Non appare corretto qualificare il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo per l’assistenza e la consulenza in merito alle polizze di una amministrazione pubblica, non passivo, in quanto se è vero che tale contratto, in via diretta, non compor

Lazzini Sonia 09/11/06
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Uno dei principi che presidiano lo svolgimento delle gare per l’aggiudicazione di appalti, secondo quanto univocamente indicato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo , impone che, nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico qualitativo delle offerte vada effettuata prima di conoscerne l’aspetto economico
 
Il Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza numero 1577 del 5 luglio 2006 in tema di obbligo da parte dell’amministrazione pubblica di conoscere gli aspetti tecnici di un’offerta, prima di quelli economici, ci insegna che:
 
<Tale modus operandi è evidentemente volto ad evitare che la commissione, in sede di valutazione delle offerte e di attribuzione del relativo punteggio, possa essere influenzata, anche involontariamente, dall’elemento prezzo, che deve costituire oggetto di autonoma considerazione>
 
ma non solo.
 
L’adito giudice amministrativo decide anche che:
 
<risulta illegittimo il bando di gara impugnato nella parte in cui viene previsto che i concorrenti inseriscano gli elementi tecnico qualitativi dell’offerta nella stessa busta in cui sono indicati gli aspetti economici; sono conseguentemente illegittimi gli atti adottati dalla commissione di gara, in applicazione di tale bando.>
 
a cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, ha pronunciato la seguente
sul ricorso R.G. n. 794/06   proposto da *** s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ********************, elettivamente dom.to in Palermo, via Trentacoste 89, presso lo studio dell’avv.to *****************, che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;
 
contro
 
l’Azienda Unità Sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via Nicolò ******* 43, presso lo studio dell’avv.to F. Ansaldi, rappresentato e difeso dall’avv. **************** per mandato a margine della memoria di costituzione;
 
e nei confronti
 
della *** INTERNATIONAL INSURANCE BROKER s.p.a., in persona dell’amministratore unico sig. *************, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con *** s.p.a., elett.te dom.to in Palermo, Via Trentacoste 89, presso lo studio dell’avv.to *******, rappresentato e difeso dall’avv. *************** per mandato a margine della memoria di costituzione;
 
della *** s.p.a., non costituita in giudizio;
 
per l’annullamento
 
della delibera del Direttore Generale e del presupposto verbale del 1° marzo 2006 con cui la Commissione di gara ha aggiudicato l’appalto bandito dall’A.U.S.L. n. 1 di Agrigento per l’affidamento “del servizio di brokeraggio assicurativo per l’assistenza e la consulenza in merito alle polizze di interesse dell’Azienda ai sensi della legge n. 792/84” in favore della costituenda ATI *** INTERNATIONAL INSURANCE BROKER (capogruppo) – *** (mandante); dei relativi bando di gara e capitolato speciale, approvati con deliberazione del 24 ottobre 2005 n. 791.
 
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv.to **************** e dell’avv. ***************;
 
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
    Designato relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2006 il Primo Referendario avv.to **************;
 
    Udito l’avv.to *********è, in sostituzione dell’avv. ***********,          per il ricorrente, l’avv. ***********, in sostituzione dell’avv. **********, per l’Amm.ne intimata, e l’avv. **********, in sostituzione dell’avv. ***********, per la controinteressata.    
 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
    Con ricorso notificato il 1° aprile 2006, e depositato il successivo 11.4, la ricorrente ha impugnato la delibera del Direttore Generale e del presupposto verbale del 1° marzo 2006 con cui la Commissione di gara ha aggiudicato l’appalto bandito dall’A.U.S.L. n. 1 di Agrigento per l’affidamento “del servizio di brokeraggio assicurativo per l’assistenza e la consulenza in merito alle polizze di interesse dell’Azienda ai sensi della legge n. 792/84” in favore della costituenda ATI *** INTERNATIONAL INSURANCE BROKER (capogruppo) – *** (mandante); ed i relativi bando di gara e capitolato speciale, approvati con deliberazione del 24 ottobre 2005 n. 791.
 
    In tale gravame vengono articolate le censure di: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 157/95 – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/90 – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento – Violazione dei principi in materia di presentazione e valutazione delle offerte nonchè in materia di pubblicità delle sedute di gara.
 
    Si sono costituiti l’Azienda intimata, e la società *** INTERNATIONAL INSURANCE BROKER, che, con rispettive memorie, hanno replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
 
    In accoglimento della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, questa Sezione ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, e fissato l’udienza di trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1070/1971.
 
    Alla pubblica udienza di discussione del 6 giugno 2006 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
    In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione, sollevata sia dalla difesa dell’Azienda intimata che da quella del controinteressato, secondo la quale sarebbe tardiva l’impugnazione del bando della gara, oggetto del presente ricorso, in quanto avvenuta ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza.
 
    Tale eccezione è priva di fondamento alla luce del consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’onere di immediata impugnazione del bando di gara esiste solo in caso di contestazione delle clausole che comportano l’impossibilità di partecipare alla gara indetta (Cons. di St., A.P. n. 1/2003).
 
    Il ricorso è fondato.
 
    Uno dei principi che presidiano lo svolgimento delle gare per l’aggiudicazione di appalti, secondo quanto univocamente indicato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo (cfr. ad es. Cons. di St., VI, n. 7431/03), impone che, nel caso in cui l’aggiudicazione avvenga con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico qualitativo delle offerte vada effettuata prima di conoscerne l’aspetto economico.
 
    Tale modus operandi è evidentemente volto ad evitare che la commissione, in sede di valutazione delle offerte e di attribuzione del relativo punteggio, possa essere influenzata, anche involontariamente, dall’elemento prezzo, che deve costituire oggetto di autonoma considerazione.
 
    Ciò premesso, nella vicenda per cui è causa, il bando relativo alla gara in questione, pur indetta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che le condizioni tecnico qualitative delle offerte vengano inserite in un’unica busta contenente anche l’offerta economica.
 
    Secondo la difesa del controinteressato il principio sopra richiamato non troverebbe applicazione nella gara in esame in quanto il contratto che ne deriva non ha per l’amministrazione carattere passivo.
 
    Tale tesi non è condivisibile.
 
    In primo luogo, anche nei contratti che non hanno carattere passivo per l’amministrazione, sembrano sussistere le stesse ragioni, esistenti per quelli passivi, per le quali è necessario non rendere conoscibile alla commissione l’aspetto economico dell’offerta al momento della sua valutazione da un punto di vista tecnico qualitativo.
 
    In ogni caso, rileva il Collegio che non appare corretto qualificare il contratto oggetto della vicenda in esame non passivo, in quanto se è vero che tale contratto, in via diretta, non comporta oneri per l’amministrazione, è altresì vero che ciò dipende dalla strutturazione dell’intera operazione contrattuale, che prevede che il compenso dell’attività del broker venga corrisposto dall’assicuratore, sul quale vengono quindi scaricati i costi del contratto.
 
    Ma ciò inevitabilmente fa sì che il prezzo che l’amministrazione dovrà corrispondere per l’assicurazione verrà gravato anche del compenso che l’assicuratore ha l’obbligo di pagare al broker, e quindi, in ultima analisi, non è vero che il contratto oggetto della gara per cui è causa non comporti oneri per l’amministrazione stipulante, da un punto di vista economico.
 
    Sulla base di tali considerazioni, risulta illegittimo il bando di gara impugnato nella parte in cui viene previsto che i concorrenti inseriscano gli elementi tecnico qualitativi dell’offerta nella stessa busta in cui sono indicati gli aspetti economici; sono conseguentemente illegittimi gli atti adottati dalla commissione di gara, in applicazione di tale bando.
 
    Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.
 
    L’amministrazione intimata ed il controinteressato costituito, devono essere condannati al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che vengono liquidate in complessivi €. 2.000, oltre I.V.A. e c.p.a., da ripartirsi in parti uguali tra i soccombenti.
 
P. Q. M.
 
    il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.————————–
 
    Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio pro quota in favore della ******à ricorrente che liquida in complessivi €. 2.000,00 oltre I.V.A. e c.p.a., come per legge.—-
 
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.————————
 
    Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio addì 6.06.06, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
 
********************   – Presidente
 
******************* – Consigliere
 
************** – Primo Referendario Estensore
 
**************, **********.
 
Depositata in Segreteria il 5/07/2006
 
Il Segretario I.B.

Lazzini Sonia

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