Non è concesso stabilire un criterio di valutazione della Commissione, con riferimento a “l’eventuale esperienza dei membri della Commissione nell’utilizzo dei prodotti offerti

Lazzini Sonia 20/11/08
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E’  ammissibile, alla luce delle regole che presiedono alle procedure di gara e, in particolare, di quella che impone di garantire la par condicio ai concorrenti, che si dia rilievo alle conoscenze personali, non importa se del singolo o del plenum della Commissione aggiudicatrice?e’ necessario provare che il criterio in questione sia stato effettivamente utilizzato; ovvero più semplicemente a lamentare che la ricorrente in primo grado non aveva fornito alcuna prova in ordine all’avvenuta, concreta applicazione dello stesso.?
 
In effetti, “ciò che si richiede ai componenti di un organismo di natura tecnica è la capacità di esprimere un giudizio obiettivo sull’intera gamma dei prodotti da valutare, senza lasciarsi influenzare dalle cognizioni acquisite nel tempo a seguito dell’uso o del contatto con uno di essi. Segue da ciò l’illegittimità del capitolato speciale nella parte in cui invece dà rilievo ad un criterio selettivo non conforme con quanto la legge richiede all’organo chiamato ad esprimere valutazioni di natura tecnica.” _Il Collegio non ravvisa elementi di giudizio di segno contrario, rispetto a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure._In realtà, il censurato criterio valutativo è potenzialmente suscettibile di condurre a risultati soggettivamente ed oggettivamente inaccettabili, atteso che il rilievo attribuito all’esperienza personale acquisita, con l’utilizzazione dei prodotti offerti, non solo dal singolo componente ma anche dalla Commissione nel suo complesso, inciderebbe negativamente sul giudizio finale concernente la qualità di un progetto, sia nell’ottica del necessario rispetto dei principi di collegialità e di imparzialità tra i concorrenti che sono alla base di ogni procedura concorsuale, sia sotto il profilo dell’effettiva conoscenza di un nuovo prodotto immesso di recente sul mercato, rispetto ad altri già collaudati e sperimentati nella pratica quotidiana._ poiché le disposizioni contenute nella lex specialis della gara devono essere tutte osservate e applicate dalla Commissione esaminatrice, non ha senso pretendere che sia fornita la dimostrazione circa l’effettiva applicazione di un criterio e la sua concreta incidenza sul risultato finale, dovendo all’uopo presumersi che anche quel criterio sia stato utilizzato dalla Commissione ed abbia utilmente concorso a determinare l’esito della gara
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 4767 del 2 ottobre 2008, inviata per la pubblicazione in data 6 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 
Si è precisato, in narrativa, che la Sezione Terza del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso di primo grado, ritenendo assorbente il motivo di censura inerente l’art. 5 del capitolato speciale, nella parte in cui viene individuato, tra i criteri a disposizione della Commissione per la valutazione tecnico-qualitativa dei progetti pervenuti, quello relativo all’eventuale esperienza dei membri della commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti.
Ha osservato il primo giudice che la menzionata disposizione del capitolato speciale prevedeva, per l’attribuzione del coefficiente di qualità del prodotto, criteri valutativi che attenevano tutti, ad eccezione di uno, ad aspetti oggettivi dell’offerta tecnica.
Invero, solo il criterio indicato per secondo rivestiva “carattere esclusivamente soggettivo”, in quanto sulla valutazione dell’offerta tecnica avrebbe inciso l’esperienza dei membri della Commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti.
Non sarebbe, quindi, ammissibile, alla luce delle regole che presiedono alle procedure di gara e, in particolare, di quella che impone di garantire la par condicio ai concorrenti, che si dia rilievo alle conoscenze personali, non importa se del singolo o del plenum della Commissione aggiudicatrice.
In effetti, “ciò che si richiede ai componenti di un organismo di natura tecnica è la capacità di esprimere un giudizio obiettivo sull’intera gamma dei prodotti da valutare, senza lasciarsi influenzare dalle cognizioni acquisite nel tempo a seguito dell’uso o del contatto con uno di essi. Segue da ciò l’illegittimità del capitolato speciale nella parte in cui invece dà rilievo ad un criterio selettivo non conforme con quanto la legge richiede all’organo chiamato ad esprimere valutazioni di natura tecnica.” (cfr. sent. imp., pag. 11).
Il Collegio non ravvisa elementi di giudizio di segno contrario, rispetto a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure.
In realtà, il censurato criterio valutativo è potenzialmente suscettibile di condurre a risultati soggettivamente ed oggettivamente inaccettabili, atteso che il rilievo attribuito all’esperienza personale acquisita, con l’utilizzazione dei prodotti offerti, non solo dal singolo componente ma anche dalla Commissione nel suo complesso, inciderebbe negativamente sul giudizio finale concernente la qualità di un progetto, sia nell’ottica del necessario rispetto dei principi di collegialità e di imparzialità tra i concorrenti che sono alla base di ogni procedura concorsuale, sia sotto il profilo dell’effettiva conoscenza di un nuovo prodotto immesso di recente sul mercato, rispetto ad altri già collaudati e sperimentati nella pratica quotidiana.
 
Ciò che rileva, infatti, è “la capacità di valutare i prodotti indipendentemente dalla maggiore o minore esperienza pratica nel loro utilizzo acquisita da un singolo membro della Commissione.” (cfr. sent. imp., pag. 10).
 
Va, quindi, escluso che il primo giudice sia incorso in un lampante errore logico, secondo l’affermazione resa dall’appellante incidentale, perché non è dato ravvisare alcuna contraddizione nel richiedere, da un lato, che la Commissione sia composta, almeno in prevalenza, da tecnici esperti e, in ogni caso, dotati di adeguati titoli di studio e professionali; e nel prevedere, dall’altro, che la valutazione di un prodotto sia affidata all’eventuale e diretta conoscenza e/o alla maggiore o minore esperienza pratica, acquisita nel suo utilizzo dal singolo membro della Commissione stessa.
 
In verità, ammettere un criterio valutativo, come quello contestato dalla BETA, significa introdurre nella procedura concorsuale un elemento spurio ed arbitrario che, come tale, è suscettibile di compromettere il regolare espletamento della gara e di porre in serio dubbio la correttezza e l’equanimità dei risultati conseguiti.
 
Né si dica che il criterio in questione aveva natura strettamente residuale, perché, in realtà -pur non potendosi attribuire all’elenco, di cui all’art. 5 del capitolato speciale, l’indicazione di un ordine di importanza dal valore decrescente- non è priva di significato la circostanza che il criterio medesimo sia stato enunciato al secondo posto, subito dopo quello relativo alle specifiche tecniche fornite dalla ditta>
 
 
A cura di *************
 
N. REG.DEC.4767/08
ric. nn. 5371-6567/06
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio  di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello riuniti nn. 5371 – 6567/2006, proposti:
a) il primo (n. 5371/06), dalla ALFA & ALFA MEDICAL S.p.A., con sede in Pratica di Mare (RM),  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati *************** del Prato e *******************, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini n. 8;
contro
AZIENDA USL RM/G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ******************* e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Morin n.1;
e nei confronti della
BETA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ************ e **************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180;
b) il secondo (n. 6567/06), dalla AZIENDA USL RM/G, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. **************** ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, Via C. Morin n.1;
contro
la BETA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ************ e **************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180;
e nei confronti della
ALFA & ALFA MEDICAL S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ******************* e *************** del Prato, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Piazza Mazzini n. 8;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III, 10 agosto 2006, n. 3412, concernente gara per la fornitura di sistemi diagnostici;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 novembre 2007, il Consigliere ******************;
Uditi gli avvocati ***********, ********* e ******;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
Ricorso in appello n. 5371/2006.
Nel 2005 la società ALFA & ALFA Medical S.P.A. è stata invitata a partecipare alla procedura ristretta indetta, nella forma dell’appalto concorso, per la fornitura triennale di sistemi diagnostici destinati ai Presidi ospedalieri della ASL “ROMA G”.
Il lotto 3, che interessa la presente vertenza, è stato aggiudicato all’appellante, ma la società BETA, la cui offerta si era classificata all’ultimo posto della graduatoria finale, ha proposto un ricorso (meramente strumentale) che la Sezione terza del T.A.R. del Lazio ha accolto sulla base del motivo, considerato assorbente, riguardante il criterio di valutazione della Commissione, stabilito dall’art. 5 del Capitolato speciale, con riferimento a “l’eventuale esperienza dei membri della Commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti.
Il giudice di prime cure, dopo aver respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto tale criterio di natura soggettiva e non utilizzabile perché non imparziale, a differenza degli altri criteri previsti ai quali è stato, invece, riconosciuto carattere oggettivo.
Ad avviso dell’appellante, la sentenza meriterebbe di essere riformata per i seguenti motivi:
1)Sull’inammissibilità del ricorso in primo grado.
Si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla BETA, ritenendo che la suddivisione in lotti operata dalla stazione appaltante non incideva sull’unitarietà della fornitura.
2) Sull’inammissibilità dei motivi aggiunti di ricorso, proposti in primo grado e sull’inammissibilità del ricorso in primo grado sotto diverso profilo.
La pretesa tardività dei motivi aggiunti avrebbe reso inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso principale, in assenza della c.d. prova di resistenza.
3) Sul motivo di ricorso accolto.
Ad avviso dell’appellante il motivo di ricorso riguardante l’eventuale esperienza dei membri della Commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti, era stato dedotto in maniera generica, perplessa e dubitativa e, quindi, doveva essere dichiarato inammissibile.
Mancava, poi, la prospettazione della rilevanza della possibile illegittimità dedotta e non era stata fornita la prova che il censurato criterio fosse stato applicato.
Chiede, pertanto, l’appellante la riforma della sentenza di primo grado, con ogni conseguenza in merito a spese ed onorari di giudizio.
Nei suoi scritti difensivi l’Azienda USL RM/G, in qualità di appellante incidentale, ha auspicato la totale riforma della gravata sentenza per i seguenti motivi:
1) Erronea lettura del capitolato. Vizio logico. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Illegittima inversione dell’onere probatorio.
Si rilevano contraddizioni logiche nel testo della sentenza, oltre alla mancanza della prova di resistenza e della dimostrazione circa l’avvenuta, effettiva applicazione del censurato criterio di valutazione.
2) Mancato rilievo della carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente o della tardività del ricorso introduttivo.
Si prospettano due ipotesi: a) qualora l’interesse di BETA sia sorto in seguito alla mancata aggiudicazione, il ricorso di primo grado doveva essere rigettato in quanto non era stata fornita la prova dell’effettiva applicazione del criterio ritenuto lesivo; b) ove, invece, l’interesse di BETA sia sorto al momento dell’avvenuta conoscenza dei criteri di valutazione della gara, il ricorso doveva essere dichiarato tardivo e, quindi, irricevibile.
3) Infondatezza nel merito.
Fermo quanto sopra esposto, si osserva che il criterio esaminato risultava valido ed ineccepibile, in quanto la valutazione nel merito della qualità del prodotto non poteva prescindere dall’esperienza in concreto maturata nell’utilizzo dello stesso.
In senso contrario alle tesi ex adverso sostenute ha diffusamente argomentato la società BETA nelle sue varie memorie difensive, chiedendo la reiezione dell’appello con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, competenze ed onorari di causa.
Ricorso in appello n. 6567/2006.
L’Azienda USL RM/G propone autonomo appello avverso la sentenza di cui ad epigrafe, formulando le medesime doglianze già espresse nell’appello incidentale dianzi riferito.
In una successiva memoria l’istante ha puntualizzato alcuni aspetti della controversia, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate.
Dal canto suo, la ALFA & ALFA Medical S.p.A., costituitasi in giudizio con atto del 12 settembre 2006, ha ribadito le ragioni di inammissibilità del ricorso di primo grado e, quanto al merito, ha chiesto per vari motivi la riforma della sentenza impugnata.
Si è opposta alle domande delle controparti la BETA S.p.A. la quale, sia nella memoria di costituzione che nei successivi scritti difensivi, ha replicato alle avverse eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado ed ha puntualmente contrastato le considerazioni formulate a sostegno della pretesa illegittimità della censurata sentenza, concludendo per il rigetto dell’appello con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, competenze ed onorari.
Le domande di sospensione della censurata sentenza sono state respinte con ordinanze della Sezione n. 4729 e n. 4703 del 26 settembre 2006.
DIRITTO
1 – Preliminarmente gli appelli in epigrafe vanno riuniti, per essere decisi con una medesima sentenza.
2 – In primo luogo occorre darsi carico di esaminare le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso in primo grado della società BETA, che le parti avverse hanno inteso riproporre nel presente grado di giudizio.
Privo di pregio è il rilievo che attiene al preteso carattere cumulativo del ricorso deciso in prima istanza.
Si eccepisce che la BETA ha impugnato, con un unico atto, l’aggiudicazione di due diversi lotti, aventi oggetti differenti e, quindi, differenti criteri valutativi, prezzi, concorrenti e graduatorie.
Avrebbe, perciò, errato il primo giudice, che ha ricondotto ad unità ciò che unitario non era, stravolgendo la realtà dei fatti con una motivazione in contrasto con le disposizioni del capitolato e con lo spirito della gara.
Al riguardo, la Sezione III del T.A.R. del Lazio ha ritenuto che la suddivisione in lotti operata dalla stazione appaltante, rispondeva ad una mera esigenza pratica afferente sia alla tipologia della fornitura (analisi mediche) sia alla pluralità delle strutture presso le quali eseguire la fornitura stessa.
Pertanto, la suddivisione in lotti non incideva sull’unitarietà della fornitura, non venendosi in alcun modo a determinare un’autonomia funzionale della frazione di fornitura oggetto dell’appalto.
Il Collegio condivide il punto di vista del giudice di prime cure, giacché non può obliterarsi che, come osservato dalla resistente BETA S.p.A., la stazione appaltante ha indetto un’unica gara, con un’unica lex specialis, un’unica Commissione, un’unica procedura valutativa ed un unico provvedimento finale di approvazione delle graduatorie e di aggiudicazione della fornitura.
Diversamente opinando, dovrebbe invero ritenersi che, se non vi fosse stata una semplice esigenza pratica alla base della decisione di procedere alla suddivisione in lotti, ma fosse emersa nell’occasione una ben più pregnante ragione sostanziale, ascrivibile al novero di quelle “speciali necessità” che consentirebbero di superare il generale divieto di frazionamento della fornitura, l’Azienda USL RM/G avrebbe potuto legittimamente indire tante gare distinte per quante erano le forniture da eseguire.
Il che non è, atteso che, in realtà, l’appalto concorso perseguiva l’obiettivo di assicurare delle forniture di analisi non già del tutto autonome ed indipendenti l’una dall’altra, bensì obbiettivamente collegate, in quanto inserite in una medesima sequenza procedimentale e riconducibili ad un’unica preordinazione funzionale.
La società BETA non aveva, dunque, alcun onere, ma soltanto una mera facoltà, di proporre distinti ricorsi giurisdizionali in relazione ai due lotti (nn. 3 e 4) che insieme hanno formato oggetto del gravame proposto in primo grado.
3 – Va disattesa anche l’eccezione che si incentra sull’asserita tardività dei motivi aggiunti, che avrebbero ampliato l’oggetto del giudizio e reso inammissibile per difetto di interesse anche il ricorso principale, non essendo stata fornita nella specie la c.d. prova di resistenza.
Posto, al riguardo che nessuna norma preclude la proposizione nel processo amministrativo di motivi aggiunti che investano gli stessi atti e provvedimenti già impugnati col ricorso principale, deve rilevarsi che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado presentava sufficientemente delineato e per nulla generico il motivo di doglianza che l’organo giudicante ha successivamente ritenuto fondato, con carattere assorbente rispetto alle altre censure formulate.
Né deve fuorviare il carattere solo apparentemente (e formalmente) dubitativo della censura de qua, dal momento che la ricorrente ha concluso la sua esposizione affermando con sicurezza, riferendosi al criterio di valutazione elencato per secondo, che “Si tratta di un metro soggettivo e dunque non imparziale, inutilizzabile ai fini della valutazione.” e che “… già per questa ragione l’operato della Commissione è viziato per l’illegittimità della clausola in questione.” (cfr. ricorso di primo grado, pag. 32).
Era, poi, evidente che la società ricorrente aveva proposto un ricorso assistito da un interesse meramente
strumentale, in quanto volto ad ottenere la rinnovazione, in tutto o in parte, della procedura di gara.
Sicché, del tutto inconferente si palesava in un siffatto contesto la c.d. prova di resistenza, essendo chiaramente irrilevante la posizione in graduatoria della ricorrente così come il divario del punteggio da questa conseguito, rispetto a quello attribuito all’impresa risultata aggiudicataria.
Posto, dunque, che il ricorso introduttivo conteneva, nelle sue linee essenziali e perciò utili ai fini di un proficuo svolgimento del processo, la censura che il giudice ha condiviso assumendola a supporto della decisione di accoglimento del gravame, non può validamente sostenersi che i motivi aggiunti abbiano tardivamente ampliato il thema decidendum, in quanto appare evidente che con essi la ricorrente ha inteso soltanto sviluppare e meglio precisare i termini della questione controversa dedotta in lite, alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso del processo.
In effetti, dopo aver rammentato che a pag. 24 del ricorso introduttivo era stata manifestata “l’esigenza che in sede istruttoria si facesse luce sull’operato della Commissione di gara”, la ricorrente società BETA, constatato che l’esibizione documentale della ASL non aveva aggiunto nulla a quanto già era stato acquisito, ha inteso riproporre, “approfondendoli ove necessario”, gli stessi motivi di diritto precedentemente enunciati nell’atto introduttivo del giudizio, utilizzandoli in concreto per censurare l’operato della Commissione in ordine alla ravvisata necessità di puntualizzazione dei criteri, dettati nel capitolato tecnico per la valutazione qualitativa delle offerte.
4 – In ogni caso, va disattesa anche l’argomentazione che tende ad evidenziare la tardività dello stesso ricorso originario.
In proposito l’Azienda USL RM/G ha sostenuto l’illegittimità della sentenza impugnata, per violazione del dovere del giudice di rilevare ex officio la tardività del ricorso introduttivo, nel presupposto che il ricorso proposto dalla BETA risulterebbe espressamente ed unicamente proposto avverso la deliberazione n. 1160/2005, con cui si è proceduto all’aggiudicazione, e solo “occorrendo” avverso il capitolato.
Poiché, invece, l’interesse a ricorrere della BETA era già presente al momento dell’avvenuta conoscenza del criterio di valutazione ritenuto illegittimo dal giudice di prime cure, non aveva senso, a detta dell’Amministrazione, proporre l’impugnazione in seguito alla mancata aggiudicazione della gara, dovendo la tutela dell’interesse leso tradursi nell’immediata impugnazione del capitolato.
La tesi dell’Azienda non può essere condivisa, non solo perché la ricorrente ha espressamente impugnato sia il provvedimento conclusivo della procedura che, sia pure soltanto all’occorrenza, il capitolato speciale della gara, ma anche e soprattutto perché, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso giurisdizionale va proposto al momento in cui si concretizza la lesione della posizione giuridica soggettiva, vale a dire allorché sorge effettivamente l’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione.
Nel caso di specie, deve ammettersi che l’interesse a ricorrere della società BETA si è determinato non già al momento in cui la stessa è stata resa edotta del capitolato di gara, ma soltanto quando essa ha avuto contezza dell’esito negativo della procedura concorsuale, il che si è ufficialmente verificato dopo l’avvenuta adozione della delibera n. 1160 del 2005, recante approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione di gara ed aggiudicazione delle relative forniture.
La ravvisata tempestività dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e la circostanza che la sentenza del TAR ha accolto un motivo di doglianza già enunciato nel ricorso originario, tolgono ogni giuridica consistenza alla tesi concernente la pretesa tardività dell’atto per motivi aggiunti, in quanto nessuna rilevanza essa eserciterebbe nell’economia del presente grado d’appello, ai fini dell’eventuale conferma della sentenza impugnata.
Nel merito, sono infondati tutti gli appelli indicati in epigrafe, ivi compreso quello incidentale, sottoposto al vaglio del Collegio dall’Azienda USL RM/G nell’appello n. 5371/06.
5 – Si è precisato, in narrativa, che la Sezione Terza del T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso di primo grado, ritenendo assorbente il motivo di censura inerente l’art. 5 del capitolato speciale, nella parte in cui viene individuato, tra i criteri a disposizione della Commissione per la valutazione tecnico-qualitativa dei progetti pervenuti, quello relativo all’eventuale esperienza dei membri della commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti.
Ha osservato il primo giudice che la menzionata disposizione del capitolato speciale prevedeva, per l’attribuzione del coefficiente di qualità del prodotto, criteri valutativi che attenevano tutti, ad eccezione di uno, ad aspetti oggettivi dell’offerta tecnica.
Invero, solo il criterio indicato per secondo rivestiva “carattere esclusivamente soggettivo”, in quanto sulla valutazione dell’offerta tecnica avrebbe inciso l’esperienza dei membri della Commissione nell’utilizzo degli analizzatori e dei reagenti offerti.
Non sarebbe, quindi, ammissibile, alla luce delle regole che presiedono alle procedure di gara e, in particolare, di quella che impone di garantire la par condicio ai concorrenti, che si dia rilievo alle conoscenze personali, non importa se del singolo o del plenum della Commissione aggiudicatrice.
In effetti, “ciò che si richiede ai componenti di un organismo di natura tecnica è la capacità di esprimere un giudizio obiettivo sull’intera gamma dei prodotti da valutare, senza lasciarsi influenzare dalle cognizioni acquisite nel tempo a seguito dell’uso o del contatto con uno di essi. Segue da ciò l’illegittimità del capitolato speciale nella parte in cui invece dà rilievo ad un criterio selettivo non conforme con quanto la legge richiede all’organo chiamato ad esprimere valutazioni di natura tecnica.” (cfr. sent. imp., pag. 11).
Il Collegio non ravvisa elementi di giudizio di segno contrario, rispetto a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure.
In realtà, il censurato criterio valutativo è potenzialmente suscettibile di condurre a risultati soggettivamente ed oggettivamente inaccettabili, atteso che il rilievo attribuito all’esperienza personale acquisita, con l’utilizzazione dei prodotti offerti, non solo dal singolo componente ma anche dalla Commissione nel suo complesso, inciderebbe negativamente sul giudizio finale concernente la qualità di un progetto, sia nell’ottica del necessario rispetto dei principi di collegialità e di imparzialità tra i concorrenti che sono alla base di ogni procedura concorsuale, sia sotto il profilo dell’effettiva conoscenza di un nuovo prodotto immesso di recente sul mercato, rispetto ad altri già collaudati e sperimentati nella pratica quotidiana.
Ciò che rileva, infatti, è “la capacità di valutare i prodotti indipendentemente dalla maggiore o minore esperienza pratica nel loro utilizzo acquisita da un singolo membro della Commissione.” (cfr. sent. imp., pag. 10).
Va, quindi, escluso che il primo giudice sia incorso in un lampante errore logico, secondo l’affermazione resa dall’appellante incidentale, perché non è dato ravvisare alcuna contraddizione nel richiedere, da un lato, che la Commissione sia composta, almeno in prevalenza, da tecnici esperti e, in ogni caso, dotati di adeguati titoli di studio e professionali; e nel prevedere, dall’altro, che la valutazione di un prodotto sia affidata all’eventuale e diretta conoscenza e/o alla maggiore o minore esperienza pratica, acquisita nel suo utilizzo dal singolo membro della Commissione stessa.
In verità, ammettere un criterio valutativo, come quello contestato dalla BETA, significa introdurre nella procedura concorsuale un elemento spurio ed arbitrario che, come tale, è suscettibile di compromettere il regolare espletamento della gara e di porre in serio dubbio la correttezza e l’equanimità dei risultati conseguiti.
Né si dica che il criterio in questione aveva natura strettamente residuale, perché, in realtà -pur non potendosi attribuire all’elenco, di cui all’art. 5 del capitolato speciale, l’indicazione di un ordine di importanza dal valore decrescente- non è priva di significato la circostanza che il criterio medesimo sia stato enunciato al secondo posto, subito dopo quello relativo alle specifiche tecniche fornite dalla ditta.
Nessun credito può, inoltre, riconoscersi ai rilievi di controparte intesi a negare –invero, apoditticamente- che il criterio in questione sia stato effettivamente utilizzato; ovvero più semplicemente a lamentare che la ricorrente in primo grado non aveva fornito alcuna prova in ordine all’avvenuta, concreta applicazione dello stesso.
E’ sufficiente, al riguardo, considerare che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, l’assegnazione dei punteggi senza “alcuna indicazione delle ragioni sottostanti la loro quantificazione”, conduce verosimilmente a ritenere che il criterio de quo sia stato effettivamente applicato al pari “degli altri criteri indicati nel capitolato e non oggetto di contestazione” (cfr. sent. imp., pag. 12).
D’altronde, poiché le disposizioni contenute nella lex specialis della gara devono essere tutte osservate e applicate dalla Commissione esaminatrice, non ha senso pretendere che sia fornita la dimostrazione circa l’effettiva applicazione di un criterio e la sua concreta incidenza sul risultato finale, dovendo all’uopo presumersi che anche quel criterio sia stato utilizzato dalla Commissione ed abbia utilmente concorso a determinare l’esito della gara.
6 – Appena un cenno, infine, va dedicato alla doglianza concernente l’asserita mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, che inficerebbe l’intera sentenza.
Si è già dianzi detto che la censura accolta dal primo giudice era sufficientemente delineata nel ricorso introduttivo di prima istanza e che non era necessaria alcuna prova di resistenza, né la dimostrazione riguardante l’effettiva applicazione del criterio e la sua incidenza sui risultati della procedura concorsuale.
Deve, dunque, ritenersi che le statuizioni contenute nella censurata sentenza siano pienamente rispondenti alla domanda della ricorrente e non abbiano affatto violato il divieto imposto al giudice di sostituirsi alla parte, accogliendo censure non dedotte o non supportate da alcun principio di prova.
Conclusivamente, gli appelli vanno tutti respinti, ma si rinvengono validi motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, previa riunione degli appelli meglio specificati in epigrafe, li respinge tutti.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
 
*****************, PRESIDENTE
****************, CONSIGLIERE
***************, CONSIGLIERE
Caro*******************I, CONSIGLIERE
****************** est., CONSIGLIERE
 
ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE
f.to ******************                                  f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to *************
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to **************
 
 
 

Lazzini Sonia

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