Nella partecipazione alle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancan

Lazzini Sonia 21/04/11
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Tutela della concorrenza

Art. 46 del codice dei contratti

Possibilità di regolazione documentale ex post

Solo per vizi formali o errore scusabile

Solo chiarimenti per documento incompleto

Salvaguardare la par condicio

Impossibilità di supplire all’omesso assolvimento di un onere sancito a pena di esclusione

Nella partecipazione alle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento (Cons. di Stato Sez. V, 2.8.2010, n. 5084);

pertanto, il potere – dovere di integrazione in sede di gara è doverosamente circoscritto, sotto il profilo oggettivo, al materiale documentale, potendo essere esercitato, sempreché non venga violata la “par condicio”, come avviene quando si pretenda di supplire all’omesso assolvimento di un onere sancito a pena di esclusione, solo per sopperire a carenze documentali, ossia ad omessa rappresentazione del contenuto di elementi documentali e non può risolversi nel rimediare alla produzione di un documento mancante, quanto, piuttosto, nella semplice integrazione di un documento già presente agli atti di gara.

Sebbene, pertanto, la stazione appaltante ha il potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 6, legge n. 241 del 1990 e dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006, tuttavia, ci sono in tal senso precisi limiti, quale appunto quello della “par condicio”, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara

Dunque la regolarizzazione documentale è consentita nell’ipotesi di vizi puramente formali o imputabili a mero errore materiale, purchè inerenti a dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in tal caso, consentite la sanatoria o l’integrazione postuma, che verrebbero in tal modo a configurare una violazione dei termini ultimi di presentazione dell’offerta, nonchè della “par condicio” dei concorrenti ( Cons. di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1038).

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 500 del 19 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

N. 00500/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05796/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– del provvedimento del 12.1.2010 dell’****** di aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta, suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi al R.T.I. con mandataria la società Romana Controinteressata s.p.a.;

del provvedimento di aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuto nelle more;

– della determinazione dell’amministratore delegato dell’****** n. 58/2010, conosciuto solo per estratto a seguito della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 79, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006;

– di tutti i verbali di gara, sia nella parte in cui l’offerta presentata dal R.T.I. controinteressato è stata ritenuta ammissibile alla partecipazione alla gara di cui trattasi che nella parte concernente la valutazione delle offerte tecniche;

e per la declatoria

della inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra le parti

con riserva

di azione risarcitoria da azionarsi con separato ed autonomo giudizio;

e con il ricorso incidentale della società Romana Controinteressata s.p.a.

– della mancata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi della società Ricorrente s.r.l.;

e con il ricorso per motivi aggiunti

– dei verbali nn. 1 e 2, nella parte in cui la società Romana Controinteressata s.p.a. è stata ammessa alla partecipazione alla gara di cui trattasi;

– del verbale n. 3, nella parte in cui si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in seduta riservata, invece che in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare di gara ,

– della determinazione dirigenziale n. 58/2010 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Romana Controinteressata s.p.a.;

– del punto 7.5.1, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara;

Visti il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Ama s.p.a. e Romana Controinteressata s.p.a. nonché del Comune di Roma;

Visto il ricorso incidentale della società Romana Controinteressata s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il cons. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Ricorrente a.r.l. ( d’ora in poi solo Ricorrente) svolge da circa sei anni il servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta, con proroga contrattuale in corso ed in scadenza al 30.6.2010.

Con il bando di gara n. 43/2009, pubblicato nella G.U. n. 130 del 4.11.2009, l’************* (d’ora in poi solo AMA) ha indetto la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta, suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi, prevedendo 40 punti quale punteggio massimo per l’offerta tecnica e 60 punti quale punteggio massimo per l’offerta economica.

Entro il termine previsto dal bando di gara sono state inoltrate, relativamente al lotto n. 1 ( che interessa nello specifico in questa sede), tre domande di partecipazione alla gara, tra le quali da parte della società Romana Controinteressata s.r.l. ( d’ora in poi solo Romana Controinteressata) e della società Ricorrente.

La Commissione di gara ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate ed ha attribuito, per l’offerta tecnica, alla società Ricorrente punti n. 28 ed alla società Romana Controinteressata punti n. 30.

Nella seduta del 12.1.2010 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 1 in favore della società Romana Controinteressata; con la determinazione dirigenziale n. 58/2010, comunicata in data 1.6.2010, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del detto lotto all’indicata società.

Con il ricorso in trattazione, notificato e depositato in data 30.6.2010, la società Ricorrente, nella qualità di mandataria del R.T.I. con la società IN.CAR. s.r.l., collocatasi al secondo posto della graduatoria relativa al lotto n. 1, ha impugnato tutti gli atti della procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero della carta prodotta dagli uffici del Centro storico del Comune di Roma attraverso la raccolta differenziata porta a porta, suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi, compresi tutti i verbali di gara e l’affidamento provvisorio al R.T.I. con mandataria la società Romana Controinteressata.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e per eccesso di potere per travisamento dei fatto, errore nei presupposti ed illogicità manifesta.

La società ricorrente, nella formulazione della propria offerta tecnica, avrebbe messo a disposizione della stazione appaltante, un mezzo supplementare oltre i tre richiesti quali requisito minimo di partecipazione alla gara in sede di disciplinare; della detta circostanza la Commissione di gara non avrebbe tenuto la debita considerazione, con la conseguente mancata attribuzione del relativo ( vincolato) punteggio di n. 4 punti di cui all’art. 8.2, lett. A) “ Miglioramento delle caratteristiche organizzative del servizio…”.

L’attribuzione del corretto punteggio complessivo spettante alla società ricorrente per l’offerta tecnica di punti n. 32 ( invece dei punti n. 28 attribuiti) avrebbe determinato l’aggiudicazione della gara di cui trattasi alla detta società.

Con il decreto n. 2878/2010 dell’1.7.2010 è stata respinta l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte per la ritenuta insussistenza del danno grave ed irreparabile nelle more della trattazione collegiale dell’istanza fissata per la c.c. del 15.7.2010.

Si è costituita in giudizio, in data 7.7.2010, l’AMA depositando memoria difensiva, con la quale ha argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto la reiezione.

In particolare ha rilevato come, dal tenore della documentazione prodotta da parte della società ricorrente, non fosse possibile evincere che l’offerta comprendesse anche un mezzo supplementare e come, comunque, in contrasto con il chiaro tenore testuale degli atti di gara, la società ricorrente avesse offerto mezzi con caratteristiche tecniche non corrispondenti e, peraltro, non avrebbe allegato né le fotografie né i libretti di circolazione, richiesti dal bando di gara a riprova delle effettiva disponibilità dei mezzi suppletivi offerti.

Si è costituita in giudizio la controinteressata società Romana Controinteressata, depositando, in data 14.7.2010, una comparsa di mera forma e, in data 15.7.2010, la memoria difensiva, con la quale ha argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto, conseguentemente, il rigetto; in particolare, ha dedotto come la relazione tecnica formulata da parte della società ricorrente sarebbe stata difforme ed incoerente sia nella forma che nella sostanza alle chiare disposizioni della lex specialis di gara.

Con l’ordinanza n. 3337/2010 del 16.7.2010, dato atto dell’accoglimento dell’istanza di accesso alla documentazione formulata da parte della società ricorrente all’amministrazione procedente e della formulata riserva della presentazione dei motivi aggiunti, è stata inibita la stipulazione del contratto sino alla successiva camera di consiglio fissata per la prosecuzione della trattazione cautelare alla data del 2.9.2010.

La società controinteressata Romana Controinteressata ha depositato in giudizio, in data 24.7.2010, il ricorso incidentale, notificato alle parti del presente giudizio in data 28.7.2010, con il quale ha impugnato la mancata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi della società Ricorrente.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 7.7 del disciplinare di gara.

La società ricorrente non ha presentato e inserito, nella busta “A”, le atALFAzioni di servizio relative all’altra società facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l., richiesta invece a pena di esclusione dalla gara dall’art. 7.7. del disciplinare di gara.

2- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 2.1, punto C), del capitolato speciale d’appalto e per violazione del principio della par condicio.

L’offerta tecnica presentata dalla società Ricorrente sarebbe stata assolutamente difforme rispetto alla prescrizioni degli atti di gara, non rispondendo i mezzi offerti ai precisi requisiti tecnici minimi ivi indicati per lo svolgimento del servizio con riferimento all’offerta tecnica.

3- Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del disciplinare di gara.

Anche l’offerta economica presentata dalla società Ricorrente sarebbe difforme rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante con la lex specialis della gara.

In particolare, le offerte economiche relative ai due lotti n. 1 e n. 2 non sarebbero state inserite in due autonome buste sigillate e contraddistinte rispettivamente dalle sigle C1 e C2.

Con il ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i verbali nn. 1 e 2 – nella parte in cui la società Romana Controinteressata è stata ammessa alla partecipazione alla gara di cui trattasi-, il verbale n. 3 – nella parte in cui si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in seduta riservata, invece che in seduta pubblica, come previsto dal disciplinare di gara-, la determinazione dirigenziale n. 58/2010, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Romana Controinteressata, nonché il punto 7.5.1, lett. a) e lett. b), del disciplinare di gara.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura ( il primo ai fini dell’aggiudicazione diretta in proprio favore della gara di cui trattasi a seguito dell’esclusione della controinteresstaa dalla stessa ed il secondo ed il terzo ai fini della rinnovazione integrale della procedura di gara):

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2 della direttiva comunitaria 2004/18/CE e per eccesso di potere per violazione del punto III.1.3, ult. cpv., del bando di gara e del punto 7.5.1, lett. a) e b), del disciplinare di gara.

Il controinteressato R.T.I. doveva essere escluso dalla gara in quanto sia la mandante che la mandataria, ciascuna da sola, raggiungerebbero il requisito economico minimo tanto globale quanto specifico.

2- Eccesso di potere per violazione del punto 9, co. 3, del disciplinare di gara.

L’apertura delle buste “B” sarebbe avvenuta in seduta riservata invece che in seduta pubblica come prescritto dal richiamato punto del disciplinare.

3- Eccesso di potere per difetto di motivazione idonea a sostegno del punteggio attribuito dalla commissione alle offerte tecniche presentate ed ammesse alla partecipazione alla gara con conseguente impossibilità di ricostruzione dell’iter logico e giuridico seguito ai predetti fini.

Ha, altresì, dedotto la infondatezza nel merito del ricorso incidentale presentato da parte della società Romana Controinteressata, atteso che la documentazione mancante relativa al servizio concernente la mandante era in realtà già in possesso dell’AMA. ed in quanto l’offerta tecnica presentata era pienamente conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La società controinteressata, con la memoria del 31.8.2010, ha argomentatamente e diffusamente controdedotto al ricorso per motivi aggiunti nonché alla memoria sul proprio ricorso incidentale.

Con memoria del 28.8.2010 l’AMA. ha dedotto l’inammissibilità per difetto di interesse per tardività del ricorso per motivi aggiunti nonché l’infondatezza, comunque, nel merito delle censure ivi articolate, chiedendone il rigetto.

Le parti hanno, quindi, depositato, in vista dell’udienza di trattazione nel merito del ricorso, documentazione atALFAnte il formale avvio dello svolgimento del servizio relativo al lotto n. 1 che interessa in questa sede, con l’intervenuta consegna avvenuta in data 4.10.2010.

L’AMA, con la memoria conclusiva del 26.10.2010, dopo avere dettagliatamente ripercorso la vicenda sostanziale e processuale di cui trattasi ed avere argomentatamene ribadito tutte le proprie difese, ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio nonché del successivo ricorso per motivi aggiunti.

La controinteressata Romana Controinteressata, a sua volta, con la memoria conclusiva del 26.10.2010, ha argomentatamene ribadito tutte le proprie difese ed ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale e per il conseguente rigetto e/o dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio nonché del successivo ricorso per motivi aggiunti.

La società ricorrente ha depositato, in data 30.10.2010, documentazione atALFAnte l’inizio dello svolgimento del servizio, rilevando, altresì, la mancata preliminare stipulazione del relativo contratto, e, infine, in data 4.11.2010, la memoria conclusiva, con la quale ha insistito reiteratamente in tutte le proprie deduzioni ai fini dell’accoglimento dei ricorsi presentati.

Alla pubblica udienza dell’11.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da separato verbale di causa.

DIRITTO

La prima questione da affrontare è l’individuazione dell’ordine di trattazione dei ricorsi proposti dalle parti del presente giudizio; ed infatti, soprattutto negli ultimi scritti difensivi nonché in sede di trattazione orale del ricorso, il tema è stato ampiamente dibattuto tra le parti.

Il Collegio ritiene di dovere affrontare, in via preliminare, il ricorso incidentale proposto da parte della società Romana Controinteressata e finalizzato alla dichiarazione dell’illegittimità della mancata esclusione da parte dell’amministrazione procedente dalla gara di cui trattasi della ricorrente società Ricorrente.

Al riguardo, infatti, valgono le considerazioni che seguono.

Come è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta sul criterio del preventivo esame del ricorso incidentale dell’aggiudicatario rivolto contro l’ammissione alla gara del ricorrente principale -costituente eccezione in senso tecnico che, se fondata, preclude l’esame del ricorso principale – nel caso di ricorso principale e ricorso incidentale delle due uniche imprese ammesse alla gara, ciascuno dei quali volto a far accertare che la controparte è stata illegittimamente ammessa alla procedura competitiva. In questi casi, secondo i noti principi stabiliti dalla decisione n. 11 del 10.11.2008, in caso di ricorso principale e ricorso incidentale delle due uniche imprese ammesse alla gara, volti entrambi all’esclusione della controparte, il giudice deve dare rilievo all’interesse alla ripetizione della gara, sicché non può essere applicato il principio sulla improcedibilità del ricorso principale.

Tuttavia, il principio generale secondo il quale, nel caso di controversia tra le due uniche imprese che siano state ammesse alla gara, tra ricorso principale e ricorso incidentale non sussiste un necessario rapporto di pregiudizialità, riguarda unicamente l’ipotesi in cui, a fronte di due sole offerte rimaste in gara, entrambe presentino profili di radicale inammissibilità ovvero risultino palesemente insuscettibili di positiva valutazione nel merito: in tali casi, infatti, dovendo essere tutelato (anche) l’interesse secondario del ricorrente principale che abbia chiesto la rinnovazione delle operazioni selettive, il suo ricorso deve essere integralmente esaminato nei singoli motivi, non ostandovi il già intervenuto accoglimento della impugnativa incidentale (capace di elidere l’interesse primario all’aggiudicazione del ricorrente principale, ma non anche quello secondario alla rinnovazione delle operazioni di gara) ( cfr. nei termini Cons. di Stato Sez. VI, 6.4.2010, n. 1922).

E, al contrario, nel caso di più di due imprese ammesse alla gara, l’esame del ricorso incidentale precede l’esame di quello principale qualora le questioni sollevate in via incidentale abbiano priorità logica su quelle sollevate in via principale ( Cons. di Stato, Sez. V Sent., 9.3.2010, n. 1373).

Pertanto, nel caso di gara con almeno tre offerte, ove il ricorso incidentale vada accolto, l’impresa ricorrente principale,una volta accertata dal giudice la necessità della sua esclusione, non può più conseguire la ripetizione della gara poiché l’amministrazione dovrebbe prendere in considerazione l’offerta o le offerte presentate dalle altre imprese ammesse ed il suo ricorso diventerebbe improcedibile.

Pertanto non vi sono ragioni, in questo caso, per discostarsi dal principio per cui l’esame del ricorso incidentale precede l’esame del ricorso principale qualora le questioni sollevate dal ricorrente incidentale abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, in specie quando, se risulta accolto il ricorso incidentale fondato sulla necessità di esclusione dell’impresa ricorrente principale, quello principale divenga inammissibile per difetto di legittimazione in capo all’impresa ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 558/2009).

Né sembra che l’estensione dell’applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria pure operata a gara con tre partecipanti nel caso di due ricorsi principali, rispettivamente della seconda e della terza graduata, fondati sull’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2009, n. 7380), possa attagliarsi al presente giudizio, dove non vengono in rilievo censure “paralizzanti” incrociate di tutte le imprese partecipanti alla gara.

Tanto premesso con riferimento all’ordine di trattazione nel merito dei ricorsi, il ricorso incidentale appare fondato per le considerazioni che seguono.

Con il detto ricorso la società Romana Controinteressata ha dedotto l’illegittimità della mancata esclusione dalla gara di cui trattasi della società odierna ricorrente per tre distinti motivi di censura, in quanto a) la società ricorrente non ha presentato e inserito, nella busta “A”, le atALFAzioni di servizio relative all’altra società facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l., richiesta invece a pena di esclusione dalla gara dall’art. 7.7. del disciplinare di gara; b) l’offerta tecnica presentata dalla società Ricorrente sarebbe stata assolutamente difforme rispetto alla prescrizioni degli atti di gara, non rispondendo i mezzi offerti ai precisi requisiti tecnici minimi ivi indicati per lo svolgimento del servizio con riferimento all’offerta tecnica; c) anche l’offerta economica presentata dalla società Ricorrente sarebbe difforme rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante con la lex specialis della gara, atteso che, in particolare, le offerte economiche relative ai due lotti n. 1 e n. 2 non sarebbero state inserite in due autonome buste sigillate e contraddistinte rispettivamente dalle sigle C1 e C2.

Ciascuno dei tre motivi di censura di cui in precedenza è autonomamente in grado di determinare, in caso di accoglimento, l’esclusione della società ricorrente principale dalla gara di cui trattasi; pertanto, nella trattazione nel merito dei detti motivi, si ritiene di dovere procedere all’esame degli stessi, seguendo l’ordine di proposizione scelto da parte della società ricorrente in via incidentale.

Con il primo motivo, come in precedenza richiamato, è stato, appunto, dedotto che la società ricorrente non ha presentato e inserito, nella busta “A”, le atALFAzioni di servizio relative all’altra società facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l., richiesta, invece, a pena di esclusione dalla gara dall’art. 7.7. del disciplinare di gara.

Il disciplinare di gara al punto n. 7 “ Documentazione richiesta”, dispone, per quanto di interesse specifico in questa sede, relativamente alla “ Busta “A” Documentazione amministrativa ( unica per entrambi i lotti)”, che “ Nella busta “A- Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla gara ( così nel testo del disciplinare), i seguenti documenti : … 7.7. copia delle atALFAzioni di servizio … In caso di R.T.I. ( costituito e/o costituendo) … le atALFAzioni devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate/raggruppande …; …”.

Alla luce della documentazione versata in atti non può essere revocato in dubbio che non siano state inserite, nella detta busta “A”, le atALFAzioni di servizio relative all’altra società facente parte del R.T.I., ossia la mandante IN.CAR. s.r.l..

La detta circostanza, peraltro, non è conALFAta in punto di fatto da parte della società ricorrente che, invece, sul punto si è difesa richiamando al riguardo il disposto di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il cd. dovere di soccorso da parte della stazione appaltante.

La norma richiamata, rubricata “ Documenti e informazioni complementari.”, dispone testualmente che: “ 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.”.

Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente nella materia, nella partecipazione alle gare pubbliche di appalto, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, i criteri esposti ai fini dell’integrazione documentale riguardano semplici chiarimenti di un documento incompleto, ma non possono servire a sopperire la mancanza di un documento (Cons. di Stato Sez. V, 2.8.2010, n. 5084); pertanto, il potere – dovere di integrazione in sede di gara è doverosamente circoscritto, sotto il profilo oggettivo, al materiale documentale, potendo essere esercitato, sempreché non venga violata la “par condicio”, come avviene quando si pretenda di supplire all’omesso assolvimento di un onere sancito a pena di esclusione, solo per sopperire a carenze documentali, ossia ad omessa rappresentazione del contenuto di elementi documentali e non può risolversi nel rimediare alla produzione di un documento mancante, quanto, piuttosto, nella semplice integrazione di un documento già presente agli atti di gara.

Sebbene, pertanto, la stazione appaltante ha il potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 6, legge n. 241 del 1990 e dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006, tuttavia, ci sono in tal senso precisi limiti, quale appunto quello della “par condicio”, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara

Dunque la regolarizzazione documentale è consentita nell’ipotesi di vizi puramente formali o imputabili a mero errore materiale, purchè inerenti a dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in tal caso, consentite la sanatoria o l’integrazione postuma, che verrebbero in tal modo a configurare una violazione dei termini ultimi di presentazione dell’offerta, nonchè della “par condicio” dei concorrenti ( Cons. di Stato, Sez. V, 22.2.2010, n. 1038).

Per le considerazioni che precedono, pertanto, il detto motivo di censura, in quanto fondato nel merito, deve essere accolto.

Gli altri due motivi di censura rimangono, conseguentemente, assorbiti.

All’accoglimento del ricorso incidentale della società aggiudicataria segue, secondo il noto principio in materia in precedenza richiamato, la dichiarazione di inammissibilità sia del ricorso introduttivo del presente giudizio che del successivo ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione ad agire della società originaria ricorrente in quanto esclusa dalla gara di cui trattasi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibili il ricorso principale ed il successivo ricorso per motivi aggiunti di cui in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente e della società controinteressata in solido tra di loro delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

*************************, ***********, Estensore

***************,*****************i

L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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