Nessun concreto danno può essere derivato alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione, giacché l’annullamento della gara ha comportato l’impossibilità per tutti i partecipanti di conseguire un utile e qualsiasi altro beneficio derivante dall’aggiudicazio

Lazzini Sonia 10/03/11
Scarica PDF Stampa

I danni di cui è chiesto il ristoro devono concretarsi in specifici pregiudizi di carattere economico di cui, peraltro, deve essere provata l’esistenza.

Nel caso di specie la prova di tali danni non sembra possa essere fornita, atteso che, come rilevato dal Comune resistente, è intervenuto un provvedimento di annullamento in autotutela, non dell’aggiudicazione, ma dell’intera procedura di gara, a partire dall’atto di indizione, per contrarietà alle norme della previsione, di cui al bando di gara, della corresponsione all’aggiudicatario di una percentuale sulle multe.

Ne consegue che nessun concreto danno può essere derivato alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione, giacché l’annullamento della gara ha comportato l’impossibilità per tutti i partecipanti di conseguire un utile e qualsiasi altro beneficio derivante dall’aggiudicazione dell’appalto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 15 del 12 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro

 

N. 00015/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01118/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1118/2008, proposto da***

contro***

nei confronti di

Controinteressata 360 di ********, non costituita in giudizio;

per la condanna di***

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cetraro;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17 dicembre 2010 il Cons. **************** ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cetraro ha, a suo tempo, bandito procedura di gara per l’affidamento del servizio di noleggio apparecchiature per il controllo elettronico della velocità degli autoveicoli mediante autovelox, elaborazione dati e gestione verbali.

Alla gara hanno partecipato due concorrenti, l’odierno ricorrente, L. ********* quale titolare della ditta “Ricorrente Control di L. Francessco”, e la Controinteressata 360 di ********.

La Ricorrente Control era sta esclusa dalla gara per mancata apposizione di marca da bollo sulla domanda di partecipazione.

In un secondo momento la Stazione appaltante ha riammesso alla gara la Ricorrente Control, che nel frattempo aveva cercato invano di ottenere l’accesso alla documentazione di gara ed aveva, infine, conseguito pronuncia di questo Tribunale favorevole all’esercizio del diritto di accesso.

In data 27 luglio 2007 si è avuta aggiudicazione provvisoria in favore della Controinteressata 360 di ********, cui, peraltro, è stato richiesto di depositare documentazione.

2. Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale il 22 ottobre 2008, il sig. ************, quale titolare della ditta “Ricorrente Control di L. Francessco”, ha adito questo Tribunale, chiedendo la condanna del Comune di Cetraro al risarcimento dei danni subiti dallo stesso, nonché dalla cessionaria dell’azienda Ditta “RICORRENTE DUE di L_ Desimira Samuilova” in conseguenza della mancata aggiudicazione dell’appalto.

In particolare, parte ricorrente, rilevata l’illegittima aggiudicazione in favore della Controinteressata 360 di ********, che sarebbe priva dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla gara, ha chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno per la perdita dell’utile quantificato nella misura del 10% del valore dell’appalto, oltre al danno emergente relativo alla perdita di chances ed all’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito il Comune di Cetraro rilevando l’infondatezza della domanda e sottolineando che, in ogni caso, il procedimento di gara è stato annullato in sede di autotutela.

 

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Parte ricorrente agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni correlati alla mancata aggiudicazione in proprio favore dell’appalto per il servizio di noleggio apparecchiature per il controllo elettronico della velocità degli autoveicoli mediante autovelox, elaborazione dati e gestione verbali. Rileva in proposito che alla gara, oltre ad essa, aveva partecipato la sola aggiudicataria Controinteressata 360 di ********, che, tuttavia, a giudizio della stessa, avrebbe dovuto essere esclusa, per mancanza dei requisiti di partecipazione. Quest’ultima, infatti, svolgerebbe quale unica attività quella di mero noleggio delle apparecchiature, sarebbe sprovvista di operatore, di centro di elaborazione e registrazioni elettroniche oltre che di autoveicolo qualificato come autocarro per il trasporto della strumentazione.

Osserva il Collegio che i danni di cui è chiesto il ristoro devono concretarsi in specifici pregiudizi di carattere economico di cui, peraltro, deve essere provata l’esistenza.

Nel caso di specie la prova di tali danni non sembra possa essere fornita, atteso che, come rilevato dal Comune resistente, è intervenuto un provvedimento di annullamento in autotutela, non dell’aggiudicazione, ma dell’intera procedura di gara, a partire dall’atto di indizione, per contrarietà alle norme della previsione, di cui al bando di gara, della corresponsione all’aggiudicatario di una percentuale sulle multe.

Ne consegue che nessun concreto danno può essere derivato alle ricorrenti dalla mancata aggiudicazione, giacché l’annullamento della gara ha comportato l’impossibilità per tutti i partecipanti di conseguire un utile e qualsiasi altro beneficio derivante dall’aggiudicazione dell’appalto.

 

4. Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 dicembre 2010 con l’intervento dei ******************:

**************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento