Nell’assegno divorzile va contemplato il pregresso tenore di vita

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La Cassazione ha stabilito (sentenza n. 22501) che, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile “va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).”

In sintesi la questione era sorta, in sede divorzile, perché l’ex moglie aveva chiesto l’assegno di mantenimento per sé e la figlia – maggiorenne e non autosufficiente -. Il Tribunale ordinario di Pesaro, dopo l’analisi della documentazione prodotta, aveva emesso sentenza a loro favore riconoscendo ad entrambe il diritto. L’ex marito ricorreva in Appello. La Corte d’Appello di Ancona riconosceva il diritto al mantenimento alla ex ma eliminava quello destinato alla figlia, Non contento l’ex marito promoveva ricorso in Cassazione lamentandosi del vaglio superficiale del patrimonio economico a disposizione della moglie. Gli Ermellini hanno concluso rifacendosi alla sentenza del Tribunale ordinario, rigettando il ricorso e condannando “ il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge”.

Anche in tale contesto la Corte ribadisce che, per quanto riguarda l’assegno divorzile, il riferimento di valutazione è sempre il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: influiscono le condizioni economiche degli ex coniugi, oltre che la dimora coniugale, e fa riferimento la documentazione fiscale dell’onerato. Anche in precedenza si era addivenuti a tale conclusione vds. Cassazione 10901/91; cfr. sul mantenimento 11904/09, 11291/09, 10222/09.

L’elaborazione giurisprudenziale ha creato un vero e proprio principio di diritto volto alla tutela della prole in base al quale viene assimilata la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua volontà dai genitori, a quella del figlio minore, imponendo, pertanto, di ravvisare la protrazione dell’ obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, con una giusta collocazione nel mondo lavorativo, ovvero escludendolo qualora versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l’esercizio di un’ idonea attività lavorativa, o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato. Alla stessa stregua si è valutato il raggiungimento della maggiore età, infatti, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario a seguito di separazione personale dei coniugi, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificatamente restano identiche le modalità di adempimento all’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest’ ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’ altro, ma anche e soprattutto nello spirito della legge che prevede, direttamente ed in modo completo, il mantenimento, la formazione ed l’istruzione del figlio.

Dal complesso normativo dell’ art. 155 c.c. in tema di separazione personale e dell’ art. 6 della legge n. 898 del 1970, modificato dall’ art. 11 della legge n. 74 del 1987, emerge chiaramente la volontà del legislatore che il nuovo assetto del nucleo familiare residuo a seguito della separazione o del divorzio sia dettato, in modo unitario e globale, anche per l’ evidente connessione e reciproca influenza – pur nella diversità delle finalità e dei presupposti – tra statuizioni concernenti l’ affidamento dei figli minori, la determinazione dell’ assegno in favore dei figli, siano essi minorenni o maggiori d’ età, e l’assegnazione della casa familiare.

Analogo argomento è stato desunto dall’ art. 148 comma 2 c.c. – certamente applicabile anche nell’ ipotesi in cui il ricorso negli oneri riguardi figli maggiorenni – il quale prevede che il Presidente del Tribunale possa ordinare- con decreto – che una quota dei redditi dell’ obbligato sia devoluta direttamente all’ altro coniuge, in tal modo apprestando, in una situazione di patologia della convivenza familiare, uno strumento di tutela (anche) preventiva in favore di detto coniuge per l’adempimento degli obblighi facenti capo al primo.

Sul piano pratico occorre rilevare che la negazione della legittimazione del genitore convivente con il raggiungimento della maggiore età del figlio potrebbe comportare un’ interruzione delle prestazioni da parte del genitore non convivente, atteso che il figlio maggiorenne, non legittimato ad avvalersi della statuizione emessa in favore del genitore convivente, sarebbe costretto a promuovere un nuovo giudizio nei confronti dell’ altro.

Occorre, infine, precisare che la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiore di età non indipendente, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che ha proprie radici nella titolarità del diritto al mantenimento, risolvendosi i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe sulla base dei principi in tema di solidarietà attiva.

 

***** Mariagabriella

 

Corte di Cassazione Sez. Prima – Sent. del 04.11.2010 n. 22501
Svolgimento del processo

1. Il sig. M. A., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel (…) con la sig.ra *****.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell’attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l’attore al pagamento di due assegni di euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L’A. propose appello in relazione all’attribuzione di detti assegni, mentre l’Ar. propose appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all’A. in data 14 febbraio 2008, escluse l’assegno per la figlia a far data dal (…). Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra **. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione all’accertamento dei presupposti per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d’appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare “la macroscopica forbice” esistente fra il patrimonio dell’ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all’ex moglie l’assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l’ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l’assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza.
2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l’adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l’assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell’istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l’inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell’assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l’assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi.
I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040).
Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi – insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) – valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo.
L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.
Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d’appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l’assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato.
3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 5 della legge n. 74 del 1987, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall’unione con l’attuale compagna, nel (…) è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell’atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo.
Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell’obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell’obbligo di versare l’assegno di 750,00 euro per la figlia nata dal primo matrimonio.
4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 5 della legge n. 74 del 1987, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell’accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui – pur in presenza, all’epoca, di una retribuzione annua di lire 90.000.000 del marito e di lire 21.000.000 della moglie – quest’ultima aveva rinunciato all’assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all’estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita.
Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l’attribuzione dell’assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all’autonomia del diritto all’assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all’individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2.
Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di euro 2700,00 di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Depositata in Cancelleria il 04.11.2010

Corbi Mariagabriella

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