Non è lecita la presentazione postuma di dichiarazioni mancanti

Lazzini Sonia 14/07/11
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Soggetti ammessi a partecipare – non può essere ammessa una regolarizzazione postuma dei documenti prodotti – differenza fra regolarizzazione ed integrazione documentale _ possibilità di completare il contenuto di certificazione già prodotto – non legittima invece la presentazione di dichiarazioni mancanti

Non è lecita la presentazione postuma di dichiarazioni mancanti

ove il bando (o la lettera d’invito) per l’aggiudicazione di un appalto contenga clausole relative alla presentazione dei documenti con espressa comminatoria di esclusione per l’ipotesi di inosservanza, non può essere richiesta la regolarizzazione dei documenti prodotti (cfr. questo C.G.A., 27 dicembre 2006, n. 802 e, più di recente, C.d.S., Sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8386 e Sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038 e 2 agosto 2010, n. 5084).

Nella specie, quindi, l’Amministrazione appaltante non poteva richiedere la regolarizzazione della documentazione che era già stata versata agli atti.

Infatti, il doveroso bilanciamento fra il dovere dell’Ammi-nistrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presen-tati dai candidati e il principio della “par condicio” tra i partecipanti a una selezione concorsuale, va ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale.

Quest’ultima non è consentita, laddove si risolva in un effettivo “vulnus” del principio di parità di trattamento, a differenza della rego-larizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenu-to della documentazione, cui è tenuta l’amministrazione in virtù del principio generale desumibile dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241.

In definitiva, la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti dichiarazioni presentate, prevista dall’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 358/1992, può valere a far completare il contenuto di certificazioni comunque presentate, ma non a consentire “ex post” la presentazione di una dichiarazione mancante (cfr. questo C.G.A., sentenza n. 802 del 2006 e l’altra giurisprudenza sopra richiamata).

Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la stessa è insussi-stente.

La verifica in ordine al possesso del summenzionato requisito è stata condotta sia per l’ATI RICORRENTE Impianti che per la ALFA in modo imparziale, come risulta dal verbale del 16 novembre 2009, in cui si attesta che nessuna delle ditte partecipanti si è avvalsa dell’autocertificazione, avendo esse prodotto copie di certificazioni provenienti da soggetti terzi

Lazzini Sonia

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