sez. pen., depositata il 22 gennaio 2011), la Corte di cassazione ha escluso che
nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato
dell’ente sia ammissibile la costituzione di parte civile; si tratta di una prima
pronucia su un argomento che molto ha fatto discutere in dottrina e dato vita
a diversi contrasti di tipo giurisprudenziale.
La Corte giunge alla suesposta conclusione sottolineando come la mancata disciplina
dell’istituto della costituzione di parte civile nell’ambito del D.Lgs. 231/2001
non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima
scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è
chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo
a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento