Non sembra potersi considerare seria un’offerta di un impresa che pretenda di effettuare un servizio di ristorazione con un utile tanto risicato da indurre a pensare che l’aggiudicataria sia disposta ad effettuare l’appalto anche in perdita, e da togliere

Lazzini Sonia 20/09/07
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Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2274 del 5 luglio 2007 emessa dal Tar Veneto, Venezia:

 

<Sotto altro –ma collegato- profilo si osserva che resta, altresì, il fatto che, al fine di recuperare in punto di costo del lavoro e per aumentarne l’incidenza sul prezzo offerto, la controinteressata ha rimodulato le componenti della sua offerta, riducendo molto significativamente l’utile, come si è visto.

 

Orbene –anche se è vero che non viene cambiato il prezzo complessivo offerto- non può dirsi che l’offerta non sia stata modificata. In primo luogo, deve aversi riguardo al fatto che proprio alla ricorrente la commissione aveva chiesto chiarimenti in merito all’entità dell’utile dichiarato, giudicando particolarmente esigua la percentuale dell’1,5%. In secondo luogo non sembra potersi considerare seria un’offerta di un impresa che pretenda di effettuare il servizio oggetto dell’appalto con un utile tanto risicato da indurre a pensare che l’aggiudicataria sia disposta ad effettuare l’appalto anche in perdita, e da togliere credibilità alla sua offerta.

 

Per tali ragioni –valutata l’inopportunità di un approfondimento delle tematiche connesse alle agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare i vari tipi di cooperative (questione che si presenta in maniera alquanto dubbia, tanto che i pareri dei due commercialisti depositati dai rispettivi patrocini non concordano, specialmente nelle conclusioni)- illegittimo si manifesta l’operato della P.A. resistente, e, segnatamente, l’accettazione delle giustificazioni rese dalla controinteressata –che, invece, andava esclusa dalla gara per anomalia dell’offerta- e, di conseguenza, l’aggiudicazione alla medesima.>

 

Appare anche importante, in tema di risarcimento del danno in forma specifica che:

 

<Dall’appena pronunciato annullamento discende, de plano che la ricorrente, classificatasi al secondo posto, la cui offerta non è risultata anomala, diviene vincitrice della gara.

 

Da ciò consegue che va accolta la domanda di reintegrazione in forma specifica, attraverso il conseguimento diretto del bene della vita cui aspira la ricorrente, la quale, per effetto dell’accoglimento, subentra nell’aggiudicazione alla controinteressata, per la durata triennale messa a concorso. Quanto alla decorrenza del subingresso, la stessa viene fissata al giorno della comunicazione in via amministrativa –o dalla notifica a cura di parte, se più tempestiva- della presente sentenza>

 
A cura di Sonia Lazzini 

Lazzini Sonia

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