Non esiste nella disciplina normativa di riferimento, sia statale che regionale, una prescrizione che imponga l’indicazione della funzione del sottoscrittore come requisito di validità o comunque di efficacia dell’impegno di garanzia che s’assume nei conf

Lazzini Sonia 14/04/11
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Cauzione provvisoria

Modalità di presentazione

Fideiussione bancaria

Non deve essere indicata la funzione del sottoscrizione

Illegittima esclusione

 

La ditta deve essere ammessa alla procedura anche se nella fideiussione manca l’indicazione della funzione del sottoscrittore

la fideiussione risulta pacificamente riconducibile, quale garante, alla Banca Garante, nonchè sottoscritta dal suo rappresentante

Non esiste nella disciplina normativa di riferimento, sia statale che regionale, una prescrizione che imponga l’indicazione della funzione del sottoscrittore come requisito di validità o comunque di efficacia dell’impegno di garanzia che s’assume nei confronti della stazione appaltante

una simile prescrizione risulta poi assente anche nella specifica disciplina di gara;

Rilevato che:

– la Ricorrente *** è stata esclusa dalla procedura di gara indetta da*** per l’affidamento biennale del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e fornitura pasti per degenti e gestione della mensa dei dipendenti;

– l’esclusione è stata disposta nella prima seduta di gara dell’8 novembre 2010 in quanto la commissione aveva rilevato che nella polizza fideiussoria mancava l’indicazione della funzione del sottoscrittore ed anche perché era stata esibita copia fotostatica della procura speciale conferita al dr. *** non resa in copia conforme all’originale;

– per l’annullamento della propria esclusione, previa concessione di idonee misure cautelari, ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Ricorrente ***;

– Con il primo motivo di ricorso è stato rilevato che l’indicazione della funzione del sottoscrittore non costituisce affatto una condizione di esistenza o di validità della polizza fideiussoria, mentre con la seconda censura si è dedotto che, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000, la ricorrente aveva prodotto copia fotostatica della procura del dr. *** con attestazione di conformità all’originale allegando copia del documento di identità del dichiarante;

qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

il ricorso è fondato;

– riguardo alla polizza fideiussoria, rileva il Collegio che manca nella disciplina normativa di riferimento, sia statale che regionale, una prescrizione che imponga l’indicazione della funzione del sottoscrittore come requisito di validità o comunque di efficacia dell’impegno di garanzia che s’assume nei confronti della stazione appaltante; una simile prescrizione risulta poi assente anche nella specifica disciplina di gara; ma nemmeno sotto il profilo sostanziale il provvedimento trova una plausibile giustificazione, dal momento che la fideiussione risulta pacificamente riconducibile, quale garante, alla Banca *** , nonchè sottoscritta dal suo rappresentante ***; quanto alla seconda ragione di esclusione, si osserva che nella fattispecie deve ritenersi applicabile l’art. 19 del d.p.r. n. 445 del 2000, regolante le modalità alternative alla autenticazione di copie, disciplina in ogni caso espressamente richiamata dall’art. 3 del disciplinare; ebbene, la dichiarazione sostitutiva del procuratore speciale *** (allegato 5 della produzione di parte ricorrente), corredata di copia del documento di identità di questi, contiene anche la dichiarazione di conformità all’originale della copia della procura speciale allegata, in ciò risultando del tutto conforme alla richiamata disciplina di semplificazione;

– l’impugnato provvedimento di esclusione deve dunque essere annullato, con ammissione della ricorrente al prosieguo della gara;

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 507 del 27 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 00507/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06693/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso n. 6693/2010 R.G. proposto da:***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

del verbale di gara n. 1 del 08/11/2010 recante l’esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e fornitura pasti per i degenti, nonche’ la gestione della mensa dei dipendenti di***

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.O.R.N. – Azienda Ospedaliera “Sant’**** e San Sebastiano” di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 la relazione del consigliere *** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

– la Ricorrente *** è stata esclusa dalla procedura di gara indetta dall’Azienda *** per l’affidamento biennale del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e fornitura pasti per degenti e gestione della mensa dei dipendenti;

– l’esclusione è stata disposta nella prima seduta di gara dell’8 novembre 2010 in quanto la commissione aveva rilevato che nella polizza fideiussoria mancava l’indicazione della funzione del sottoscrittore ed anche perché era stata esibita copia fotostatica della procura speciale conferita al dr. ***** non resa in copia conforme all’originale;

– per l’annullamento della propria esclusione, previa concessione di idonee misure cautelari, ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Ricorrente***;

– Con il primo motivo di ricorso è stato rilevato che l’indicazione della funzione del sottoscrittore non costituisce affatto una condizione di esistenza o di validità della polizza fideiussoria, mentre con la seconda censura si è dedotto che, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000, la ricorrente aveva prodotto copia fotostatica della procura del dr. *** con attestazione di conformità all’originale allegando copia del documento di identità del dichiarante;

– Si è costituita in giudizio l’Azienda*** resistente chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

– alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa per la decisione;

Considerato che:

– il ricorso è fondato;

– riguardo alla polizza fideiussoria, rileva il Collegio che manca nella disciplina normativa di riferimento, sia statale che regionale, una prescrizione che imponga l’indicazione della funzione del sottoscrittore come requisito di validità o comunque di efficacia dell’impegno di garanzia che s’assume nei confronti della stazione appaltante; una simile prescrizione risulta poi assente anche nella specifica disciplina di gara; ma nemmeno sotto il profilo sostanziale il provvedimento trova una plausibile giustificazione, dal momento che la fideiussione risulta pacificamente riconducibile, quale garante, alla Banca ***; quanto alla seconda ragione di esclusione, si osserva che nella fattispecie deve ritenersi applicabile l’art. 19 del d.p.r. n. 445 del 2000, regolante le modalità alternative alla autenticazione di copie, disciplina in ogni caso espressamente richiamata dall’art. 3 del disciplinare; ebbene, la dichiarazione sostitutiva del procuratore speciale *** (allegato 5 della produzione di parte ricorrente), corredata di copia del documento di identità di questi, contiene anche la dichiarazione di conformità all’originale della copia della procura speciale allegata, in ciò risultando del tutto conforme alla richiamata disciplina di semplificazione;

– l’impugnato provvedimento di esclusione deve dunque essere annullato, con ammissione della ricorrente al prosieguo della gara;

– le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’Azienda *** resistente al relativo pagamento in favore della ricorrente nella misura di 1.500,00(Millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato.

 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di esclusione; condanna l’Azienda Ospedaliera resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura di 1.500,00(Millecinquecento/00), oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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