile sproporzione tra il sacrificio derivante ad una parte da un dato comportamento e il sacrificio derivante alla controparte dall’omissione del comportamento stesso

Ebbene, secondo il Tribunale di Palmi, nel caso de quo, non sussiste quel sacrificio del cliente che deriva dall’improvviso recesso della banca da un rapporto di apertura di credito, che comporta l’improvvisa necessità da parte del cliente di reperire con immediatezza somme di denaro considerevoli, sacrificio di cui il principio di buona fede impone di tener conto.

Il giudice ha anche evidenziato che impugnare la clausola contrattuale che prevede la facoltà di recesso, fa svolgere al principio di buona fede un compito ad essa estraneo, ossia quello di sindacare non solo l’esecuzione del contratto,la fase dinamica del rapporto contrattuale, ma anche il regolamento contrattuale di per sé considerato, la fase statica del rapporto.

Il Tribunale di Palmi ha, inoltre, osservato che l’onere della prova incombe  sul ricorrente e, di conseguenza, il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 c.c., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto, mostrando, così, di aderire  all’orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6186 del 7.3.2008.

Sulla base delle argomentazioni su esposte la domanda è  stata rigettata dal Tribunale per mancanza del fumus boni iuris.

Avv. De Luca Maria Teresa

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