Non è ammissibile una società mista «aperta» o «generalista» cui affidare in via diretta, dopo la sua costituzione, un numero indeterminato di appalti o di servizi pubblici

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Sulla base di questo principio i Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 824/2009, hanno respinto il ricorso avverso la pronuncia del TAR Abruzzo – Pescara, Sezione I, n. 140/2008, considerando ormai superato quanto disposto in una sentenza, relativamente recente, della V Sezione del CdS (n. 272/2005) la quale aveva ritenuto legittima la concessione senza gara del servizio pubblico ad una società mista a capitale pubblico maggioritario.
 
Il Consiglio di Stato, ancora una volta, è stato chiamato a definire i contorni dell’ in house providing e, dopo aver ribadito, richiamando, fra le altre, la nota plenaria n. 1 del 2008, la legittimità dell’affidamento diretto del pubblico appalto ad una società mista costituita per una specifica missione a seguito di una gara espletata sia per la scelta del socio privato che per l’affidamento dello specifico incarico, ha escluso il diretto affidamento degli appalti ulteriori e successivi rispetto all’affidamento rientrante nella specifica missione sulla base della quale era stata espletata la gara per la scelta del socio privato.
 
Questo a significare che l’ambito di operatività della società mista è limitato all’affidamento iniziale e questa non può ottenere, senza gara, ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario.
 
Avv. Alfredo Matranga
Dott. Francesco De Santis
  • qui la sentenza

Matranga Alfredo

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