Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri

Lazzini Sonia 02/06/11
Scarica PDF Stampa

Sorteggio dei requisiti di ordine speciale – art. 48 del codice dei contratti – annullamento intera procedura – interesse residuale avverso incameramento cauzione provvisoria – lex specialis di gara non detto chiara – escussione illegittima

nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri

Permane, tuttavia, l’interesse della ricorrente a contestare la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione in ragione delle conseguenze che derivano dai provvedimenti medesimi sia in termini di possibilità di prendere parte a nuove gare bandite dalla Pubblica Amministrazione sia in termini economici.

Osserva in proposito il Collegio che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48, primo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono disposti qualora non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’offerta.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta, poiché dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a seguito del sorteggio ex art. 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ha prodotto gli attestati comprovanti gli interventi formativi effettuati nell’ultimo quadriennio (2006/2009), afferenti la tematica del Lotto n. 2 dello sviluppo relazionale.

Gli interventi indicati, tuttavia, non sarebbero risultati, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, idonei a soddisfare il requisito richiesto.

Dei sette dichiarati, infatti, soltanto il settimo presenterebbe le caratteristiche richieste, laddove il modulo 3 dello stesso indica l’erogazione dei filoni informativi “comunicazione interpersonale e stili di influenzamento nelle relazioni organizzative; gestione nei conflitti e negoziazione; parlare in pubblico; presentazione e persuasione”; mentre gli altri interventi indicati non avrebbero le caratteristiche richieste, concernenti la tematica dello “sviluppo relazionale” da comprovare.

L’apprezzamento negativo della stazione appaltante integra un giudizio sui contenuti e sulle finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa che viene motivamente contestato dalla ricorrente, senza che peraltro sussistano dubbi sull’effettivo svolgimento degli interventi dichiarati.

Ne deriva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri, sicchè non risulta inconfutabilmente accertata la carenza di un requisito di partecipazione, mentre non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione trovino riscontro nella documentazione prodotta.

Da quanto sopra deriva l’accoglimento del ricorso, nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’I.N.A.I.L. concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione, con conseguente annullamento degli stessi.

In considerazione della successiva revoca dell’appalto e della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spesa tra le parti costituite,

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1508 del 17 febbraio 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

N. 01508/2011 REG.PROV.COLL.

N. 08385/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 8385 del 2010, proposto da***

contro***

per l’annullamento

del provvedimento 19 luglio 2010 con cui la ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’affidamento a procedura aperta dei servizi attinenti a “percorsi formativi a sostengo dello sviluppo manageriale della Dirigenza I.N.A.I.L. – Lotto 2 – Percorso di sviluppo relazionale”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il Cons. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il 5 ottobre successivo, la ******à ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla procedura volta all’individuazione del contraente privato da incaricare dello svolgimento dei servizi attinenti ai “percorsi formativi a sostengo dello sviluppo manageriale della Dirigenza I.N.A.I.L. – Lotto 2 – Percorso di sviluppo relazionale”, indetta dall’I.N.A.I.L. e di esserne stata esclusa, poiché la “documentazione trasmessa non è sufficiente a comprovare le autocertificazioni”, con la conseguenza che la ricorrente è stata ritenuta “priva di tutti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa specificamente richiesti nei documenti di gara”.

Nel corso del procedimento, infatti, la Stazione appaltante aveva richiesto di comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa descritti nell’offerta; in particolare, chiedeva di descrivere sette specifici elementi.

Dall’esame di detta documentazione, la Stazione appaltante ha riconosciuto la idoneità a comprovare le autocertificazioni relativamente a sei elementi; il settimo elemento, che atteneva agli attestati che certifichino – per le iniziative formative dichiarate all’allegato 1/D n. 7 – che le iniziative stesse afferivano la tematica del lotto di partecipazione, al contrario, è stato ritenuto non sufficiente. Pur essendo stati puntualmente descritti in offerta gli interventi svolti e ulteriormente chiariti, il giudizio della Stazione appaltante ha ritenuto che la documentazione non era sufficiente a comprovare le autocertificazioni.

A sostegno delle proprie ragioni deduce l’eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei fatti, nonché la illogicità e la violazione del principio della massima partecipazione alla gara.

Si è costituito l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, concludendo per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con memoria depositata il 27 dicembre 2010 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) ha prodotto la determinazione n. 212 del 21 ottobre 2010, con cui è stata disposta la revoca dei lotti 1 (percorso di sviluppo personale) e 2 (percorso di sviluppo relazionale) della gara di cui è causa.

La revoca dei predetti lotti consegue all’emanazione del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, in particolare dall’art. 6, commi 12 e 13, e dall’art. 7, i quali prevedono, tra l’altro, per l’anno 2011, la riduzione del 50% delle spese sostenute per missioni e per attività di formazione“, rispetto a quelle sostenute nel 2009, nonché la soppressione degli enti IPSEMA e ISPESL, le cui funzioni vengono attribuite all’***********

Conseguentemente l’Ente ha dovuto adeguarsi al mutato contesto normativo, revocando parzialmente la gara in atto, in quanto non sussistono i fondi necessari a coprire le spese di missione e di formazione.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di cui è causa.

Permane, tuttavia, l’interesse della ricorrente a contestare la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione in ragione delle conseguenze che derivano dai provvedimenti medesimi sia in termini di possibilità di prendere parte a nuove gare bandite dalla Pubblica Amministrazione sia in termini economici.

Osserva in proposito il Collegio che la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’incameramento della cauzione, previsti dall’art. 48, primo comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono disposti qualora non sia fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’offerta.

Nel caso in esame non sussistono i presupposti indicati dalla norma suddetta, poiché dagli atti di causa emerge che la ricorrente, a seguito del sorteggio ex art. 48 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ha prodotto gli attestati comprovanti gli interventi formativi effettuati nell’ultimo quadriennio (2006/2009), afferenti la tematica del Lotto n. 2 dello sviluppo relazionale.

Gli interventi indicati, tuttavia, non sarebbero risultati, secondo la valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, idonei a soddisfare il requisito richiesto.

Dei sette dichiarati, infatti, soltanto il settimo presenterebbe le caratteristiche richieste, laddove il modulo 3 dello stesso indica l’erogazione dei filoni informativi “comunicazione interpersonale e stili di influenzamento nelle relazioni organizzative; gestione nei conflitti e negoziazione; parlare in pubblico; presentazione e persuasione”; mentre gli altri interventi indicati non avrebbero le caratteristiche richieste, concernenti la tematica dello “sviluppo relazionale” da comprovare.

L’apprezzamento negativo della stazione appaltante integra un giudizio sui contenuti e sulle finalità specifiche di ciascuna iniziativa formativa che viene motivamente contestato dalla ricorrente, senza che peraltro sussistano dubbi sull’effettivo svolgimento degli interventi dichiarati.

Ne deriva che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, in quanto la tesi dell’Amministrazione appare opinabile per essere fondata su non chiarissime prescrizioni del capitolato d’oneri, sicchè non risulta inconfutabilmente accertata la carenza di un requisito di partecipazione, mentre non è revocabile in dubbio che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione trovino riscontro nella documentazione prodotta.

Da quanto sopra deriva l’accoglimento del ricorso, nella parte relativa ai provvedimenti assunti dall’I.N.A.I.L. concernenti la segnalazione all’Autorità di Vigilanza e l’escussione della cauzione, con conseguente annullamento degli stessi.

In considerazione della successiva revoca dell’appalto e della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione delle spesa tra le parti costituite,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla S.C.S. Ricorrente S.p.a., in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente

********************,***********e, Estensore

**************, Consigliere

L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento