Non è necessaria la procedura ad evidenza pubblica ( a norma del decreto legislativo 163/2006) per l’ assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi, nell’edificio dove ha sede un soggetto privato (ancorché di proprietà pubblica), per la installazione

Lazzini Sonia 18/10/07
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Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero del 16 luglio 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
<Deve considerarsi, in proposito, che l’oggetto della procedura avviata dalla società in parola riguardava un contratto, come quello di comodato, difficilmente riconducibile alle categorie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
 
Inoltre, l’importo veramente modesto per l’aggiudicazione, di cui si è detto sopra, porta comunque ad escludere la necessità di osservare, nel caso di specie, le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.
 
Ne consegue che, come già precedentemente rilevato in caso analogo da questo Consiglio la circostanza che la società in discorso abbia liberamente preferito – non in quanto obbligata – di disciplinare la fattispecie con una procedura simile a quella di evidenza pubblica, non comporta che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non rientrando tra quelle attratte nell’orbita della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205>
 
A cura di *************
 
N.4012/2007
 
Reg. Dec.
 
N. 2715
 
Reg. Ric.
 
Anno 2007
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso iscritto al NRG 2715/2007 proposto da GESTORE SERVIZI ELETTRICI – ****** S.P.A. (già GRTN S.P.A.). in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati ************, **************** e ******************* ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Liberiana, n. 17;
 
contro
 
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
e nei confronti di
 
– LUDOMARK S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
 
– 2G S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 12491 del 16 novembre 2006.
 
Visto il ricorso in appello;
 
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
 
visti gli atti tutti della causa;
 
relatore alla pubblica udienza del 12 giugno 2007 il consigliere *************** e uditi, per le parti, gli avvocati ********* e ******* e l’avvocato dello Stato ********;
 
Visto il Dispositivo di sentenza n. 350 del 14 giugno 2007;
 
ritenuto e considerato quanto segue:
 
FATTO
 
Con atto notificato il 16 marzo 2007, depositato il successivo 30 marzo, la G.S.E. s.p.a. (già GRTN s.p.a.) ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12491/2006, che aveva accolto il ricorso della Ludomatik s.r.l. inteso all’annullamento della proposta di aggiudicazione del 25 maggio 2006, in favore della 2G s.r.l., e degli atti della relativa gara a licitazione privata indetta dalla odierna appellante ed avente ad oggetto il comodato d’uso gratuito di spazi per l’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack presso la sede della società appaltante.
 
Il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia, stante l’esercizio di poteri autoritativi in sede di procedimentalizzazione della scelta del contraente privato; aveva disatteso l’eccezione di carenza di interesse della ricorrente società Ludomatik – anche se l’offerta della stessa non avrebbe consentito l’aggiudicazione della gara – per il carattere strumentale dell’azione, che avrebbe reso possibile una ulteriore attività dell’Amministrazione intimata, potenzialmente favorevole per la medesima ricorrente, ovvero il risarcimento del danno subìto; aveva, infine, riconosciuto fondate le doglianze della predetta società Ludomatik in ordine al mancato svolgimento pubblico della procedura di gara.
 
L’appellante società ****** contesta le anzidette statuizioni per il seguenti motivi:
 
1) violazione delle norme e dei principi in tema di riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo (artt. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2000 e 33, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della citata legge n. 205 del 2000);
 
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nonché inesatta applicazione del principio di pubblicità delle sedute nella fattispecie controversa.
 
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione dell’economia e delle finanze. Non si sono costituite né la società Ludomatik, ricorrente in primo grado, né la società 2G, aggiudicataria dell’appalto.
 
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2007.
 
DIRITTO
 
La Sezione ritiene che sia fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla ******à appellante.
 
Trattasi, infatti, di una controversia attinente ad una gara di natura del tutto particolare, riguardante la assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi, nell’edificio dove ha sede la stessa ******à, per la installazione di distributori automatici di cibi e bevande.
 
Va altresì ricordato che, come sottolineato dall’appellante, l’offerta della società aggiudicataria corrispondeva ad un importo di soli euro 6.500, evidentemente molto al di sotto di qualsiasi soglia di rilevanza comunitaria.
 
Ciò posto, stante la peculiarità della situazione, può prescindersi dalla problematica relativa alla qualità di soggetto privato (ancorché di proprietà pubblica) rivendicata dalla società appellante, che pure potrebbe comportare, in base alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, la necessità di adozione di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, come osservato in diverse occasioni dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo: Corte Cost. 28 marzo 2006, n. 129; Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2006, n. 1190 e Sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206).
 
Deve considerarsi, in proposito, che l’oggetto della procedura avviata dalla società in parola riguardava un contratto, come quello di comodato, difficilmente riconducibile alle categorie dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
 
Inoltre, l’importo veramente modesto per l’aggiudicazione, di cui si è detto sopra, porta comunque ad escludere la necessità di osservare, nel caso di specie, le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria.
 
Ne consegue che, come già precedentemente rilevato in caso analogo da questo Consiglio (v. Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7554) la circostanza che la società in discorso abbia liberamente preferito – non in quanto obbligata – di disciplinare la fattispecie con una procedura simile a quella di evidenza pubblica, non comporta che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non rientrando tra quelle attratte nell’orbita della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall’articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 novembre 2003, n. 17.635).
 
La sentenza di primo grado, imperniata su opposte conclusioni, deve essere pertanto dichiarata nulla, in accoglimento del proposto gravame, risultando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto in primo grado, mentre deve dichiararsi la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla vicenda in esame.
 
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene la Sezione che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
 
– accoglie l’appello, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
 
– dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2007, con la partecipazione di:
 
*************** – Presidente
 
*******************. Estensore – Consigliere
 
***************** – Consigliere
 
Vito Poli – Consigliere
 
************* – Consigliere
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
     ***************i                                      *************
 
                            
 
 
                                     IL SEGRETARIO
 
                             *************************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
       li……16/07/2007…………
 
(art.55, L.27-4-1982, n. 186)
 
           Il Dirigente
 
        **************
 
N.R.G. 2715/2007

Lazzini Sonia

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