Non basta l’impegno del genitore per recuperare l’idoneità genitoriale

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     Indice

  1. Il caso
  2. Il diritto del minore

1. Il caso

Con la sentenza n.3546 del 4.2.2022, la Suprema Corte ha stabilito che nonostante vi sia l’impegno del genitore nel recupero della sua idoneità genitoriale, tutto ciò non è sufficiente per recuperare integralmente il rapporto con il proprio figlio, il quale verrà dichiarato in stato di adottabilità e allontanato dalla sua famiglia di origine per poter essere collocato in casa-famiglia.

Nello specifico, la sentenza anzidetta riguardava una madre che non riusciva a garantire una sana crescita psico-fisica al proprio figlio, difatti quest’ultimo era costretto a vivere in un ambiente familiare caratterizzato da un clima di violenza e abbandono, che inevitabilmente costituivano un fattore di grande stress ed infelicità per il minore, pertanto era stato affidato ad una casa famiglia, da parte del Tribunale per i Minorenni. Tuttavia, nel passare degli anni, la situazione familiare non era affatto cambiata, difatti vi era ancora un rapporto di violenza da parte del padre nei confronti della madre, e quest’ultima non aveva intrapreso alcuna iniziativa per poter tutelare il proprio figlio in modo da non farlo assistere ai numerosi episodi di violenza che accadevano nell’abitazione familiare, e pertanto non vi era stato nessun elemento positivo riscontrato nel passare degli anni, tale da poter nuovamente riaffidare il minore alla propria famiglia di origine.

La Corte Suprema quindi, nell’interesse del minore, con la sentenza sopra citata, stabiliva che persisteva lo stato di adottabilità e l’assegnazione ad una casa-famiglia.


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2. Il diritto del minore

Il diritto del minore, a vivere e crescere serenamente in un ambiente familiare, che garantisca al minore stesso, una serena crescita in un clima familiare caratterizzato da un’armonia e pace tra i genitori, è garantito non soltanto a livello nazionale, ma anche dagli ordinamenti convenzionali. Difatti, l’art. 8 CEDU, ha come obiettivo principale l’interesse del minore, che viene tutelato anche attraverso l’adottabilità e l’allontanamento dalla f

amiglia di origine, quando quest’ultima non sia idonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, e garantire la crescita del minore in un ambiente sereno e positivo. Pertanto, soltanto in extrema-ratio, l’autorità giudiziaria potrà provvedere ad allontanare il minore dalla famiglia di origine, quando quest’ultimo sia fonte di stress e malessere il figlio.

In riferimento sempre alla vicenda oggetto della sentenza, sebbene la madre abbia intrapreso un percorso terapeutico allo scopo di recuperare il rapporto, ella non è ancora in grado di assicurare al minore una crescita serena e positiva, ragion per cui la Suprema Corte in ossequio ai principi anzidetti non ha revocato lo stato di adottabilità del minore né ha revocato l’affidamento alla casa-famiglia. Pertanto, è chiaro ed evidente che la Corte di Cassazione attraverso questa decisione abbia voluto tutelare innanzitutto il diritto del minore ad avere una normale crescita psico-fisica, considerando tale diritto più importante rispetto alla sofferenza della madre, che nonostante i suoi sforzi non è ancora in grado di assicurare una normale crescita per il proprio figlio.

In conclusione, è opportuno rilevare come dal punto di vista gerarchico, la Suprema Corte e anche gli altri ordinamenti comunitari e convenzionali, collocano al primo posto il diritto e l’interesse del minore, che deve essere tutelato in ogni caso, attraverso provvedimenti giudiziari che abbiano anche il coraggio di escludere la madre originaria dalla vita del minore stesso, quando quest’ultima sebbene in buona fede, non venga giudicata idonea per garantire una normale e serena crescita psico-fisica al proprio figlio.

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Sentenza collegata

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Dott. Marco De Chiara

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