Nel Decreto Ristori-ter introdotte nuove misure urgenti di solidarietà alimentare: il ruolo dei Comuni

Redazione 25/11/20
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Il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale: la prima analisi del nostro esperto
di AMEDEO SCARSELLA
L’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.
La norma dispone che “1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. 3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”.
Nei tre commi la disposizione, che replica l’esperienza già effettuata nella prima fase dell’emergenza pandemica, prevede innanzitutto l’attribuzione entro 7 giorni a ciascun Comune di un contributo pari all’importo ottenuto sulla base ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1).
I Comuni sono chiamati ad utilizzare le risorse nel rispetto della “disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020” (comma 2).
Pertanto, le risorse debbono essere destinate, come previsto dall’art. 4, comma 2, della citata ordinanza, all’acquisto e alla successiva erogazione:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
La giurisprudenza ha evidenziato che “non si tratta di prestazioni assistenziali ordinarie, volte a sostenere semplicemente il reddito della popolazione, ma di prestazioni tese a soddisfare un bisogno primario quale è quello all’alimentazione, che costituisce il presupposto per un’esistenza dignitosa, nonché la base stessa per il diritto alla salute” (TAR Lazio, sentenza n.11581 del 9 novembre 2020).
Inoltre, il richiamo alla disciplina di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658/2020 comporta che “ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” (sulla legittima deroga al codice dei contratti, anche nel caso in cui è stata disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, si veda la citata sentenza del TAR Lazio n.11581/2020).

Bilancio di previsione

Per consentire la necessaria flessibilità al bilancio di previsione è, infine, previsto che gli enti possono effettuare le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 “sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. La disposizione non chiarisce, per le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019, se:
a) si tratta di un’attribuzione di una competenza straordinaria attribuita ex lege alla giunta comunale che sostituisce la generale competenza consiliare (le delibere di giunta approvate per tali fini non richiederebbero quindi la successiva ratifica consiliare);
b) si tratta di una deroga esclusivamente legata al fattore tempo, consentendosi variazioni di giunta fino al 31 dicembre 2020, ferma comunque la necessità di successiva ratifica consiliare.
Personalmente opterei per la prima delle soluzioni proposte, anche in considerazione del carattere “doveroso” delle variazioni, ma appare quanto mai opportuno aspettare interpretazioni ufficiali sul punto.

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

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