Non è possibile per il giudice europeo il cumulo illimitato di ferie per causa di malattia

Redazione 25/11/11
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L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi.

Questo l’esito finale della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia europea nella causa C-214/10 (decisa lo scorso 22 novembre) fra la ditta KHS AG ed un suo dipendente, tale il Sig. Schulte, riguardante l’interpretazione dell’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

Il Sig. Schulte assentatosi dal lavoro a seguito di infarto prima di divenire definitivamente inabile aveva visto negarsi il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nei tre anni di assenza.

È da premettere che lo strumento del rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto europeo o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte dunque non risolve la controversia nazionale. Sarà il giudice nazionale a risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. La stessa decisione vincola gli altri giudici nazionali investiti di analoga questione.

Nella fattispecie la Corte europea è stata interpellata dal giudice tedesco in ordine alla compatibilità del diritto nazionale con la direttiva succitata.

Sul punto sono interessati:

a) la L. 8 gennaio 1963 (legge federale sulle ferie) che, all’art. 7, nn. 3 e 4 prescrive: “3. Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno in corso. Un riporto delle ferie all’anno successivo è ammissibile solo qualora sussistano rilevanti ragioni legate alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno successivo” e “4. Qualora le ferie non possano essere più concesse, integralmente o in parte, a causa della cessazione del rapporto di lavoro, sarà versata un’indennità sostitutiva”;

b) il contratto collettivo nazionale di riferimento del dipendente a norma del quale il diritto alle ferie si estingue tre mesi dopo la fine dell’anno civile, periodo esteso a dodici mesi nel caso in cui le ferie non siano state godute a causa di malattia;

c) l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (articolo peraltro non annoverato fra le disposizioni alle quali è consentito derogare), che al comma 2 prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Nel loro esame i giudici hanno puntualizzato che il diritto alle ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi può rispondere ai due elementi della sua finalità, nella specie consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, solo ove il riporto non superi un certo limite temporale. Oltre tale limite, infatti, le ferie annuali sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore quale momento di riposo, mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione.

Conseguentemente, in considerazione della finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite, direttamente conferito dal diritto dell’Unione ad ogni lavoratore, un lavoratore inabile al lavoro per diversi anni consecutivi, cui sia impedito dal diritto nazionale il godimento delle proprie ferie annuali retribuite durante detto periodo, non può avere il diritto di cumulare senza limiti i diritti alle ferie annuali retribuite acquisiti durante tale periodo. (Lilla Laperuta)

Redazione

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