Non è ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica

Lazzini Sonia 23/06/11
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Offerta economicamente più vantaggiosa – inammissibile commistione fra requisiti di ammissione alla gara e elementi di valutazione dell’offerta _va annullata la gara perché illegittima – una medesima evidenza fattuale (l’aver operato la realizzazione di impianti di depurazione) prima requisito di ammissione alla gara_ poi attribuzione di un punteggio

Non è ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica.

gli elementi che sono considerati come fondamentali requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica attengono a fatti costituzionali dell’impresa, mentre gli stessi non possono allo stesso tempo essere presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, in quanto già esaminati e ricompresi nell’ambito del “minimum” indispensabile per la partecipazione alla gara.

Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nella specie si è determinata per effetto della presenza di una norma di bando (art. 2, punto 6) una inammissibile commistione fra requisiti di ammissione alla gara e elementi di valutazione dell’offerta, in quanto la norma di bando prima indicata, dapprima richiedeva il possesso di esperienza minima nell’ambito della realizzazione di impianti di depurazione delle acque e, poi, esprimeva la necessità di una valutazione, con assegnazione di punteggio, per gli impianti eseguiti.

E’ evidente, quindi, come una medesima evidenza fattuale (l’aver operato la realizzazione di impianti di depurazione) veniva considerata, da un lato, un requisito di ammissione alla gara, mentre, da un altro, la medesima evidenza fattuale veniva presa in considerazione per l’attribuzione di un punteggio, ed è fuori discussione che gli elementi che sono considerati come fondamentali requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica attengono a fatti costituzionali dell’impresa, mentre gli stessi non possono allo stesso tempo essere presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, in quanto già esaminati e ricompresi nell’ambito del “minimum” indispensabile per la partecipazione alla gara.

La sentenza impugnata, dunque, correttamente ha accolto il motivo subordinato ed ha annullato la norma di bando di gara illegittima, ordinando conseguentemente la rinnovazione del procedimento sulla base della espunzione della norma di bando considerata illegittima e su tale linea è anche il Collegio, reputando, come da giurisprudenza da tempo esistente, come non sia ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica.

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1099 del 22 febbraio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 01099/2011REG.PROV.COLL.

N. 05899/2010 REG.RIC.

N. 05900/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5899 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

sul ricorso numero di registro generale 5900 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per la riforma

quanto al ricorso n. 5899 del 2010:

della sentenza breve del T.a.r. Marche – Ancona: Sezione I n. 00173/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00173/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEPURATORE ACQUE REFLUE CIVILI.

quanto al ricorso n. 5900 del 2010:

della sentenza breve del T.a.r. Marche – Ancona: Sezione I n. 00173/2010, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00173/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEPURATORE ACQUE REFLUE CIVILI.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Controinteressata Acque S.r.l. e di Acquambiente Marche S.r.l. e di Controinteressata Acque S.r.l. e di Ati Ricorrente-Depurazione Acque S.r.l. – Ricorrente 2 Costruzioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ***** e ************** e ********* e gli avv.ti ***** e **************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Gli appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con la quale quel giudice ha accolto un ricorso della controinteressata società Controinteressata e ha annullato in parte il bando di gara per la realizzazione di un depuratore con obbligo, sussistendone ancora l’interesse, ad indire una nuova gara sulla base di un diverso bando di gara, con espunzione della norma annullata.

Il primo dei due appelli indicati in epigrafe è proposto dall’ATI con capogruppo Ricorrente-Depurazione Acque, il quale è assistito dai seguenti motivi di diritto:

Legittimità del bando di gara, in quanto la norma di bando annullata (sostanziale corrispondenza tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione) tendeva, da un lato, a garantire l’interesse dell’Amministrazione ad avere partecipanti idonei all’adempimento delle obbligazioni e, dall’altro individuava un criterio di valutazione, essendo richiesto il fatturato minimo per il requisito di partecipazione e il numero degli impianti per il criterio valutativo, peraltro puramente accessorio;

Infondatezza del motivo relativo alla valutazione di dieci impianti, in quanto per nessuno di essi Controinteressata ha prodotto la documentazione;

Vengono, poi, riproposti, i motivi del ricorso incidentale:

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, per non essere documentato il costo di manutenzione e di utilizzazione, per cui a Controinteressata doveva essere attribuito il punteggio di 0;

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, dovendo prevalere il listino ufficiale con attribuzione a Controinteressata di punti 2,67;

Sviamento, illogicità e contraddittorietà, nel caso in cui si dovesse interpretare la norma di bando (art. 2.4 del bando di gara) come favorevole alla prevalenza dell’offerta sul listino ufficiale.

Controinteressata Acque si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e formulando altresì appello incidentale, richiamando all’uopo quello proposto nel secondo appello.

Il secondo appello indicato in epigrafe (n. 5900 del 2010) è proposto da Acquambiente Marche e si dirige, come già precisato, contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sulla base dei seguenti motivi:

Legittimità della norma di bando, che prevede, secondo il primo giudice, una sostanziale identità tra requisiti di ammissione alla gara e criteri di attribuzione del punteggio dell’offerta, trattandosi di elementi evidentemente differenziati, con l’aggiunta che tale elemento di valutazione non è affatto preponderante nel computo complessivo del punteggio;

Legittimità dell’attribuzione del punteggio uguale a 0 a Controinteressata per gli impianti realizzati, mancando qualsiasi dimostrazione della esecuzione.

Anche in questo appello Controinteressata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

Formula, altresì, appello incidentale condizionato, sulla base del seguente motivo:

Violazione dell’art. 49 del d.. lgs. n. 163 del 2006 e illogicità manifesta, per mancata attribuzione del punteggio delle referenze apportate dall’impresa ausiliaria; oltre alle eccezioni in ordine alle valutazioni attribuite a Controinteressata.

L’ATI con capogruppo Ricorrente Depurazione Acque si costituisce in tale appello, deposita una consulenza tecnica e chiede l’accoglimento dell’appello.

Le due cause passano in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.

 

DIRITTO

I due appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche e presentano evidenti aspetti di connessione oggettiva e soggettiva e vanno, pertanto, preliminarmente riuniti.

Entrambi gli appelli principali (che hanno la medesima “causa petendi”) sono infondati.

Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nella specie si è determinata per effetto della presenza di una norma di bando (art. 2, punto 6) una inammissibile commistione fra requisiti di ammissione alla gara e elementi di valutazione dell’offerta, in quanto la norma di bando prima indicata, dapprima richiedeva il possesso di esperienza minima nell’ambito della realizzazione di impianti di depurazione delle acque e, poi, esprimeva la necessità di una valutazione, con assegnazione di punteggio, per gli impianti eseguiti.

E’ evidente, quindi, come una medesima evidenza fattuale (l’aver operato la realizzazione di impianti di depurazione) veniva considerata, da un lato, un requisito di ammissione alla gara, mentre, da un altro, la medesima evidenza fattuale veniva presa in considerazione per l’attribuzione di un punteggio, ed è fuori discussione che gli elementi che sono considerati come fondamentali requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica attengono a fatti costituzionali dell’impresa, mentre gli stessi non possono allo stesso tempo essere presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, in quanto già esaminati e ricompresi nell’ambito del “minimum” indispensabile per la partecipazione alla gara.

La sentenza impugnata, dunque, correttamente ha accolto il motivo subordinato ed ha annullato la norma di bando di gara illegittima, ordinando conseguentemente la rinnovazione del procedimento sulla base della espunzione della norma di bando considerata illegittima e su tale linea è anche il Collegio, reputando, come da giurisprudenza da tempo esistente, come non sia ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica.

Gli appelli incidentali condizionati possono, alla luce della infondatezza degli appelli principali, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio degli appelli riuniti possono, però, in considerazione della particolarità della questione controversa, essere compensate fra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce;

rigetta gli appelli principali;

dichiara improcedibili gli appelli incidentali;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

**********, Consigliere

Eugenio Mele, ***********, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

****************, Consigliere

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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