Nelle cause giudiziarie non valgono le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà

Redazione 01/08/12
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La precisazione è contenuta nella circolare 23 maggio 2012, n. 12 della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della funzione pubblica) pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio.

Il Dipartimento prende spunto dalla modifica introdotta al Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) dall’art. 15, co. 1, L. 183/2011. Quest’ultima ha introdotto un comma 02 all’articolo 40 del D.P.R. 445/2000 con il quale è stato introdotto l’obbligo di apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Lo scopo della norma è quello di evitare che le amministrazioni pubbliche continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre amministrazioni e garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell’acquisizione d’ufficio dei certificati.

Tuttavia richieste di chiarimenti sono giunte in merito all’applicazione della nuova norma relativamente ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, dal momento che alcune amministrazioni si sono rifiutate di rilasciare al privato i certificati sull’assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un’autocertificazione.

Con la circolare il Dipartimento precisa che le nuove norme si applicano “solo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all’art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l’autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli, ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell’onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703)”.

Un’altra problematica presa in esame dalla circolare è quella relativa ai certificati rilasciati per l’estero. In questo caso il Dipartimento ha precisato che il D.P.R. 445/2000 non è “applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane”, per cui la regola del divieto di depositare ad un’amministrazione un certificato rilasciato da altra pubblica amministrazione si applica solo tra amministrazioni dello Stato italiano. Ne consegue che se il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all’estero o ad un’amministrazione di un Paese diverso dall’Italia la dicitura prevista dall’art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta. Tuttavia, al fine di evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una pubblica amministrazione italiana deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero».

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