Non si può prima partecipare, aggiudicarsi l’appalto e dopo la mancata verifica del reale possesso dei requisiti speciali, appena fare appello al bando di gara per presupposte irragionevoli richieste

Lazzini Sonia 27/11/08
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 Sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare, anche in un momento successivo alla aggiudicazione, la sussistenza del requisito, in forza della vincolatività della norma speciale ed a tutela della par condicio dei partecipanti
 
e’ fondato l’appello con il quale si denuncia il vizio del procedimento logico giuridico che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere tempestiva l’impugnazione del bando soltanto dopo che è sopravvenuta la revoca della aggiudicazione (in seguito alla verificazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione) e, nel merito, l’illegittimità della clausola che ha prescritto la disponibilità del mezzo di trasporto e dell’autorimessa alla data di emanazione del bando e non a quella di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. _ E’ pacifico in giurisprudenza che sussiste l’onere di impugnazione immediata del bando di gara nel caso in cui contenga clausole che rechino un pregiudizio sicuro, diretto e attuale, come quelle impeditive dell’ammissione alla selezione Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, é indifferente che l’interessato abbia riposto, di fatto, affidamento, sul buon fine della sua dichiarazione non veritiera circa il possesso del requisito di partecipazione, potendo trovare giustificazione, l’impu-gnazione tardiva, soltanto nella ipotesi (non sussistente nel caso in esame) di clausole ambigue e di dubbia interpretazione.
 
merita di essere riportata la decisione numero 854 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale
 
 Il Comune di Cammarata propone appello avverso la sentenza con cui, disattesa l’eccezione di tardività della impugnazione del bando di gara, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla attuale appellata avverso la revoca, in suo favore, dell’aggiudi-cazione della autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, disposta dal Comune per avere accertato che alla data fissata dal bando non era in possesso dei requisiti di partecipazione (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), ritenendone l’illegittimità derivata dalla disposizione contenuta nell’art. 2 del bando (anch’esso impugnato) che richiedeva la disponibilità, alla data del bando, del mezzo di trasporto, in proprietà o nelle forme di locazione finanziaria (leasing etc.), nonché di una rimessa per l’esercizio dell’attività nel territorio comunale.
 
     E’ denunciato il vizio del procedimento logico giuridico che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere tempestiva l’impugnazione del bando soltanto dopo che è sopravvenuta la revoca della aggiudicazione (in seguito alla verificazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione) e, nel merito, l’illegittimità della clausola che ha prescritto la disponibilità del mezzo di trasporto e dell’autorimessa alla data di emanazione del bando e non a quella di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Parimenti viziata sarebbe la condanna parziale del Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente.
 
     Non costituitasi l’appellata, il Consiglio, con ordinanza n. 64 del 30 gennaio 2008 ha accordato al Comune la misura cautelare richiesta in via incidentale e successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 15 maggio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.
 
      2. L’appello è fondato.
 
      E’ pacifico in giurisprudenza che sussiste l’onere di impugnazione immediata del bando di gara nel caso in cui contenga clausole che rechino un pregiudizio sicuro, diretto e attuale, come quelle impeditive dell’ammissione alla selezione (per tutte, C.G.A. n. 615 del 27 ottobre 2006; Cons. St., sez. V, n. 5892 del 2 settembre 2005, n. 1079 del 16 marzo 2005 n. 1079, n. 6566 del 12 ottobre 2004 n. 6566).
 
      Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, é indifferente che l’interessato abbia riposto, di fatto, affidamento, sul buon fine della sua dichiarazione non veritiera circa il possesso del requisito di partecipazione, potendo trovare giustificazione, l’impu-gnazione tardiva, soltanto nella ipotesi (non sussistente nel caso in esame) di clausole ambigue e di dubbia interpretazione.
 
      Sotto differente profilo non può non rilevarsi che sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare, anche in un momento successivo alla aggiudicazione, la sussistenza del requisito, in forza della vincolatività della norma speciale ed a tutela della par condicio dei partecipanti.
 
      L’appello, pertanto, deve essere accolto, essendo irricevibile l’impugnazione del bando ed inammissibile, di conseguenza, quella degli ulteriori atti denunciati di illegittimità derivata.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
N.  854/08   Reg.Dec. 
N.    1468     Reg.Ric. 
ANNO  2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1468 del 2007, proposto dal
COMUNE DI CAMMARATA,
in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Palermo, via Oberdan n. 5;
c o n t r o
la signora DANIELA ALFA, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III della sede di Palermo, n. 2637/2007 del 6 novembre 2007;
     Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
     Non costituitasi l’appellata;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 15 maggio 2008, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l’avv. G. Rubino, per il comune appellante;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
     FATTO E DIRITTO
     1. Il Comune di Cammarata propone appello avverso la sentenza con cui, disattesa l’eccezione di tardività della impugnazione del bando di gara, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla attuale appellata avverso la revoca, in suo favore, dell’aggiudi-cazione della autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente, disposta dal Comune per avere accertato che alla data fissata dal bando non era in possesso dei requisiti di partecipazione (diversamente da quanto dichiarato nella domanda), ritenendone l’illegittimità derivata dalla disposizione contenuta nell’art. 2 del bando (anch’esso impugnato) che richiedeva la disponibilità, alla data del bando, del mezzo di trasporto, in proprietà o nelle forme di locazione finanziaria (leasing etc.), nonché di una rimessa per l’esercizio dell’attività nel territorio comunale.
     E’ denunciato il vizio del procedimento logico giuridico che ha indotto il giudice di primo grado a ritenere tempestiva l’impugnazione del bando soltanto dopo che è sopravvenuta la revoca della aggiudicazione (in seguito alla verificazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione) e, nel merito, l’illegittimità della clausola che ha prescritto la disponibilità del mezzo di trasporto e dell’autorimessa alla data di emanazione del bando e non a quella di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Parimenti viziata sarebbe la condanna parziale del Comune al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente.
     Non costituitasi l’appellata, il Consiglio, con ordinanza n. 64 del 30 gennaio 2008 ha accordato al Comune la misura cautelare richiesta in via incidentale e successivamente, chiamata alla pubblica udienza del 15 maggio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.
      2. L’appello è fondato.
      E’ pacifico in giurisprudenza che sussiste l’onere di impugnazione immediata del bando di gara nel caso in cui contenga clausole che rechino un pregiudizio sicuro, diretto e attuale, come quelle impeditive dell’ammissione alla selezione (per tutte, C.G.A. n. 615 del 27 ottobre 2006; Cons. St., sez. V, n. 5892 del 2 settembre 2005, n. 1079 del 16 marzo 2005 n. 1079, n. 6566 del 12 ottobre 2004 n. 6566).
      Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, é indifferente che l’interessato abbia riposto, di fatto, affidamento, sul buon fine della sua dichiarazione non veritiera circa il possesso del requisito di partecipazione, potendo trovare giustificazione, l’impu-gnazione tardiva, soltanto nella ipotesi (non sussistente nel caso in esame) di clausole ambigue e di dubbia interpretazione.
      Sotto differente profilo non può non rilevarsi che sussiste il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare, anche in un momento successivo alla aggiudicazione, la sussistenza del requisito, in forza della vincolatività della norma speciale ed a tutela della par condicio dei partecipanti.
      L’appello, pertanto, deve essere accolto, essendo irricevibile l’impugnazione del bando ed inammissibile, di conseguenza, quella degli ulteriori atti denunciati di illegittimità derivata.
      La mancata costituzione del ricorrente in primo grado esime dall’esame dei motivi assorbiti con la sentenza appellata.
      Le spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente in primo grado ed in favore del Comune appellante.
 
P. Q. M.
     Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e,  per l’effetto, dichiara in  parte irricevibile  ed in  parte inammissibile il ricorso di primo grado;
     Condanna la signora Daniela ALFA al pagamento, in favore del Comune di Cammarata, delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in 6.000,00 (seimila//00);
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso in Palermo, addì 15 maggio 2008, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.
 
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
 
Depositata in segreteria
il  7 ottobre 2008
 
 

Lazzini Sonia

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