Non vi è in capo alla Stazione appaltante l’obbligo di rimuovere i due contratti in quanto non si è ancora formato il giudicato sull’annullamento dell’aggiudicazione

Lazzini Sonia 03/03/11
Scarica PDF Stampa

Non vi è in capo alla Stazione appaltante l’obbligo di rimuovere i due contratti in quanto non si è ancora formato il giudicato sull’annullamento dell’aggiudicazione

Sennonché, la sentenza n. 190/2010 di questo T.a.r. è stata oggetto di ricorso in appello e il Consiglio di Stato, Sezione V, con le ordinanze nn. 3048 e 3074 datate 5.7.2010, ne ha sospeso parzialmente gli effetti, proprio con riguardo ai lotti 1 e 3 della gara, per i quali, dunque, non vi è declaratoria di inefficacia dei contratti e l’annullamento giurisdizionale delle aggiudicazioni – pronunciato dalla citata sentenza di questo T.a.r. – risulta, allo stato, sospeso nell’efficacia, in conseguenza delle due citate ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.

La società ricorrente, pertanto, può chiedere, ma non può legittimamente pretendere dalla A.S.Re.M. di Campobasso che dia esecuzione a una sentenza di questo T.a.r., i cui effetti sono stati sospesi in via cautelare da ordinanze del Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso sono quindi inattendibili.

Non vi è in capo alla A.S.Re.M. l’obbligo di rimuovere i due contratti dei lotti 1 e 3, in quanto non si è ancora formato il giudicato sull’annullamento dell’aggiudicazione. E, inteso che sussista – come è ritenuto da questo T.a.r. – l’illegittimità derivata dai vizi dell’aggiudicazione, rilevati con la citata sentenza n. 190/2010, l’Amministrazione, in questa fase del contenzioso, nella quale ha ottenuto due pronunce cautelari favorevoli del Consiglio di Stato (le citate ordinanza nn. 3048 e 3074 datate 5.7.2010), può legittimamente valutare – come ha fatto – di dare continuità ai servizi affidati, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul merito dei ricorsi in appello avverso la sentenza T.a.r. n. 190/2010.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1513 del 10 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

N. 01531/2010  01531/2010    REG.SEN.

N. 00197/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2010, proposto da ***

contro***

nei confronti di***

per la declaratoria

di inefficacia dei contratti inerenti ai lotti 1 e 3 della gara relativa all’appalto per la conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria delle opere civili e degli impianti tecnologici del patrimonio disponibile di *********; nonché per l’annullamento del provvedimento di diniego di autotutela formatosi sull’informativa presentata dalla ricorrente ex art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria della società ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie dell’Amministrazione intimata e di due società controinteressate;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010, la relazione del Consigliere, dott. ****************;

Uditi, altresì, per le parti, i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – La società ricorrente, avendo partecipato alla procedura aperta dell’appalto (mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per i servizi tecnologici della Azienda Sanitaria Regionale del Molise (*********) e avendo ottenuto l’accoglimento del ricorso n. 4/2010 (con sentenza di questo T.a.r. n. 190 del 28.4.2010), insorge per chiedere la declaratoria di inefficacia dei contratti inerenti ai lotti 1 e 3 della gara relativa all’appalto per la conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria delle opere civili e degli impianti tecnologici del patrimonio disponibile dell’Azienda Sanitaria medesima. Chiede, altresì, l’annullamento del provvedimento di diniego di autotutela, formatosi sull’informativa presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006. La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)obbligo di rimuovere il contratto, in presenza di un giudicato di annullamento dell’aggiudicazione; 2)illegittimità derivata dai vizi dell’aggiudicazione rilevati con la sentenza T.a.r. n. 190/2010.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce la Azienda sanitaria intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Si costituisce la controinteressata Controinteressata s.p.a., deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Produce copia dell’ordinanza n. 3074/10 del Consiglio di Stato V Sezione, di parziale sospensione cautelare della sentenza di questo T.a.r. n. 190/2010.

Si costituisce la controinteressata Controinteressata 3 s.r.l., deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Produce copia dell’ordinanza n. 3048/10 del Consiglio di Stato V Sezione, di parziale sospensione cautelare della sentenza di questo T.a.r. n. 190/2010.

All’udienza del 20 ottobre 2010, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – La società ricorrente, avendo partecipato alla procedura di appalto per i servizi tecnologici dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (*********) e avendo ottenuto l’accoglimento del ricorso n. 4/2010 (con sentenza di questo T.a.r. n. 190 del 28.4.2010), insorge per chiedere la declaratoria d’inefficacia dei contratti inerenti ai lotti 1 e 3 della gara relativa al menzionato appalto per la conduzione, gestione e manutenzione delle opere civili e degli impianti tecnologici del patrimonio disponibile della A.S.Re.M. medesima. Chiede, altresì, l’annullamento del provvedimento di diniego di autotutela, formatosi sull’informativa presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 243 bis D.Lgs. n. 163/2006.

 

Sennonché, la sentenza n. 190/2010 di questo T.a.r. è stata oggetto di ricorso in appello e il Consiglio di Stato, Sezione V, con le ordinanze nn. 3048 e 3074 datate 5.7.2010, ne ha sospeso parzialmente gli effetti, proprio con riguardo ai lotti 1 e 3 della gara, per i quali, dunque, non vi è declaratoria di inefficacia dei contratti e l’annullamento giurisdizionale delle aggiudicazioni – pronunciato dalla citata sentenza di questo T.a.r. – risulta, allo stato, sospeso nell’efficacia, in conseguenza delle due citate ordinanze cautelari del Consiglio di Stato.

La società ricorrente, pertanto, può chiedere, ma non può legittimamente pretendere dalla A.S.Re.M. di Campobasso che dia esecuzione a una sentenza di questo T.a.r., i cui effetti sono stati sospesi in via cautelare da ordinanze del Consiglio di Stato.

I motivi del ricorso sono quindi inattendibili.

Non vi è in capo alla A.S.Re.M. l’obbligo di rimuovere i due contratti dei lotti 1 e 3, in quanto non si è ancora formato il giudicato sull’annullamento dell’aggiudicazione. E, inteso che sussista – come è ritenuto da questo T.a.r. – l’illegittimità derivata dai vizi dell’aggiudicazione, rilevati con la citata sentenza n. 190/2010, l’Amministrazione, in questa fase del contenzioso, nella quale ha ottenuto due pronunce cautelari favorevoli del Consiglio di Stato (le citate ordinanza nn. 3048 e 3074 datate 5.7.2010), può legittimamente valutare – come ha fatto – di dare continuità ai servizi affidati, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sul merito dei ricorsi in appello avverso la sentenza T.a.r. n. 190/2010.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010, con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************, ***********, Estensore

***********************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento