Non si può considerare equipollente ad una sottoscrizione in calce una sottoscrizione a margine di tutti i fogli

Lazzini Sonia 27/11/08
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E’ legittima l’esclusione di un’impresa disposta per mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione,  anche se  tale dichiarazione risultava sottoscritta a margine di ogni foglio sicché, anche in considerazione dell’avvenuto rispetto delle altre clausole di gara in materia di presentazione della domanda, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare comunque dimostrata la formale manifestazione di volontà del concorrente.?
 
L’esclusione va confermata: il principio di strumentalità delle forme opera con riferimento a qualsivoglia adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta automatica esclusione del concorrente che ne è risultato autore. La giurisprudenza, lungi dall’attestarsi in materia su una posizione di rigido formalismo, è infatti incline a ritenere che, al di là delle modalità concretamente utilizzate, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo presidiato dalla sanzione di esclusione, sicché se questo comunque si realizza l’esclusione si traduce in una misura priva di significato_l’errore della sentenza di primo grado che ha annullato l’esclusione sta nell’aver considerato equipollente ad una sottoscrizione in calce una sottoscrizione a margine di tutti i fogli. In un tale caso, invero, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell’impegno in capo all’autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione.
 
merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4959 dell’ 8 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di stato
 
Correttamente, dunque, la sentenza ha indagato per verificare se in presenza di una dichiarazione sottoscritta a margine di ogni suo foglio si potesse dire che il concorrente, anche in mancanza di una formale sottoscrizione, aveva comunque reso la sottoscrizione imposta dal bando e dalla disciplina di riferimento.
            L’errore della sentenza non risiede, quindi, nell’approccio metodologico alla questione ma nella sua concreta soluzione. Ad avviso del Collegio, infatti, l’errore sta nell’aver considerato equipollente ad una sottoscrizione in calce una sottoscrizione a margine di tutti i fogli. In un tale caso, invero, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell’impegno in capo all’autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione.
            Tanto basta all’accoglimento dell’appello giacché se è vero, come detto, che per condurre all’esclusione il mancato adempimento alle clausole di gara deve realmente sussistere (o, il che è lo stesso, non deve risultare surrogato da altri adempimenti), è anche certo che, per poter impedire l’esclusione, l’equipollenza dell’adempimento reso rispetto a quello omesso deve risultare in maniera oggettiva e univoca e, quindi, non suscettibile di opposte interpretazioni.
 
 
A cura di *************
 
N. 4959/08 REG.DEC
N. 6018      ********
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6018/07 proposto dal Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto in Roma, Via Federico Rosazza, n. 46 presso l’avv. *****************;
 
contro
il Consorzio di Cooperative Sociali “ALFA” ONLUS, non costituitosi;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR Campania – Napoli: Sezione I 4729/2007, resa tra le parti, concernente affidamento gestione servizio d’assistenza per alunni diversamente abili.
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista la ordinanza n. 4863/07;
Alla pubblica udienza del 3 giugno 2008, relatore il Consigliere ************; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
            L’appello concerne la sentenza resa in forma semplificata dal TAR Campania (Sezione Prima, n. 4729/2007) sul ricorso proposto da Consorzio di cooperative sociali ALFA avverso l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Caserta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica ad alunni diversamente abili.
            L’esclusione, disposta per mancanza della sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione dei requisiti di partecipazione, è stata annullata dal TAR sul rilievo che tale dichiarazione risultava sottoscritta a margine di ogni foglio sicché, anche in considerazione dell’avvenuto rispetto delle altre clausole di gara in materia di presentazione della domanda, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare comunque dimostrata la formale manifestazione di volontà del concorrente.
            La sentenza è appellata dal Comune il quale rileva che l’adempimento omesso, oltre che dalla disciplina di riferimento, era imposto dalle (non impugnate) regole di gara e sostiene, comunque, la soluzione prescelta dal TAR non sarebbe condivisibile.
            L’appellato non si è costituito. La causa è passata in decisione all’udienza del 3 giugno 2008.
 
DIRITTO
            L’appello è fondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente in primo grado, il principio di strumentalità delle forme opera con riferimento a qualsivoglia adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta automatica esclusione del concorrente che ne è risultato autore. La giurisprudenza, lungi dall’attestarsi in materia su una posizione di rigido formalismo, è infatti incline a ritenere che, al di là delle modalità concretamente utilizzate, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo presidiato dalla sanzione di esclusione, sicché se questo comunque si realizza l’esclusione si traduce in una misura priva di significato.
            Correttamente, dunque, la sentenza ha indagato per verificare se in presenza di una dichiarazione sottoscritta a margine di ogni suo foglio si potesse dire che il concorrente, anche in mancanza di una formale sottoscrizione, aveva comunque reso la sottoscrizione imposta dal bando e dalla disciplina di riferimento.
            L’errore della sentenza non risiede, quindi, nell’approccio metodologico alla questione ma nella sua concreta soluzione. Ad avviso del Collegio, infatti, l’errore sta nell’aver considerato equipollente ad una sottoscrizione in calce una sottoscrizione a margine di tutti i fogli. In un tale caso, invero, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell’impegno in capo all’autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione.
            Tanto basta all’accoglimento dell’appello giacché se è vero, come detto, che per condurre all’esclusione il mancato adempimento alle clausole di gara deve realmente sussistere (o, il che è lo stesso, non deve risultare surrogato da altri adempimenti), è anche certo che, per poter impedire l’esclusione, l’equipollenza dell’adempimento reso rispetto a quello omesso deve risultare in maniera oggettiva e univoca e, quindi, non suscettibile di opposte interpretazioni.
            Dispone la compensazione delle spese per il primo grado e nulla per le spese per il secondo grado non essendosi costituita la parte appellata.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado. Spese compensate per il primo grado e nulla spese per il secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 Giugno 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ***************** 
Cons. ********************  
Cons. *************** 
Cons. ****************.  
Cons. ************************ 
L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE
F.to ************                                                            **********************
 
IL SEGRETARIO
F.to *************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to ********************

Lazzini Sonia

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