Non vi è alcun dubbio che, anche per quanto riguarda l’articolo 75 comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, l’autorizzazione di cui debbono essere muniti gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107, sia quell

Lazzini Sonia 04/05/06
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LEGGE 109/94 s.m.i.
Codice dei contratti pubblici
Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative)
 
 
 
 
 
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante
 
(Dpr 554/99: Art. 100 (Cauzione provvisoria)
 
1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti.)
 
 
 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (…)
Art. 75(Garanzie a corredo dell’offerta) (art. 30, co. 1, co. 2 bis, l. n. 109/1994; art. 8, co. 11 quater, l. n. 109/1994 come novellato dall’art. 24, l. n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, l. n. 62/2005)
 
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
 
 
 
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
 
 
 
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
 
 
   Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 2004, n. 115 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici. Pubblicato in G.U. n. 104 del 5/5/2004.
 
   Decreto del presidente della repubblica 30 marzo 2004, n. 115
 
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
 
 
 
Art. 1
 
Definizioni
 
 
 
1. Nel presente decreto si intende per:
 
a) «testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 
b) «elenco speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107, comma 1, del testo unico;
 
c) «rilascio di garanzie», l’attivita’ indicata all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro in data 6 luglio 1994, relativo alla determinazione del contenuto delle attivita’ indicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unico;
 
d) «mezzi patrimoniali», l’ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione dell’articolo 5 del decreto Ministro del tesoro in data 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale;
 
e) «esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie» la fattispecie, rilevante ai fini dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che si verifica quando dall’ultimo bilancio approvato di un intermediario risulti uno dei seguenti presupposti:
 
1) ammontare complessivo delle garanzie rilasciate superiore al totale delle attivita’ dello stato patrimoniale;
 
2) ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.
 
2. Ai fini del calcolo della prevalenza di cui alla lettera e) del comma 1, non si tiene conto delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
 
 
 
Art. 2.
 
Autorizzazione ai sensi dell’articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
 
 
 
1. L’autorizzazione a prestare garanzie ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall’articolo 145, comma 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di rilascio di garanzie, a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
2. La domanda di autorizzazione, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, indica:
 
a) le complete generalita’ della persona che sottoscrive la domanda;
 
b) la denominazione, la sede legale, l’oggetto sociale, l’ammontare del capitale sociale versato e dei mezzi patrimoniali;
 
c) gli estremi dell’iscrizione nell’elenco speciale.
 
3. La domanda di autorizzazione e’ corredata dei seguenti documenti:
 
a) copia dello statuto vigente della societa’;
 
b) dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa’ che attesta l’esercizio in via prevalente dell’attivita’ di rilascio di garanzie; la dichiarazione non e’ dovuta se l’oggetto sociale prevede l’esercizio in via esclusiva di tale attivita’;
 
c) copia dell’ultimo bilancio approvato, corredato della relazione della societa’ di revisione contabile ovvero, nel caso in cui non sia stato ancora chiuso un esercizio, la documentazione che comprova l’avvenuto conferimento dell’incarico ad una societa’ di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 
d) attestazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale e dalla societa’ di revisione contabile prevista dal comma 1, da cui risulta il rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di dotazione patrimoniale minima e livello delle attivita’ patrimoniali prontamente liquidabili detenute dall’intermediario.
 
4. L’autorizzazione e’ rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e’ stata presentata ovvero e’ pervenuta al Ministero dell’economia e delle finanze con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
5. Il termine di cui al comma 4 e’ interrotto qualora la documentazione presentata risulti incompleta ovvero emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero l’acquisizione di informazioni integrative; in tale ipotesi il Ministero dell’economia e delle finanze indica all’intermediario finanziario interessato le integrazioni necessarie e comunica l’interruzione del termine; in tale caso, il termine di cui al comma 4 per il rilascio dell’autorizzazione e’ prorogato di 30 giorni.
 
6. L’autorizzazione e’ revocata qualora si accerti che l’intermediario non abbia ottemperato agli obblighi derivanti anche da un singolo contratto di fideiussione, stipulato anche in settori di attivita’ diversi da quello delle opere pubbliche. Si applica l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
7. Il provvedimento di autorizzazione e la sua eventuale revoca sono immediatamente comunicati alla Banca d’Italia perche’ provveda alla relativa annotazione nell’elenco di cui all’articolo 107 del testo unico.
 
 
 
Art. 3.
 
Disposizioni per i soggetti aventi sede legale all’estero che esercitano nel territorio della Repubblica, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, attivita’ finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1, del testo unico.
 
 
 
1. Le disposizioni dell’articolo 2, si applicano anche ai soggetti esteri che, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 28 luglio 1994, esercitano attivita’ finanziarie nel territorio della Repubblica. A tale fine le disposizioni che fanno riferimento:
 
a) al capitale sociale, devono intendersi riferite al fondo di dotazione;
 
b) al legale rappresentante e al collegio sindacale, devono intendersi riferite ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell’organizzazione operante in Italia;
 
c) allo statuto, devono intendersi riferite agli atti istitutivi dell’organizzazione operante in Italia;
 
d) al bilancio, devono intendersi riferite alla corrispondente documentazione contabile relativa all’attivita’ svolta in Italia.

Lazzini Sonia

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