Non può essere condiviso il principio secondo il quale si pretenderebbe di equiparare le due diverse posizioni della certificazione di qualità e della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità anche

Lazzini Sonia 02/11/06
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Il Tar Emilia Romagna, sezione di Bologna con la sentenza numero 2710 del 22 dicembre 2003 ci insegna che:

< 6. Per quanto concerne la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria non vi è, infatti, tale equiparazione in quanto la lettera a) dell’articolo 8, comma 11- quater, la prevede esclusivamente "per le imprese certificate".

Tale precisa indicazione ha carattere decisivo ancorché nella prima parte dell’articolo 11- quater si precisa che entrambe le certificazione usufruiscono dei benefici in quanto, invece, nella lettera b) è specificamente indicato che il beneficio della valutazione quale elementi variabili, di quell’articolo 21, comma 2 della legge n. 109 del 1994 si riferisce ad entrambe le situazioni e, quindi, ai fini della lettera b) la certificazione del sistema di qualità è perfettamente equiparata alla dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di detto sistema. Ciò dimostra che quando il legislatore ha voluto effettuare l’equiparazione lo ha puntualmente indicato mentre ciò non è avvenuto ai fini della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, che per esplicita scelta del legislatore costituisce un beneficio limitato alle "imprese certificate" di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

7. Nessun eccesso di potere ne’ violazione di legge, pertanto, nella scelta dell’amministrazione, effettuata già nel bando di gara, di limitare il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria alle sole imprese certificate in quanto ciò è imposto dalla chiara formulazione normativa, sopra riportata>

a cura di *************
 

 R E P U B B L I C A    I T A L I A N A  – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – PER L’EMILIA-ROMAGNA – SEZIONE SECONDA

   SENTENZA
 

   nella Camera di Consiglio del 27.11.2003

 
sul ricorso N. 1434/2003 proposto da
 
**** SRL
 
contro
 
COMUNE DI RAVENNA
e nei confronti di
 
IMPRESA **** GIACOMO
 

per l’annullamento

del provvedimento, adottato dalla Commissione di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in 10 edifici comunali, di esclusione della società ricorrente al concorso, di cui al verbale del 16 settembre 2003; nonchè di tutti gli altri atti presupposti e successivi.

 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intmata;.

 
Visti gli atti tutti della causa;
 

Uditi alla Camera di Consiglio del 27/11/2003 gli Avv. ti presenti per le parti secondo quanto risulta dal relativo verbale;

 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
   FATTO e DIRITTO
 

1. La società ricorrente ha partecipato ad un pubblico incanto, indetto dal comune di Ravenna, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in dieci edifici comunali.

 

Ai fini della partecipazione nella stessa aveva presentato, in luogo del certificato di qualità aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del D. P. R. n. 34/2000, la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di sistema di qualità, pretendendo di avvalersi dell’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 11- quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, ovvero della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.

 

2. La commissione giudicatrice, in puntuale applicazione di una precisa disposizione del bando che limitava la suddetta agevolazione a favore delle imprese certificate conformemente alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, provvedeva alla sua esclusione.

 

3. L’interessata ha, pertanto, impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo nell’illegittimità.

 

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, contestando le avverse censure, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Alla camera di consiglio del 27 novembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’articolo 9 della legge n. 205 del 2000.

 
4. Il ricorso è infondato.
 

L’articolo 8, comma 11- quater, della legge n. 109 del 1994, prevede che "le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruisco dei seguenti benefici:

 

a) la cauzione e la garanzia fideiussoria previste rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%;

 

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di tali elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’articolo 21 della presente legge.”

 

5. Contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, nelle due censure dedotte, la piena equiparazione fra la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema non sussiste ad ogni effetto ma soltanto, del resto via transitoria, nell’ipotesi in cui ciò sia puntualmente previsto dalla legge.

 

6. Per quanto concerne la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria non vi è, infatti, tale equiparazione in quanto la sopra indicata lettera a) dell’articolo 8, comma 11- quater, la prevede esclusivamente "per le imprese certificate".

 

Tale precisa indicazione ha carattere decisivo ancorché nella prima parte dell’articolo 11- quater si precisa che entrambe le certificazione usufruiscono dei benefici in quanto, invece, nella lettera b) è specificamente indicato che il beneficio della valutazione quale elementi variabili, di quell’articolo 21, comma 2 della legge n. 109 del 1994 si riferisce ad entrambe le situazioni e, quindi, ai fini della lettera b) la certificazione del sistema di qualità è perfettamente equiparata alla dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di detto sistema. Ciò dimostra che quando il legislatore ha voluto effettuare l’equiparazione lo ha puntualmente indicato mentre ciò non è avvenuto ai fini della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, che per esplicita scelta del legislatore costituisce un beneficio limitato alle "imprese certificate" di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

 

7. Nessun eccesso di potere ne’ violazione di legge, pertanto, nella scelta dell’amministrazione, effettuata già nel bando di gara, di limitare il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria alle sole imprese certificate in quanto ciò è imposto dalla chiara formulazione normativa, sopra riportata.

 

8. Non può, pertanto, essere condiviso il parere dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici del 19 novembre 2003 il quale pretenderebbe di equiparare le due diverse posizioni della certificazione di qualità e della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità anche ai fini della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, trattandosi di situazione obiettivamente diverse che possono essere equiparate soltanto in presenza di una esplicita scelta legislativa in tal senso.

 
9. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
 

La società ricorrente, stante la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di causa che si liquidano come dispositivo.

 
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento), oltre I, V. A. e C. P. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 27/11/2003. Depositata in Segretaria Bologna, lì 22 DIC. 2003

 

Lazzini Sonia

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