Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli (e che lo si risarcisca)

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Forse scomodare Oscar Wilde può essere eccessivo, ma l’aforisma dello scrittore irlandese riassume (quasi) perfettamente il pensiero del giudice lagunare, il quale ricorda la doverosità del risarcimento del danno morale o da perdita del rapporto parentale (o da lesione alla intangibilità della sfera degli affetti) da accordare ai congiunti della vittima di un sinistro stradale, al di là delle puntualizzazioni lemmatiche o delle specificazioni di ordine sistematico con cui si vuole inquadrare il danno in questione.

Il magistrato si sofferma sulla evoluzione non solo giuridica ma anche lessicale del danno in questione, e, partendo dalle importanti pronuncie degli Ermellini dei primi anni del nuovo millennio giunge, seppur rapidamente, sino alle note sentenze di San Martino, dando atto del pericolo, stando alla “rinnovata” configurazione del pregiudizio in questione, di duplicazione risarcitoria qualora vengano congiuntamente attribuiti danno morale e danno da perdita del rapporto parentale, poichè il secondo risulterebbe assorbito nel primo.

Il condizionale è d’obbligo dal momento che, come spiega il giudice, “anche in questo caso la precisazione è solo terminologica o sistematica, in quanto, comunque lo si voglia inquadrare o chiamare e fermo il divieto di duplicare le voci risarcitorie, il danno da lesione o uccisione del congiunto è oggi un danno che deve sempre essere integralmente risarcito”.

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, nella

persona del giudice unico dott. Marco Campagnolo ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cusa civile n. ——— del ruolo generale promossa da ——————-, con procuratore domiciliatario l’avv. Menin

contro

—————————– assicurazioni spa – avv. ———

e con la chiamata di

———————– – con la rappresentanza dell’avv. ———-

———— assicurazioni spa – con l’avv. ————–

——————————– – avv. ————–

……. (Omissis) ….

La liquidazione dei danni viene effettuata a favore dei congiunti dei due deceduti nei termini che seguono.

E’ ormai consolidato in giurisprudenza il riconoscimento del danno morale “iure proprio” da lesione del rapporto di parentela, vale a dire il riconoscimento di tale danno in favore dei congiunti di persona che abbia subito a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte cass. civ. sez. unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte cass. civ., sex. III, 15.7.2005, n. 15019 e Cass. civ., sez. III, 12.7.2006, n. 15760), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (cass. civ., sez. III, 11.3.2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (cass. civ. , sez. III,14.12.2004, n. 23291; cass. civ. , sez. III, 14.7.2003, n. 11001; cass. civ. , sez. III, 14.7.2003, n. 10996). Parte della giurisprudenza qualifica questo pregiudizio non come morale, bensì, più genericamente, come lesione “alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”, trattandosi di “interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c. – senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso – vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (cass. civ. , sez. III, 16.9.2008, n. 23725).

Le Sezioni Unite con le quattro sentenza gemelle n. 26792, 26793, 26794, 26795 dell’11.11.2008 hanno precisato che il danno morale assorbe il danno parentale, vale a dire il danno da lesione o uccisione del congiunto, e statuito che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita nel momento in cui laperdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato (così anche cass. civ. , sez. III, 28.11.2008, n. 28423).

Anche in questo caso, però la precisazione è solo terminologica o sistematica, in quanto, comunque lo si voglia inquadrare o chiamare e fermo il divieto di duplicare le voci risarcitorie, il danno da lesione o uccisione del congiunto è oggi un danno che deve sempre essere integralmente risarcito”.

…… (Omissis) ………….

Venezia, 29.11.2010

depoistato in cancelleria il 17.2.2011.

sentenza n. 422/2011

Menin Alessandro

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