Non punibilità e querela della persona offesa per fatti a danno di congiunti: proposta di modifica all’art.649 c.p.

È in corso di esame un disegno di legge sull’art. 649 c.p. sulla non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

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È in corso di esame alla Camera dei Deputati un disegno di legge volto a riformulare l’art. 649 cod. pen. che, come è noto, regola la non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti, per quel che riguarda i reati contro il patrimonio.
In particolare, si tratta del disegno di legge A.C. 1991, intitolato per l’appunto “Modifica all’articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti”, con cui si vuole riformulare in toto siffatto precetto normativo il che è stato fatto, nell’intenzione del firmatario di siffatta proposta di legge, per rimuovere “ogni ostacolo che impedisce, del tutto anacronisticamente, il diritto alla giustizia da parte delle vittime di reati endofamiliari, tanto più se con ridotta capacità di difesa”[1].
Orbene, prima di vedere cosa statuisce questa proposta di legge, esaminiamo prima sinteticamente cosa prevede l’art. 649 cod. pen. nella sua versione attualmente vigente.
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Indice

1. L’art. 649 cod. pen. attualmente in vigore: non punibilità e querela della persona offesa per fatti a danno di congiunti


L’art. 649 cod. pen. dispone prima di tutto che non “è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo (ossia i reati contro il patrimonio ndr.) in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis. della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano” (primo comma), per poi stabilire, da un lato, che i “fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi” (secondo comma), dall’altro, che le “disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone” (terzo comma). Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La riformulazione dell’art. 649 cod. pen. per effetto del disegno di legge A.C. 1991


L’art. 1 del disegno di legge A.C. 1991 riformula l’art. 649 cod. pen. nei seguenti termini: “1. L’articolo 649 del codice penale è sostituito dal seguente: «È punibile a querela della persona offesa chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1. del coniuge, anche se legalmente separato; 2. del convivente more uxorio ovvero della parte dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso, anche nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa; 3. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato; 4. di un fratello o di una sorella, anche con lui non conviventi; 5. di uno zio o di un nipote o di un affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone». 2. La rubrica dell’articolo 649 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi in danno di congiunti».”.
Pertanto, alla luce di tale norma di legge, questa disposizione codicistica viene riformulata in siffatta maniera: a) posto che “il nuovo articolo 649, comma 1 c.p. prevede la procedibilità a querela della persona offesa nei casi in cui i reati contro il patrimonio di cui di cui al Libro II, Titolo XIII, del codice penale siano compiuti in danno: 1. del coniuge, anche se legalmente separato; 2. del convivente more uxorio ovvero della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa; 3. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato; 4. di un fratello o di una sorella, anche con lui non conviventi; 5. di uno zio o di un nipote o di un affine in secondo grado con lui conviventi” [2], verrebbe in tal guisa “meno la causa di non punibilità prescritta dalla formulazione originaria dell’art. 649, co. 1, c.p. per i delitti contro il patrimonio commessi in danno ad una persona offesa legata al reo da un rapporto familiare intenso e stringente”[3]; b) nella previsione contenuta nel nuovo art. 649, comma 1, n. 2), (…) si prevede il regime di procedibilità a querela anche nei confronti del convivente more uxorio, oltre che all’altre parte dell’unione civile”[4]; c) il “nuovo testo del comma secondo dell’articolo 649 c.p., come introdotto dall’articolo 1 comma 1 del presente provvedimento, lascia, invece, inalterata la previsione concernente la non applicabilità del regime di non punibilità a particolari tipologie di reati”[5]; in “particolare, il nuovo articolo 649, secondo comma, c.p., riprendendo la disciplina contenuta nel vigente art. 649, terzo comma, c.p., stabilisce che le disposizioni presenti all’interno dello stesso articolo 649 c.p. non si applicano ai reati quali la “rapina” (art. 628 c.p.), l’”estorsione” (art. 629 c.p.), il “sequestro di persona a scopo di estorsione” (art. 630 c.p.), nonché ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone”[6]; c) l’“articolo 1, comma 2 del progetto di legge, infine, modifica la rubrica del nuovo articolo 649 c.p., in conformità alle modifiche intervenute e all’unificazione del regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti”[7]; nel “dettaglio, la nuova rubrica dell’articolo diverrebbe “Punibilità a querela della persona offesa per fatti commessi in danno di congiunti””[8].

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3. Conclusioni


Queste sono in sostanze le novità che connotano siffatto disegno di legge.
Non resta dunque attendere se tale progetto di legge verrà approvato da ambedue i rami del Parlamento.

Note


[1]Così: la relazione di accompagnamento riguardante tale progetto di legge.
[2]Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 474 del 16 luglio 2025, riguardante il disegno di legge A.C. 1991 (Modifica all’articolo 649 del codice penale, concernente il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti), pp. 1 e 2, in camera.it.
[3]Ibidem, p. 2.
[4]Ibidem, p. 3.
[5]Ibidem, p. 3.
[6]Ibidem, p. 3.
[7]Ibidem, p. 3.
[8]Ibidem, p. 3.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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