Non può accogliersi la tesi sostenuta dall’appellante e non prevista dal bando, della diversa disciplina applicabile a seconda che ad aggiudicarsi il servizio, per i diversi lotti, fossero state imprese diverse o la stessa impresa

Lazzini Sonia 05/02/09
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Costituisce elementare, corollario del principio della “par condicio” tra i partecipanti ad una gara, che i requisiti previsti dal bando debbano essere posseduti dal concorrente al momento del-la presentazione delle offerte la preventiva disponibilità di un centro di cottura di potenzialità corrispondente a ciascun lotto doveva ritenersi incondizionata e riferibile al momento dell’offerta e non già correlata, come sostenuto dall’appellante, alla eventuale disponibilità dei centri di cottura degli altri ospedali dei quali l’impresa si fosse aggiudicata la relativa gara, non essendo ammissibile che il concorrente possa recuperare, successivamente, i requisiti mancanti al momento della presentazione dell’offerta, come può dedursi in atti.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 34 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato
 
I motivi di appello devono ritenersi privi di fondamento.
Sostiene l’azienda appellante che la disponibilità di un adeguato centro di cottura sostitutivo, con la capacità di preparazione di un numero di pasti corrispondente a quelli di ciascun presidio, sa-rebbe riferibile all’ipotesi in cui ciascun lotto fosse affidato ad un distinto aggiudicatario e non all’ipotesi in cui più ospedali aves-sero un solo aggiudicatario perché, in tal caso, la continuità del servizio andrebbe considerata in relazione alla possibilità di uti-lizzare anche le cucine degli altri ospedali, dei quali non potrebbe ipotizzarsi la contemporanea indisponibilità; deriverebbe da ciò che la disponibilità del centro di cottura sostitutivo e le sue capa-cità operative andrebbero verificate soltanto nella fase esecutiva del contratto.
La tesi deve ritenersi priva di fondamento, in quanto in palese contraddizione con la “Lettera di invito”che, al punto 4, IV capo-verso, poneva come requisito di partecipazione “ di avere la di-sponibilità esclusiva, alla data di presentazione dell’offerta, entro una distanza di 20 Km da Cagliari, di una cucina funzionante i-donea e di potenzialità sufficiente alla preparazione del numero di pasti giornalieri per i lotti offerti…”.
Non può accogliersi, pertanto, la tesi sostenuta dall’appellante e non prevista dal bando, della diversa disciplina applicabile a se-conda che ad aggiudicarsi il servizio, per i diversi lotti, fossero state imprese diverse o la stessa impresa.
Costituisce, infatti, elementare, corollario del principio della “par condicio” tra i partecipanti ad una gara, che i requisiti previsti dal bando debbano essere posseduti dal concorrente al momento del-la presentazione delle offerte.
Pertanto, la preventiva disponibilità di un centro di cottura di po-tenzialità corrispondente a ciascun lotto doveva ritenersi incondi-zionata e riferibile al momento dell’offerta e non già correlata, come sostenuto dall’appellante, alla eventuale disponibilità dei centri di cottura degli altri ospedali dei quali l’impresa si fosse aggiudicata la relativa gara, non essendo ammissibile che il con-corrente possa recuperare, successivamente, i requisiti mancanti al momento della presentazione dell’offerta, come può dedursi in atti.
In relazione a quanto esposto, tutti i restanti motivi di appello de-vono ritenersi privi di fondamento, dal che consegue la reiezione dell’appello.>
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 34/09 REG. DEC.
N. 5503 REG. RIC.
ANNO: 2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 5503/2007 del 03/07/2007, proposto dalla ALFA ITALIA S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. ************* con domicilio eletto in Roma, VIALE G. MAZZINI N.11 presso l’*************************
contro
la BETA SAS non costituitasi;
 l’AZIENDA USL N.8 DI CAGLIARI rappresentata e difesa dagli avvocati ****************** e ***************************** con domicilio eletto in Roma, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.2 presso l’avv.ssa *****************************
la ETA SAS non costituitasi;
la S’DELTA S.R.L. non costituitasi;
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del TAR SARDEGNA – CAGLIARI – 1^ SEZIONE n. 372/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AZIENDA USL N.8 DI CAGLIARI;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
 Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere ************ ed uditi, altresì, gli avvocati Giuffrè per delega Pabusa, ***************;
 
FATTO
La ALFA Italia spa ha proposto appello avverso la sentenza del Tar della Sardegna, sezione I, n. 372/07, che ha annullato l’aggiudicazione, in suo favore, della gara per l’affidamento di alcuni dei sei lotti banditi per il servizio di confezionamento e somministrazione di pasti da destinare a vari ospedali di Cagliari, con utilizzo delle relative cucine, per non aver dimostrato la disponibilità anche di una cucina sostitutiva, con le caratteristiche richieste dal bando.
Con l’appello, si sostengono i seguenti motivi:
-violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione del punto 4, IV capoverso della lettera di invito in quanto la clausola andrebbe interpretata nel senso che, ove i vari presidi previsti dal bando di gara fossero stati assegnati allo stesso aggiudicatario-gestore, la potenzialità della cucina sostitutiva doveva tener conto della possibile utilizzazione delle altre cucine disponibili nei presidi;
-violazione del principio del minimo mezzo, in relazione al fatto che, l’aggravamento delle attività del privato stabilite dal bando di gara deve, comunque, essere correlata ad uno specifico interesse pubblico, insussistente nella fattispecie;
-violazione del criterio teleologico e del favor partecipationis, con riferimento alla finalità della norma contenuta nel bando di gara;
-lacunosità dell’istruttoria e mancanza del presupposto, perché non sarebbe stata dimostrata la inidoneità della cucina messa a disposizione dall’appellante.
 
DIRITTO
 I motivi di appello devono ritenersi privi di fondamento.
Sostiene l’azienda appellante che la disponibilità di un adeguato centro di cottura sostitutivo, con la capacità di preparazione di un numero di pasti corrispondente a quelli di ciascun presidio, sarebbe riferibile all’ipotesi in cui ciascun lotto fosse affidato ad un distinto aggiudicatario e non all’ipotesi in cui più ospedali avessero un solo aggiudicatario perché, in tal caso, la continuità del servizio andrebbe considerata in relazione alla possibilità di utilizzare anche le cucine degli altri ospedali, dei quali non potrebbe ipotizzarsi la contemporanea indisponibilità; deriverebbe da ciò che la disponibilità del centro di cottura sostitutivo e le sue capacità operative andrebbero verificate soltanto nella fase esecutiva del contratto.
La tesi deve ritenersi priva di fondamento, in quanto in palese contraddizione con la “Lettera di invito”che, al punto 4, IV capoverso, poneva come requisito di partecipazione “ di avere la disponibilità esclusiva, alla data di presentazione dell’offerta, entro una distanza di 20 Km da Cagliari, di una cucina funzionante idonea e di potenzialità sufficiente alla preparazione del numero di pasti giornalieri per i lotti offerti…”.
Non può accogliersi, pertanto, la tesi sostenuta dall’appellante e non prevista dal bando, della diversa disciplina applicabile a seconda che ad aggiudicarsi il servizio, per i diversi lotti, fossero state imprese diverse o la stessa impresa.
Costituisce, infatti, elementare, corollario del principio della “par condicio” tra i partecipanti ad una gara, che i requisiti previsti dal bando debbano essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione delle offerte.
Pertanto, la preventiva disponibilità di un centro di cottura di potenzialità corrispondente a ciascun lotto doveva ritenersi incondizionata e riferibile al momento dell’offerta e non già correlata, come sostenuto dall’appellante, alla eventuale disponibilità dei centri di cottura degli altri ospedali dei quali l’impresa si fosse aggiudicata la relativa gara, non essendo ammissibile che il concorrente possa recuperare, successivamente, i requisiti mancanti al momento della presentazione dell’offerta, come può dedursi in atti.
In relazione a quanto esposto, tutti i restanti motivi di appello devono ritenersi privi di fondamento, dal che consegue la reiezione dell’appello.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5503/07, meglio specificato in epigrafe, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado;
pone le spese del giudizio, per complessivi € 5000,00 (cinquemila/00), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2008, con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. ****************
Cons. ********************
Cons. ************
Cons. ***************
Cons. ****************.
L’ESTENSORE                                IL PRESIDENTE
f.to ************                              f.to ****************

Lazzini Sonia

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