Non può, d’altra parte, rilevare in contrario la circostanza che l’impresa CONTROINTERESSATA abbia utilizzato, per la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, un modulo prestampato approntato dalla stazione appaltante. Tale modulo, infatti,

Lazzini Sonia 16/07/09
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Con ricorso notificato il 4 settembre 2008 e depositato il giorno 17 seguente la ricorrente., seconda classificata nella gara per l’appalto dei lavori di cui in epigrafe, indetto dal Comune di Montemaggiore Belsito (PA), impugnava il verbale di gara del 5 giugno 2008, recante l’aggiudicazione provvisoria, a seguito di sorteggio, alla controinteressata deducendo con unico articolato motivo le censure di: -Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, secondo comma, del D.Lgs. 163/2006 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. L’impresa aggiudicataria – sosteneva la ricorrente – avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere reso, o avere reso solo in maniera incompleta, le dichiarazioni di cui al punto 4, lettere c), v) e w) del disciplinare di gara, prescritte a pena di esclusione dal medesimo disciplinare di gara; né potrebbe rilevare in contrario il fatto che si sia avvalsa, per la domanda di partecipazione, del modulo prestampato, dato che questo recava in calce l’avvertenza circa la rilevanza esclusiva della lex specialis:
 
Si costituita in giudizio la controinteressata, con memoria e ricorso incidentale, con cui contrastava le addotte censure chiedendo il rigetto del ricorso, e a sua volta impugnava il verbale di gara nella parte concernente l’ammissione della ricorrente principale, al riguardo deducendo le censure di:1) Violazione del punto 17 del bando di gara e del punto 3 del disciplinare di gara, in relazione all’art. 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 come modificato dalla L.r. 16/2005;2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche, e dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione del punto q) del disciplinare di gara. Si sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa altresì per non avere specificato le opere che intendeva subappaltare, essendosi limitata alla generica dichiarazione che intendeva “subappaltare le opere ricadenti nella categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge, e le opere ricadenti nella categoria OS 30 ad impresa in possesso dei requisiti”.La ricorrente principale avrebbe dovuto altresì essere esclusa dalla gara per avere prodotto un D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalla Cassa Edile di Agrigento, anziché da quella di Roma, territorialmente competente; ed altresì per non avere specificato le lavorazioni che intendeva subappaltare, limitandosi ad un dichiarazione generica.: cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
 
1.3. – Il ricorso incidentale è, perciò, infondato e va rigettato.Va esaminato con precedenza il ricorso incidentale della controinteressata dato che, essendo questo volto all’esclusione dalla gara della ricorrente principale., il suo accoglimento comporterebbe l’improcedibilità del ricorso di quest’ultima. – Con il primo motivo viene dedotta violazione del punto 17 del bando di gara e del punto 3 del disciplinare di gara in relazione all’art. 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 come modificato dalla L.r. 16/2005, sostenendosi che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prodotto dalla ricorrente sarebbe stato inidoneo ai fini della partecipazione alla gara perché rilasciato dalla Cassa Edile di Agrigento anziché dalla Cassa Edile di Roma, la quale sola sarebbe stata competente in relazione alla sede della predetta società. _A sostegno della censura viene fatto riferimento a due sentenze di questo Tribunale, con cui era stata inizialmente accolta l’interpretazione a base della censura in esame (T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 4 settembre 2008, n. 1099; 8 giugno 2007, n. 1645). Ma tale orientamento risulta ora superato da quello del Giudice d’appello, secondo cui, fermo restando che il D.U.R.C. debba essere rilasciato con riguardo a tutti i cantieri dell’impresa, anche a quelli che ricadano nel territorio di altra Cassa edile, è proprio questo “il contenuto necessario e sufficiente per la validità del D.U.R.C. ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, nel senso che non abbia alcun autonomo rilievo il fatto che tale documento sia stato rilasciato dalla Cassa edile di uno o di altro luogo (quello in cui abbia sede l’impresa o … quello ove si trovino tutti i suoi cantieri, ovvero, in ipotesi, anche solo alcuni di essi), bensì che occorra che l’attestazione sia appunto riferita a tutti i cantieri dell’impresa, ovunque questi siano ubicati. Stima, in altri termini, il Collegio che – in ragione del carattere anche normativamente “unico” del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione certificativa – non sia richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna competenza territoriale, ma che occorra invece la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento, ai fini che qui vengono in rilievo” (C.G.A., sez. giurisd., 21 luglio 2008, n. 662). E alla stregua di tale orientamento, cui s’è in prosieguo conformato questo T.a.r., e condiviso dal Collegio, il motivo in esame risulta infondato.  La censura è infondata. Ed invero, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, negli appalti di lavori pubblici, la dichiarazione di voler affidare in subappalto parte dei lavori, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/1990 e successive modifiche, non è requisito di partecipazione, ma limita i suoi effetti alla possibilità o meno di ricorrere al subappalto, sicché la mancanza o l’irregolarità di tale dichiarazione determina esclusivamente l’impossibilità di procedere al subappalto, ma non può comportare l’esclusione dalla gara, se l’impresa è in possesso dei requisiti per potere eseguire autonomamente i lavori oggetto dell’appalto (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 22 settembre 2008, n. 4572; T.a.r. Lazio, Roma, II, 2 ottobre 2008, n. 8740; T.a.r. Lazio, Latina, I, 2 maggio 2008, n. 499; T.a.r. Sicilia, Catania, IV, 14 febbraio 2008, n. 280; T.a.r. Sicilia, Palermo, II, 9 gennaio 2008, n. 23; T.a.r. Sardegna, I, 27 settembre 2007, n. 1764; T.a.r. Lazio, Roma, III, 2 aprile 2007, n. 2799). Alla stregua di tale orientamento, la dichiarazione della ricorrente principale in ordine al subappalto, quand’anche effettivamente incompleta, potrebbe precluderle il ricorso al subappalto, ma non avrebbe potuto comportarne l’esclusione dalla gara, atteso che – secondo quanto dedotto e documentato (v. attestazione SOA, nel fascicolo aggiuntivo depositato il 21 ottobre 2008), e non contestato ex adverso – la stessa è qualificata per l’esecuzione in proprio di entrambe le categorie di lavorazioni previste dal bando di gara (OG 2, classifica II, e OS 30, classifica I). Va, pertanto, preso in esame il ricorso principale: che è fondato. Con l’unico motivo si sostiene che l’impresa BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., aggiudicataria provvisoria e odierna controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa per avere omesso o reso solo parzialmente talune delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara a pena di esclusione. Trattasi precisamente delle seguenti dichiarazioni di cui al punto 4 del disciplinare di gara:- lett. c) (circa l’inesistenza, a carico del dichiarante, di sentenze, anche non definitive, per reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto, o di provvedimenti interdittivi della contrattazione con la P.A. e della partecipazione alle pubbliche gare): dichiarazione che è stata resa dalla BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni solo relativamente alla prima parte, concernente le eventuali sentenze di condanna, ma non anche circa eventuali provvedimenti interdettivi della contrattazione con la P.A. e della partecipazione a pubbliche gare; – lett. v) (concernente l’indicazione dei mezzi d’opera di cui il concorrente dispone per l’esecuzione dei lavori, “fornendo apposito elenco”): dichiarazione omessa;- lett. w) (in forza della quale l’offerente “si obbliga espressamente a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direttore dei lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”): dichiarazione omessa. _L’incompletezza della prima delle cennate dichiarazioni, e l’omissione delle altre due, comportava – come fondatamente dedotto in ricorso – l’esclusione dell’impresa controinteressata dalla gara, dato che, per pacifico principio giurisprudenziale, il favor partecipationis incontra in ogni caso il limite delle comminatorie espresse di esclusione previste dalla lex specialis: come, appunto, nella specie, in cui il disciplinare di gara disponeva che nella busta “A” dovessero essere inserite “a pena di esclusione” le dichiarazioni ivi specificate, tra cui quelle di che trattasi (omesse o rese in maniera incompleta dalla controinteressata).
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1075 del 12 giugno 2009 emessa dal Tar Sicilia, Palermo
 
 
N. 01075/2009 REG.SEN.
N. 01944/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2008, proposto da:
ALFA RICORRENTE Italia s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************** in Palermo, Corso Alberto Amedeo n. 208;
contro
Comune di Montemaggiore Belsito, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************* in Palermo, Via Siracusa n. 30;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“del verbale 5 giugno 2008 relativo alla gara bandita dal Comune di Montemaggiore Belsito per l’affidamento dei <<lavori di restauro della Chiesa SS. Crocifisso e dei locali annessi>> (bando del 22.6.2007) recante l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta BETA CONTROINTERESSATA srl; nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento al verbale di gara del 28 maggio 2008 recante l’ammissione alla gara della ditta BETA CONTROINTERESSATA”.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., e visto il ricorso incidentale dalla stessa proposto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. **************, e uditi l’************************, in sostituzione dell’avv. *********, per la parte ricorrente e l’avv. ****************, in sostituzione dell’avv. *********, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato il 4 settembre 2008 e depositato il giorno 17 seguente la ALFA RICORRENTE Italia s.r.l., seconda classificata nella gara per l’appalto dei lavori di cui in epigrafe, indetto dal Comune di Montemaggiore Belsito (PA), impugnava il verbale di gara del 5 giugno 2008, recante l’aggiudicazione provvisoria, a seguito di sorteggio, alla BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., deducendo con unico articolato motivo le censure di: -Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, secondo comma, del D.Lgs. 163/2006 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.
L’impresa BETA CONTROINTERESSATA – sosteneva la ricorrente – avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere reso, o avere reso solo in maniera incompleta, le dichiarazioni di cui al punto 4, lettere c), v) e w) del disciplinare di gara, prescritte a pena di esclusione dal medesimo disciplinare di gara; né potrebbe rilevare in contrario il fatto che si sia avvalsa, per la domanda di partecipazione, del modulo prestampato, dato che questo recava in calce l’avvertenza circa la rilevanza esclusiva della lex specialis.
Il Comune di Montemaggiore Belsito, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
Si costituita in giudizio la controinteressata BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., con memoria e ricorso incidentale, con cui contrastava le addotte censure chiedendo il rigetto del ricorso, e a sua volta impugnava il verbale di gara nella parte concernente l’ammissione della ALFA RICORRENTE Italia, al riguardo deducendo le censure di:
1) Violazione del punto 17 del bando di gara e del punto 3 del disciplinare di gara, in relazione all’art. 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 come modificato dalla L.r. 16/2005;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche, e dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 – Violazione e falsa applicazione del punto q) del disciplinare di gara.
La ALFA RICORRENTE Italia avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere prodotto un D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dalla Cassa Edile di Agrigento, anziché da quella di Roma, territorialmente competente; ed altresì per non avere specificato le lavorazioni che intendeva subappaltare, limitandosi ad un dichiarazione generica.
Replicava la ricorrente principale con memoria del 21 ottobre 2008.
Con ordinanza n. 1171 del 22 ottobre 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza per la discussione del merito del ricorso.
In vista dell’udienza la ricorrente principale produceva memoria.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
In data 21 gennaio 2009, come per legge, veniva pubblicato il dispositivo della presente sentenza.
DIRITTO
1. – Va esaminato con precedenza il ricorso incidentale della controinteressata BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., dato che, essendo questo volto all’esclusione dalla gara della ricorrente principale ALFA RICORRENTE Italia s.r.l., il suo accoglimento comporterebbe l’improcedibilità del ricorso di quest’ultima.
1.1. – Con il primo motivo viene dedotta violazione del punto 17 del bando di gara e del punto 3 del disciplinare di gara in relazione all’art. 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 come modificato dalla L.r. 16/2005, sostenendosi che il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prodotto dalla ALFA RICORRENTE Italia sarebbe stato inidoneo ai fini della partecipazione alla gara perché rilasciato dalla Cassa Edile di Agrigento anziché dalla Cassa Edile di Roma, la quale sola sarebbe stata competente in relazione alla sede della predetta società.
A sostegno della censura viene fatto riferimento a due sentenze di questo Tribunale, con cui era stata inizialmente accolta l’interpretazione a base della censura in esame (T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 4 settembre 2008, n. 1099; 8 giugno 2007, n. 1645). Ma tale orientamento risulta ora superato da quello del Giudice d’appello, secondo cui, fermo restando che il D.U.R.C. debba essere rilasciato con riguardo a tutti i cantieri dell’impresa, anche a quelli che ricadano nel territorio di altra Cassa edile, è proprio questo “il contenuto necessario e sufficiente per la validità del D.U.R.C. ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, nel senso che non abbia alcun autonomo rilievo il fatto che tale documento sia stato rilasciato dalla Cassa edile di uno o di altro luogo (quello in cui abbia sede l’impresa o … quello ove si trovino tutti i suoi cantieri, ovvero, in ipotesi, anche solo alcuni di essi), bensì che occorra che l’attestazione sia appunto riferita a tutti i cantieri dell’impresa, ovunque questi siano ubicati. Stima, in altri termini, il Collegio che – in ragione del carattere anche normativamente “unico” del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa edile deve attingere i contenuti della propria attestazione certificativa – non sia richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna competenza territoriale, ma che occorra invece la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento, ai fini che qui vengono in rilievo” (C.G.A., sez. giurisd., 21 luglio 2008, n. 662). E alla stregua di tale orientamento, cui s’è in prosieguo conformato questo T.a.r., e condiviso dal Collegio, il motivo in esame risulta infondato.
1.2. – Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 55/1990 e successive modifiche e dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché del punto q) del disciplinare di gara, si sostiene che la ALFA RICORRENTE Italia avrebbe dovuto essere esclusa altresì per non avere specificato le opere che intendeva subappaltare, essendosi limitata alla generica dichiarazione che intendeva “subappaltare le opere ricadenti nella categoria prevalente nei limiti consentiti dalla legge, e le opere ricadenti nella categoria OS 30 ad impresa in possesso dei requisiti”.
La censura è infondata. Ed invero, secondo la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, negli appalti di lavori pubblici, la dichiarazione di voler affidare in subappalto parte dei lavori, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/1990 e successive modifiche, non è requisito di partecipazione, ma limita i suoi effetti alla possibilità o meno di ricorrere al subappalto, sicché la mancanza o l’irregolarità di tale dichiarazione determina esclusivamente l’impossibilità di procedere al subappalto, ma non può comportare l’esclusione dalla gara, se l’impresa è in possesso dei requisiti per potere eseguire autonomamente i lavori oggetto dell’appalto (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 22 settembre 2008, n. 4572; T.a.r. Lazio, Roma, II, 2 ottobre 2008, n. 8740; T.a.r. Lazio, Latina, I, 2 maggio 2008, n. 499; T.a.r. Sicilia, Catania, IV, 14 febbraio 2008, n. 280; T.a.r. Sicilia, Palermo, II, 9 gennaio 2008, n. 23; T.a.r. Sardegna, I, 27 settembre 2007, n. 1764; T.a.r. Lazio, Roma, III, 2 aprile 2007, n. 2799).
Alla stregua di tale orientamento, la dichiarazione della ALFA RICORRENTE Italia in ordine al subappalto, quand’anche effettivamente incompleta, potrebbe precluderle il ricorso al subappalto, ma non avrebbe potuto comportarne l’esclusione dalla gara, atteso che – secondo quanto dedotto e documentato (v. attestazione SOA, nel fascicolo aggiuntivo depositato il 21 ottobre 2008), e non contestato ex adverso – la stessa è qualificata per l’esecuzione in proprio di entrambe le categorie di lavorazioni previste dal bando di gara (OG 2, classifica II, e OS 30, classifica I).
1.3. – Il ricorso incidentale è, perciò, infondato e va rigettato.
2. – Va, pertanto, preso in esame il ricorso principale: che è fondato.
Con l’unico motivo si sostiene che l’impresa BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni s.r.l., aggiudicataria provvisoria e odierna controinteressata, avrebbe dovuto essere esclusa per avere omesso o reso solo parzialmente talune delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara a pena di esclusione.
Trattasi precisamente delle seguenti dichiarazioni di cui al punto 4 del disciplinare di gara:
– lett. c) (circa l’inesistenza, a carico del dichiarante, di sentenze, anche non definitive, per reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto, o di provvedimenti interdittivi della contrattazione con la P.A. e della partecipazione alle pubbliche gare): dichiarazione che è stata resa dalla BETA CONTROINTERESSATA Costruzioni solo relativamente alla prima parte, concernente le eventuali sentenze di condanna, ma non anche circa eventuali provvedimenti interdettivi della contrattazione con la P.A. e della partecipazione a pubbliche gare;
– lett. v) (concernente l’indicazione dei mezzi d’opera di cui il concorrente dispone per l’esecuzione dei lavori, “fornendo apposito elenco”): dichiarazione omessa;
– lett. w) (in forza della quale l’offerente “si obbliga espressamente a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direttore dei lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”): dichiarazione omessa.
L’incompletezza della prima delle cennate dichiarazioni, e l’omissione delle altre due, comportava – come fondatamente dedotto in ricorso – l’esclusione dell’impresa BETA CONTROINTERESSATA dalla gara, dato che, per pacifico principio giurisprudenziale, il favor partecipationis incontra in ogni caso il limite delle comminatorie espresse di esclusione previste dalla lex specialis: come, appunto, nella specie, in cui il disciplinare di gara disponeva che nella busta “A” dovessero essere inserite “a pena di esclusione” le dichiarazioni ivi specificate, tra cui quelle di che trattasi (omesse o rese in maniera incompleta dalla controinteressata).
Non può, d’altra parte, rilevare in contrario la circostanza che l’impresa BETA CONTROINTERESSATA abbia utilizzato, per la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, un modulo prestampato approntato dalla stazione appaltante.
Tale modulo, infatti, recava in calce: “AVVERTENZA: Verificare sempre la esatta corrispondenza del presente schema di domanda di partecipazione alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, rimanendo solo questi ultimi gli unici atti ufficiali di riferimento in fase di gara e di ammissione dei concorrenti”; e tanto, con il responsabilizzare i concorrenti circa l’onere di verificare la completezza del suddetto modulo e la corrispondenza del suo contenuto alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara, impedisce che possa configurarsi, per il solo fatto della sua utilizzazione, un affidamento tale da prevalere sulla comminatoria espressa di esclusione sancita dal disciplinare di gara.
In forza di tale comminatoria l’impresa BETA CONTROINTERESSATA, in ragione delle rilevate omissioni nelle dichiarazioni rese, andava perciò esclusa dalla gara.
Il ricorso principale risulta, pertanto, fondato e va accolto, con l’annullamento per quanto di ragione dei verbali di gara impugnati.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla i provvedimenti impugnati, nella stessa epigrafe indicati; rigetta il ricorso incidentale.
Condanna il Comune di Montemaggiore Belsito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e la rifusione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente, Estensore
****************, Referendario
IL PRESIDENTE                     ESTENSORE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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