Non è consentita la costituzione di parte civile nel processo per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente ex D.Lgs. 231/2001

Redazione 01/04/11
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Con una sentenza di particolare interesse (sent. 5 ottobre 2010, n. 2251, sesta
sez. pen., depositata il 22 gennaio 2011), la Corte di cassazione ha escluso che
nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato
dell’ente sia ammissibile la costituzione di parte civile; si tratta di una prima
pronucia su un argomento che molto ha fatto discutere in dottrina e dato vita
a diversi contrasti di tipo giurisprudenziale.
La Corte giunge alla suesposta conclusione sottolineando come la mancata disciplina
dell’istituto della costituzione di parte civile nell’ambito del D.Lgs. 231/2001
non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima
scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è
chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo
a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria.

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