Nomina a magistrato di cassazione e poteri del csm

Redazione 29/07/10
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In via generale, secondo il C.S.M., la partecipazione di un magistrato ad una loggia massonica è condotta di per sé in contrasto con lo status e i doveri del magistrato appartenente all’ordine giudiziario.

Tale non è stata condivisa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con sua sentenza, ha condannato lo Stato italiano.

In ogni caso, la valutazione dell’idoneità alle funzioni di Magistrato di Cassazione rientra indiscutibilmente nell’ambito dei poteri del Consiglio Superiore della Magistratura, che può tener conto anche di condotte estranee a quelle concernenti l’esercizio delle funzioni, purchè siano tali da incidere sul prestigio dell’ordine giudiziario.

Ne deriva che il C.S.M. legittimamente può valutare l’accertata partecipazione del magistrato ad una loggia massonica, ai fini della sua nomina a Magistrato di Cassazione.

 

N. 04597/2010 REG.DEC.

N. 09312/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9312 del 2005, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Consiglio Superiore della Magistratura;

contro

******************, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ******************* in Roma, via della Vite 7;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione I n. 06637/2005, resa tra le parti, concernente NON IDONEO ALLA NOMINA DI MAGISTRATO DI CASSAZIONE.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il Cons. ********** e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato *****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 663 del 25 maggio 2005, decidendo su ricorsi riuniti proposti dal dr. ****************** contro la delibera del C.S.M. del 15 febbraio 2001 e del 9 giugno 2004, concernenti la valutazione in carriera del medesimo, ai fini della nomina a magistrato di cassazione, ha respinto il ricorso avverso la delibera del 15 febbraio 2001 e accolto il ricorso avverso la delibera del 9 giugno 2004.

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla parte del provvedimento impugnato in cui, ai fini della valutazione, si rilevava la mancanza di puntualità nel deposito dei provvedimenti ed altresì nella parte in cui il C.S.M., nonostante che l’appartenenza alla massoneria regolare fosse stata vietata per i magistrati solo nel luglio 1993 e che il ricorrente avesse receduto dalla medesima nel giugno 1993, ha ritenuto il fatto dell’iscrizione lesiva dell’immagine di imparzialità e d’indipendenza del magistrato, discostandosi, secondo il TAR, immotivatamente dai pareri dei dirigenti degli uffici in cui il dr. ********* aveva prestato servizio.

In base alle rilevate carenze in punto di istruttoria e di motivazione, il T.A.R. ha annullato la delibera consiliare del 9 luglio 2005 nella parte in cui non consentiva di percepire l’effettiva sussistenza di ritardi nel deposito delle sentenze e di superare il dato sostanziale dell’assenza di lesioni alla indipendenza del magistrato, disponendo il riesame della posizione del medesimo.

2. Appella il Ministero della giustizia, sostenendo l’erroneità della decisione impugnata per non avere il Tribunale correttamente valutato le risultanze agli atti.

Invero, per quanto riguarda il profilo del ritardo nel deposito delle sentenze, ritiene l’Amministrazione che i chiarimenti intervenuti non giovino a ridimensionare in termini di sostanziale irrilevanza l’addebito di scarsa laboriosità.

Quanto, poi, alla condanna disciplinare per appartenenza ad associazione massonica, si fa rilevare che il dr. ********* ha continuato a far parte dell’associazione anche dopo che fatti di cronaca di rilievo ed una legge dello Stato( n. 17 del 1982)avevano posto tutti nelle condizioni di avvertire il disvalore della appartenenza massonica per un magistrato, cui si richiede imparzialità e neutralità.

Inoltre, per quanto concerne la fissazione della data di decorrenza della nomina a magistrato idoneo ad essere ulteriormente valutato per il conferimento dell’ufficio di consigliere di cassazione, rileva l’Amministrazione che correttamente la delibera impugnata, nel precisare che la decorrenza della dichiarata idoneità muove dal 5 aprile 1997, ha tenuto conto del periodo corrispondente alle sanzioni di perdita di anzianità cumulate, pari a tre anni.

3. Il dr. ********* ha proposto appello incidentale autonomo avverso la sentenza di I grado, per il capo con cui è stato respinto il primo ricorso(n. 6624/01), avente ad oggetto la deliberazione del C.S.M. del 15/2/2001, nonché ogni atto presupposto e connesso, in quanto il C.S.M. non avrebbe valutato il magistrato secondo le tre categorie volute dalla legge(preparazione e capacità tecnico-professionali, laboriosità e diligenza; precedenti di servizio).

Sarebbe, inoltre, mancato il formale contraddittorio con il magistrato.

Viene, altresì, reiterata la censura di violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, contrasto fra premesse e conclusioni.

4. Il ricorso, inserito nei ruoli di udienza del 30 marzo 2010, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L’appello del Ministero della giustizia è rivolto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. I, n. 6637/05, resa su ricorsi riuniti proposti dal dr. ******************, con cui è stato accolto il ricorso avverso la delibera del C.S.M. del 9 giugno 2004, limitatamente alla parte del provvedimento in cui, ai fini della valutazione a magistrato di cassazione, si rilevava la mancanza di puntualità nel deposito dei provvedimenti e l’appartenenza a loggia massonica regolare anteriormente alla delibera in materia del C.S.M. del 1993.

2. L’appello è infondato e va respinto.

Appare, in primo luogo, infondata le censura con cui l’Amministrazione investe la parte della decisione che ha accolto il ricorso proposto dal dr. ********* relativamente al profilo della indimostrata scarsa laboriosità del medesimo, per ritardi riscontrati nel deposito delle sentenze.

Invero, la censura, per come appare formulata, non appare di per sé in grado di inficiare il portato decisorio della sentenza, incentrato sulla mancata dimostrazione, da parte della delibera impugnata, del fatto se i ritardi imputati si riferissero al deposito delle minute, ovvero alla pubblicazione della sentenze.

Mancando la prova effettiva della scarsa laboriosità del magistrato, la censura va rigettata.

L’Amministrazione appellante, in secondo luogo, muove le proprie critiche alla sentenza impugnata rilevandone l’erroneità sotto il profilo della considerazione rivolta alla condanna disciplinare per appartenenza ad associazione massonica: si fa, invero, rilevare che il dr. ********* ha continuato a far parte dell’associazione anche dopo che fatti di cronaca di rilievo ed una legge dello Stato( n. 17 del 1982)avevano posto tutti nelle condizioni di avvertire il disvalore della appartenenza massonica per un magistrato, cui si richiede imparzialità e neutralità

Osserva il Collegio che il tema della partecipazione dei magistrati ad associazioni, che comporti un vincolo gerarchico e solidaristico particolarmente forte attraverso l’assunzione in forme solenni di vincoli, come quelli richiesti dalle logge massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori della Costituzione.

Il Consiglio superiore della magistratura si è espresso in tal senso già con la delibera consiliare del 22 marzo 1990, da cui emerge un orientamento di ordine generale del Consiglio di considerare la partecipazione del magistrato ad una loggia massonica come condotta di per sé in contrasto con lo status e i doveri del magistrato appartenente all’ordine giudiziario(cfr. Cons. Stato, IV sez., n. 771/08).

Tuttavia, la valutazione di ordine generale espressa dal C.S.M. con la delibera del 22 marzo 1990 non è stata condivisa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con sentenza del 2 agosto 2001, ha condannato lo Stato italiano, ritenendo che la delibera indicata non era sufficientemente chiara e tale da permettere al magistrato di comprendere come l’adesione ad una loggia massonica potesse condurre ad una sanzione disciplinare.

Osserva il Collegio che le statuizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo costituiscono regole fondamentali cui si devono attenere i giudici nazionali, tuttavia tale sentenza ha riguardato in sostanza la questione del rispetto del principio della tassatività delle sanzioni, mentre nel giudizio in esame si controverte della legittimità della delibera che, non importando di per sé la sanzione già irrogata, ha complessivamente valutato le doti di equilibrio e di professionalità del magistrato, traendo argomenti negativi dalla partecipazione ad una associazione caratterizzata da un vincolo peculiare di ordine gerarchico e solidaristico.

La valutazione dell’idoneità alle funzioni di magistrato di cassazione rientra indiscutibilmente nell’ambito dei poteri del Consiglio superiore, che può tener conto anche di condotte estranee a quelle concernenti l’esercizio delle funzioni, purchè siano tali da incidere sul prestigio dell’ordine giudiziario, sicchè il Consiglio superiore legittimamente ha potuto valutare l’accertata partecipazione del magistrato ad una loggia massonica, ai fini della sua nomina a magistrato di cassazione(cfr. dec. n. 771 cit.).

Nel caso di specie, tuttavia, si devono condividere le conclusioni raggiunte dalla sentenza impugnata in merito alla valutazione della condotta antecedente del magistrato, il quale, avendo aderito alla massoneria ufficiale quando l’appartenenza non era ancora considerata un disvalore l’aveva abbandonata(giugno 1993) prima che intervenisse il divieto(luglio 1993)

Nessun elemento ulteriore di disvalore, legato alla appartenenza alla massoneria, emerge dalla fattispecie, né tantomeno in termini di imparzialità e neutralità di condotta tenuta dal magistrato nello svolgimento delle sue funzioni.

Ora, in assenza di altri elementi negativi e stante il tempestivo recesso dell’appellato dalla associazione massonica prima che tale affiliazione fosse sanzionata con un preciso divieto, non può non censurarsi il diniego di idoneità del medesimo alle funzioni di cassazione basato su tale circostanza, stante il principio costituzionale della libertà di associazione, che riguarda anche i magistrati, ove tale esercizio non sia precluso da un’espressa previsione di legge o non contrasti palesemente con le responsabilità istituzionali(cfr. dec. IV sez. , 2614/03).

Ciò che nella fattispecie è stato incontestatamente escluso.

3. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello principale deve essere respinto.

4. Quanto all’appello incidentale autonomo, va anch’esso respinto, dovendosi ricondurre le circostanze poste a base della contestata valutazione alla categoria tipica dei “precedenti relativi al servizio prestato” Ove anche si volesse ipotizzare la qualificazione delle stesse come “ulteriori elementi” di cui all’art. 1 della L. n. 831 del 1973, va condiviso quanto affermato dai primi giudici circa la legittimità della valorizzazione dei medesimi ai fini del giudizio in questione, in quanto elementi connotanti la carriera del magistrato in modo evidente e in quanto la formazione del relativo titolo di conoscenza, avvenuta in sede processuale, e quindi in contraddittorio pieno, esclude che al riguardo fosse stata omessa l’instaurazione del contraddittorio.

5. Per le suesposte considerazioni, vanno rigettati sia l’appello principale, sia l’appello incidentale autonomo, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, rigetta l’appello principale e quello incidentale e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

*************, Presidente FF

**********, ***********, Estensore

*************, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

 

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